Copie atti civili: misure per gestione e conservazione

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Sulla G.U. dell’11 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 3 maggio 2023, recante le disposizioni relative alle misure organizzative per l’acquisizione, gestione e conservazione delle copie ex art. 196-septies disp. att. al c.p.c.

Indice

1. L’art. 196-septies disp. att. del c.p.c.


Demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’individuazione delle “misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche, delle misure per la gestione e la conservazione delle copie cartacee” e delle misure per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo nei casi previsti dall’art. 196-quater, I c. terzo periodo, e IV c., disp. att. c.p.c.

2. Acquisizione, gestione, conservazione degli atti


Il decreto individua le misure organizzative per l’acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell’art. 196-quater, I c., terzo periodo, e IV c., disp. att. c.p.c., nonché delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche.


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3. Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo


Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo ex art. 196-quater disp. att. c.p.c., sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede a effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell’ipotesi di cui al c. IV dell’art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all’acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato. Gli atti e i documenti di cui al c. 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato effettuato il deposito. Il fascicolo è formato e tenuto secondo le modalità previste dall’art. 36 disp. att. c.p.c., fermo quanto stabilito dall’art.  22, c. 4-bis, Codice dell’amministrazione digitale.

4. Copia di atti depositati con modalità telematiche


La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico tramite accesso al portale dei servizi telematici (istituito ex art. 6 del decreto del Ministro della giustizia n.  44/2011) oppure con istanza   presentata   alla   cancelleria   dell’ufficio giudiziario. Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al c. 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all’indirizzo pec dell’istante secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al c. 1 è effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti.

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Avv. Biarella Laura

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