Cooperazione penale e prove digitali: l’Italia recepisce i Regolamenti UE

Con i d.lgs. 215 e 216/2025, in GU 15 gennaio 2026, l’Italia recepisce l’e-evidence UE: prove elettroniche transfrontaliere e cooperazione diretta.

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Coi decreti legislativi n. 215 e 216 del 30 dicembre 2025, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2026, l’ordinamento italiano si adegua al pacchetto europeo “e‑evidence”, introducendo procedure uniformi per l’acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche e rafforzando la cooperazione giudiziaria diretta tra Stati membri e prestatori di servizi digitali. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Ordini europei di produzione e conservazione


Col decreto legislativo n. 215 del 2025, il legislatore italiano dà attuazione al regolamento (UE) 2023/1543, che ha introdotto a livello unionale l’Ordine Europeo di Produzione (EPOC) e l’Ordine Europeo di Conservazione (EPOC‑PR). Si tratta di strumenti destinati a integrare e, in molti casi, rendere più efficiente il sistema di cooperazione giudiziaria penale quando l’oggetto dell’indagine è costituito da prove elettroniche detenute da prestatori di servizi stabiliti in altro Stato membro. Rispetto alle tradizionali forme di assistenza giudiziaria, come le rogatorie internazionali o l’ordine europeo di indagine, il nuovo pattern consente all’autorità giudiziaria procedente di rivolgersi in modo diretto al prestatore di servizi o al suo intermediario giuridico designato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento europeo. Non si assiste, per l’effetto, a un’eliminazione delle rogatorie in senso assoluto, ma a un ridimensionamento del loro ruolo, a favore di canali diretti pensati per rispondere alla natura volatile e transnazionale del dato digitale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Autorità competenti e riparto dei poteri nel d.lgs. n. 215/2025


Il decreto legislativo n. 215 non introduce ex novo gli ordini europei, già disciplinati dal regolamento, bensì individua con precisione le autorità nazionali competenti e ne regola le procedure. In dettaglio, il decreto distingue tra fase procedimentale e tipologia di dati oggetto dell’ordine. Durantele indagini preliminari, la competenza all’emissione dell’ordine spetta generalmente al pubblico ministero, mentre per i dati più sensibili, come quelli relativi al traffico o al contenuto delle comunicazioni, è richiesto l’intervento del giudice, in ossequio ai principi di riserva di giurisdizione e tutela dei diritti fondamentali. Nelle fasi successive del procedimento, l’ordine è emesso dal giudice che procede, su richiesta delle parti legittimate. Specularmente, il decreto individua le autorità italiane chiamate ad agire quali autorità di esecuzione quando l’ordine provenga da un altro Stato membro e sia diretto a un prestatore con stabilimento designato o rappresentante legale in Italia.

3. Ordini diretti e garanzie tra tempi, controlli e diritti fondamentali


I decreti legislativi non fissano autonomamente i termini di ottemperanza agli ordini, che restano quelli previsti dal regolamento (UE) 2023/1543, bensì disciplinano le procedure interne di emissione, convalida, esecuzione e riesame. Peculiare rilevanza assume l’introduzione, nel diritto interno, di una procedura accelerata, distinta dai casi di emergenza previsti dal regolamento, che consente l’adozione dell’ordine in presenza di particolari ragioni di urgenza, subordinandone l’efficacia a una convalida tempestiva. Dall’ottica delle garanzie difensive, l’articolato prevede in modo esplicito l’inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle condizioni normative, rafforzando il controllo di legalità sull’acquisizione della prova elettronica e aprendo nuovi spazi di contestazione nel processo penale.

5. Ruolo dei provider tra stabilimento designato e rappresentante legale


Il pattern normativo risulta completato dal decreto legislativo n. 216/2025, il quale attua la direttiva (UE) 2023/1544 e interviene direttamente sulla posizione dei prestatori di servizi digitali. L’articolato impone ai provider che offrono servizi nell’Unione europea l’obbligo di designare uno stabilimento designato oppure, qualora non stabiliti nell’UE, di nominare un rappresentante legale residente in uno Stato membro partecipante agli strumenti di cooperazione. Tali figure non si limitano a svolgere una funzione di contatto: esse diventano il destinatario giuridico degli ordini europei, con l’obbligo di riceverli, eseguirli e cooperare con le autorità competenti. La disciplina punta a impedire che l’assenza di una sede fisica nel territorio nazionale possa essere utilizzata come schermo per sottrarsi alle richieste dell’autorità giudiziaria.

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6. Vigilanza e sanzioni, ruolo del Viminale


Tra gli highlight del d.lgs. n. 216 emerge il sistema di controllo e sanzione. Il testo individua nel Ministero dell’Interno, e non nel Ministero della Giustizia, l’autorità centrale incaricata di ricevere le notifiche, vigilare sul rispetto degli obblighi e applicare le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempimento. Le sanzioni, particolarmente elevate, possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro, e sono assistite da un regime di responsabilità solidale tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale. Ciò rafforza in modo significativo l’effettività del sistema, trasformando la mancata collaborazione da problema di cooperazione internazionale a vero e proprio illecito amministrativo interno.

7. Nuovo scenario per l’operatività forense e investigativa


Nel complesso, i decreti n. 215 e n. 216 del 2025 non costituiscono un mero adempimento formale degli obblighi europei, bensì segnano un cambio strutturale nel modo di acquisire la prova elettronica nei procedimenti penali. La magistratura potrà avvalersi di canali più rapidi ed efficaci, mentre la difesa sarà chiamata a confrontarsi con un’accelerazione dei tempi e con nuovi profili di legittimità e proporzionalità nell’accesso ai dati digitali. Resta aperta, sul piano applicativo e giurisprudenziale, la questione del bilanciamento tra efficienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali, soprattutto con riferimento ai dati di traffico e di contenuto. In un contesto in cui la prova non è più “in un cassetto”, bensì su un server collocato a migliaia di chilometri di distanza, i decreti sull’e‑evidence rappresentano un passaggio inevitabile verso una giustizia penale sempre più data‑driven, ma non per questo priva di garanzie.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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