L’art. 66 dip. att. c.c., comma 1, prevede forme tassative per la richiesta di convocazione assembleare proveniente da condomini?
riferimenti normativi: art. 66 disp. att. c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 26336 del 31/10/2008
1. La vicenda
Due condomini impugnavano davanti al Tribunale la delibera di nomina dell’amministratore dall’assemblea del condominio, convocata su iniziativa di alcuni condomini (a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 1).
Gli attori deducevano, tra l’altro, che l’avviso di convocazione non riportava i nomi dei condomini che avevano assunto l’iniziativa e che lo stesso era stato inviato all’indirizzo del condominio. Il Tribunale dava atto che la nomina dell’amministratore risultava confermata da una successiva delibera assembleare, con la conseguenza che dichiarava cessata la materia del contendere e, invocato il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di lite, compensava le stesse tra le parti. Uno degli attori si rivolgeva alla Corte di Appello, lamentando la violazione della normativa inderogabile in materia di autoconvocazione dell’assemblea (art. 66 disp. att. c.c.), in quanto la richiesta di convocazione era stata inviata all’indirizzo del condominio e non al domicilio dell’amministratore e perché lo stesso avviso di convocazione era carente di sottoscrizione. I giudici di secondo grado notavano che il codice civile non prevede alcuna “forma particolare” per l’invio all’amministratore della richiesta di convocazione dell’assemblea e per la convocazione diretta operata dai condomini. I giudici di appello, quindi, ritenevano valida la richiesta di convocazione formalizzata dai condomini. Quanto al luogo di invio della raccomandata, la Corte d’appello ha ritenuto che lo stesso potesse essere indentificato con lo stesso stabile condominiale, giacché fornito di servizio di portineria e di una sala per le riunioni dove poter svolgere le assemblee. La Corte d’appello non ha poi adottato alcun provvedimento sulle spese del grado, in quanto il condominio era rimasto contumace. La soccombente ricorreva in cassazione sostenendo la tesi della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. e dell’art. 66 disp. att. c.c., per avere la Corte di appello ritenuta valida ed efficace la richiesta di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., pur non essendo mai stata inoltrata all’amministratore presso il domicilio dello stesso o presso il suo studio professionale. La compiuta giacenza della raccomandata inviata all’amministratore presso la sede del condominio, a dire della ricorrente, confermava l’inidoneità dell’indirizzo prescelto.
2. La questione
L’art. 66 disp. att. c.c., comma 1, prevede forme tassative per la richiesta di convocazione assembleare proveniente da condomini?
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3. La soluzione
La Cassazione ha dato torto alla ricorrente. I giudici supremi hanno evidenziato che l’art. 66, comma 1, disp. att. c.c. non prevede forme tassative per la richiesta di convocazione assembleare proveniente da condomini, bastando evidentemente, perché produca l’effetto della decorrenza del termine di dieci giorni, che essa giunga nella sfera di conoscenza dell’amministratore. A tal fine, ad avviso della Cassazione, l’indirizzo dell’amministratore, presso il quale deve giungere la richiesta di convocazione dell’assemblea, non necessariamente coincide con il domicilio, la residenza o la dimora dello stesso, potendosi, piuttosto, identificare con il luogo da questo comunicato contestualmente all’accettazione della nomina (art. 1129, comma 2, c.c.) o con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio (art. 1129, comma 5, c.c.). In ogni caso gli stessi giudici supremi evidenziano che l’accertamento in merito all’arrivo della comunicazione all’indirizzo del destinatario, nel senso appena individuato, spetta al giudice del merito, in quanto si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.
4. Le riflessioni conclusive
Come prevede l’articolo 66 disp. att. c.c., l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 c.c., può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
L’articolo 66 disp. att. c.c. riconosce quindi ai condomini un potere di impulso alla convocazione dell’assemblea in presenza di una duplice condizione: a) la formalizzazione della richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio; b) l’inerzia, per oltre 10 giorni, da parte dell’amministrazione.
La richiesta- come precisato nella sentenza in commento – deve essere inviata all’amministratore nel luogo comunicato ai condomini e non presso il suo domicilio o residenza.
Una volta decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, gli anzidetti condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. e dal quale risulti chi convoca l’assemblea, senza che peraltro sia essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l’iniziativa.
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