Convivenza e proprietà comune: lo scioglimento della comunione

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Il tema del caso in esame è l’individuazione dei rapporti giuridicamente configurabili tra convivenza e proprietà e, soprattutto, delle modalità di risoluzione in caso di contrasti tra comproprietari.

La vicenda riguarda due soggetti conviventi da tre anni. Lui acquista un appartamento, aprendo un mutuo bancario a proprio nome ma intestando, per metà quota, l’immobile alla convivente. I due, qualche mese dopo, cominciano a litigare per varie motivazioni: lui intende, quindi, chiedere la revoca della cointestazione dell’appartamento e l’allontanamento della convivente dall’immobile.

Il caso pratico verte in ambito privatistico, senza alcun riflesso in altri settori dell’ordinamento giuridico.

In materia, trovano applicazione le disposizioni previste nel libro III “della proprietà”, titolo VII “della comunione” mentre non sono applicabili le norme di cui al libro I “delle persone e della famiglia” e non si ravvisano gli estremi di legge per parlare di regime patrimoniale coniugale, trattandosi di mera convivenza.

Segnatamente, per effetto dell’art. 832 c.c. entrambi i soggetti conviventi vantano il diritto di proprietà, in comunione, sull’immobile.

Sotto il profilo processuale (1), il giudice non possiede un preciso potere (decisionale) di stabilire chi dei due comproprietari debba rinunciare alla propria quota del diritto.

Pertanto, l’attenzione va focalizzata sul piano sostanziale.

In costanza di comunione, la titolarità del diritto di godere e disporre è plurima: trattasi, quindi, di pluralità di diritti di proprietà di quote ideali pro parte ma non materialmente individuate, una contitolarità dell’identico diritto o di più diritti coincidenti (2).

Ciascuno dei partecipanti ha facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 1111 c.c. e dell’art. 784 c.p.c., lo scioglimento della comunione: la domanda di divisione, quale diritto potestativo ovvero diritto autonomo alla stipulazione di un negozio divisorio, importa lo scioglimento dello stato di comunione, con attribuzione delle singole unità a ciascuno dei partecipanti in proprietà separata (3), e lo scioglimento non può essere negato se non esclusivamente nei casi e per le motivazioni valutate dall’autorità giudiziaria.

Quindi, l’appartamento verrebbe posto in vendita a terzi ed il relativo ricavato da dividere equamente tra i due soggetti.

L’importo delle rate di mutuo, invece, spettano e gravano al richiedente il mutuo medesimo.

 

1- Per approfondimenti, C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1998.

2- Per approfondimenti, BARASSI, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951; A.M. BASSO, L’uomo, la società, il diritto, Reggio Calabria, 2004; A.M. BASSO, Diritto, economia e ambiente, Foggia, 2008; M. C. BIANCA, Diritto civile, Milano, 1999; M. C. BIANCA, La comunione legale, Milano, 1989.

3- Cass. 2-05-1964 n. 1045, Giust. Civ., Mass. 1964, 472. Per approfondimenti, NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, III, Torino, 1959; P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2007; P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, I – II, Torino, 1982; F. VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1939.

 

 

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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