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Indice
- 1. La questione: errato mancato riconoscimento della ricusazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione (il convincimento indebito)
- 3. Conclusioni: l’avverbio “indebitamente” caratterizza un comportamento non solo non iure, ma anche divaricante rispetto all’esercizio della funzione, illecito o comunque confliggente con il ruolo di terzietà assegnato al giudice
1. La questione: errato mancato riconoscimento della ricusazione
La Corte di Appello di Salerno dichiarava l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41 comma 1 cod. proc. pen. di una dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti di un giudice di pace.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il dichiarante che, con un unico motivo, deduceva vizi di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale equivocato le ragioni sottese alla formalizzata ricusazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione (il convincimento indebito)
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essersi fatto presente che l’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. esige che il giudice, prima della pronunzia della sentenza, abbia “manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione”, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’avverbio “indebitamente” non vale a delineare un comportamento meramente “non dovuto” – per esempio consistente nell’adozione, nell’ambito del procedimento penale, di uno o più provvedimenti giuridicamente errati o, peggio, discutibili; deve piuttosto ritenersi che tale avverbio sia stato inserito dal legislatore per caratterizzare un comportamento non solo non iure, ma anche divaricante rispetto all’esercizio della funzione, illecito o comunque confliggente con il ruolo di terzietà assegnato al giudice fermo restando che, in ogni caso, l’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato, per assumere portata pregiudicante rispetto alla successiva decisione, deve dunque essere espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato nella specifica fase procedimentale (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020; Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015; Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009; Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005; Sez.1, n. 35208 del 15/06/2007; Sez. 1, n. 26734 del 13/05/2009; Sez. U n. 41263 del 27/09/2005).
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3. Conclusioni: l’avverbio “indebitamente” caratterizza un comportamento non solo non iure, ma anche divaricante rispetto all’esercizio della funzione, illecito o comunque confliggente con il ruolo di terzietà assegnato al giudice
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa consiste manifestare indebitamente il proprio convincimento a cui fa riferimento l’art. 37, co. 1, lett. b), c.p.p. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “Il giudice può essere ricusato dalle parti: (…) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’avverbio “indebitamente” non indica un comportamento giuridicamente meramente errato o non dovuto, qualificando piuttosto un’azione illecita o comunque incompatibile con la funzione del giudice e con il suo dovere di terzietà.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quando ricorre questo motivo di ricusazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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