Quando è configurabile l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro la convalida dell’arresto o del fermo deve essere esplicitamente manifestato, anche se il ricorso riguarda solo la convalida
1. La questione: violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Roma convalidava un arresto effettuato in relazione al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore dell’arrestato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Formulario annotato del processo penale 2025
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009; Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017; Sez. 6, n. 9376 del 03/02/2021), inoltre, tale principio è applicabile anche nel caso in cui il ricorso sia rivolto ad impugnare la sola convalida dell’arresto senza investire la legittimità della misura cautelare non detentiva applicata a seguito della disposta convalida, tenuto conto della autonomia strutturale e funzionale che esiste tra i due provvedimenti, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione (tra le tante, Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019).
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3. Conclusioni: l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro la convalida dell’arresto o del fermo deve essere esplicitamente manifestato, anche se il ricorso riguarda solo la convalida
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro la convalida dell’arresto o del fermo non può essere presunto, ma deve essere espressamente manifestato dall’interessato, dovendo l’indagato dichiarare chiaramente l’intenzione di utilizzare il ricorso per chiedere la riparazione per l’ingiusta detenzione, considerato altresì che questo principio si applica anche quando il ricorso riguarda solo la convalida dell’arresto, senza che si contesti la legittimità della misura cautelare non detentiva applicata a seguito della disposta convalida.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando ricorra effettivamente siffatto interesse.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante procedurale, non può che essere positivo.
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