Controversie tra utenti consumatori e gestori telefonici

Scarica PDF Stampa
Nelle controversie tra utenti e gestori telefonici, la sentenza n.142/2008 del G.d.P. di Civitanova Marche si propone come momento di riflessione sulla metodica di eccepire "l’improponibilità" dell’azione (ex art 1/11°co della L. 249/1997) quando sia mancato il "tentativo obbligatorio di conciliazione"
Nella esperienza si è constatato che l’eccezione di improponibilità può essere rassegnata per bloccare l’azione giudiziaria.
Però, così, si pone in essere un uso distorto dell’art l’art. 1 comma 11 della legge n° 249/1997: non al fine deflativo, ma al fine defatigatorio, per distogliere dal suo giudice naturale il soggetto più debole del rapporto contrattuale, quando lamenta disservizi del soggetto più forte nella fornitura ed addebito dei servizi telefonici.
Il G.d.P. in un episodio di eccezione improponibilità dell’azione, ha offerto una interpretazione <costituzionalmente orientata>, dell’art. 1 comma 11 della legge n° 249/1997 rilevando che la norma sospettata, può superare la denuncia di illegittimità costituzionale (per violazione degli art. 24, 25 e 3 della Costituzione) soltanto se la si interpreta come condizione di procedibilità (non di proponibilità), temperata dall’applicazione, per analogia, delle norme degli artt. 412/bis, 443 cpc, che consentono la sospensione del processo e la rimessione in termini per l’adempimento stragiudiziale del rito alternativo conciliativo.
Peraltro, non si vede quale "grave" incidenza deflativa può produrre al sistema giudiziario dei tribunali il rimedio diretto avanti il G.d.P. che è il giudice naturale: ove si consideri che le controversie tra utenti consumatori e gestori telefonici, rientrano, quasi sempre, nella competenza per valore del Giudice di Pace, che è diffuso capillarmente nei mandamenti di tutto il territorio nazionale, che è conosciuto da tutti i cittadini come giudice naturale delle piccole controversie, che decide in tempi brevi, che può essere adito in loco senza spese, e senza i disagi del viaggio al capoluogo di provincia (c/o COREM o Camera di Commercio). Invece il rito stragiudiziale alternativo obbligatorio avanti il COREM o Camera di Commercio, non è conosciuto dalla stragrande maggioranza degli utenti consumatori, ma soltanto dai "professionisti" avvocati. E, quando il gestore telefonico non ne fa uso distorto per fini defatigatori, certamente si traduce ad un aggravio di spese e di tempo per il consumatore che, perciò, preferisce pagare la bolletta anche se non dovuta.
 
Avv Franco Calabrese
  • qui la sentenza

Calabrese Franco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento