Controversie proposte da dipendenti in quiescenza

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Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 12 febbraio 2013 n. 847 ( sul giudice competente a decidere una controversia riguardante il rapporto di pubblico impiego, ma che incide sulla pensione, proposta dal dipendente dopo il collocamento in quiescenza)

Rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego la controversia volta a determinare la retribuzione o qualsiasi altro emolumento spettante al dipendente, in ragione della sua attività lavorativa, anche se la relativa domanda sia proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed anche quando il relativo accertamento del giudice amministrativo sia tale da incidere sulla corresponsione delle somme dovute a titolo di quiescenza e di pensione.

Rientra invece nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti la controversia con la quale l’interessato, collocato a riposo, non mira a percepire ulteriori somme in ragione della sua attività, ma mira a indicare i criteri di valutazione dei compensi già percepiti, ai fini del trattamento pensionistico. ( cfr. Cons. Stato sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3909).

Nel caso in cui sussista la giurisdizione del G.A., declinata in primo grado dal T.A.R., il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza gravata, senza ulteriore trattazione della causa, rinviandola al giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 105 del d.lgs 2 luglio 2010 n. 104.

Ha aggiunto la sentenza in rassegna che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare.

Pertanto, spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei conti, la cognizione della controversia per l’accertamento del diritto del pubblico dipendente ad un maggior trattamento retributivo di servizio, ancorchè l’accertamento stesso sia rivolto anche a modificare la base di calcolo del trattamento pensionistico ( così Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3171).

In applicazione del principio nella specie è stata ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa, atteso che la richiesta (anche) delle differenze stipendiali oltre che delle conseguenze pensionistiche, non poteva che far concludere nel senso della ricomprensione della causa nell’ambito del regime del pubblico impiego e quindi della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Casesa Antonino

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