Controversia in tema di collocazione di un dirigente comunale in una determinata fascia ai fini della determinazione della retribuzione di posizione -Non sussiste

Scarica PDF Stampa

Enti Locali – Giurisdizione e competenza –

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, una controversia avente ad oggetto le contestazioni mosse da un dirigente comunale avverso il,decreto con il quale il Sindaco, in forza delle valutazioni effettuate dal Nucleo di valutazione, lo ha collocato in una determinata fascia, ai fini della determinazione della misura della retribuzione di posizione.

Ha osservato la sentenza in rassegna che, nel caso di specie il ricorrente agiva in giudizio – come egli stesso aveva affermato nel ricorso introduttivo – per ottenere una “ corretta valutazione complessiva della posizione del suo incarico nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente” e, soprattutto, per ottenere “ la corresponsione della retribuzione di posizione prevista per la fascia A”

Non vi è dubbio che tali pretese attengano a situazioni di diritto soggettivo connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione, con la conseguenza che la presente controversia appare radicata al fine di contestare atti di gestione del lavoro privatizzato ( in special modo, la determinazione che aveva individuato la retribuzione di posizione delle varie direzioni, ivi inclusa quella del ricorrente) rispetto ai quali gli atti di macro-organizzazione, anche di natura regolamentare, concernenti la graduazione delle varie posizioni dirigenziali, si pongono quali atti presupposti aventi la caratteristica di incidere sugli interessi connessi alla posizione lavorativa del ricorrente.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2011, la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere utilmente riassunta secondo le regole generali e dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto del giudice amministrativo.

Casesa Antonino

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento