Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (Decreto Ministero dell’economia 6 ottobre 2011)

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 è stato pubblicato il Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (Decreto Ministero dell’economia 6 ottobre 2011), con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge del 15 luglio 2009, n. 94, articolo 1, comma 22, lettera b) (1).

 

Per quanto concerne la misura del contributo di cui sopra a carico dello straniero che abbia un’età superiore ai 18 anni è la seguente, ossia:

– Euro 80.00 per quanto riguarda i permessi che abbiano una durata superiore ai 3 mesi ed inferiore oppure pari ad un anno;

– Euro 100.00 per quei permessi di soggiorno che abbiano durata superiore ad un anno e inferiore oppure pari a due anni;

– Euro 200.00 per quanto riguarda il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo e per quei richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni (2).

 

Il contributo non andrà a sostituire ma si aggiungerà ai costi già presenti per il rilascio/rinnovo, ossia:

– Euro 27,50 di bollettino per la tessera elettronica;

– Euro 30.00 di spedizione per le poste;

– Euro 14,62 per marca da bollo.

 

Rimangono, quindi, invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico previsti dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 12 ottobre 2005.

 

Sono, altresì, previste anche una serie di esclusioni, che possono riassumersi nel seguente modo, ossia, nei confronti di:

– cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, loro accompagnatori (3);

– cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale che abbiano un’età inferiore a 18 anni;

– cittadini stranieri richiedenti il rinnovo ed il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, protezione sussidiaria, o motivi umanitari;

– cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento oppure la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il decreto in commento entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 30 gennaio 2012.

Con riguardo al permesso Ce di lungo periodo si segnalano due interessanti sentenze (4) secondo cui l’amministrazione deve fare una specifica valutazione circa la pericolosità sociale e l’inserimento dello straniero nel contesto sociale e lavorativo.

Con le sentenze del gennaio 2011 i giudici del TAR Campania hanno consolidato il proprio orientamento giurisprudenziale circa la non ostatività al rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo pur in presenza di reati che non destano allarme sociale (nello specifico sentenze penali a carico dei ricorrenti per ricettazione e violazione della legge sul diritto d’autore), censurando il comportamento della Questura di Caserta sulla mancata concessione dei richiesti rinnovi. Infatti, secondo la il Tar Campania, VI sezione, ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. 286/98 per negare il rilascio del rinnovo, sarebbe stato necessario far luogo ad una valutazione specifica della pericolosità sociale del ricorrente e non limitarsi, come invece avvenuto, a riprodurre la condanna elevata a carico del ricorrente, trascurando, tra l’altro di valutare il suo pieno inserimento nel contesto sociale e nazionale” (5).

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

__________
(1) Concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, supplemento ordinario n. 128. 
(2) Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento ordinario.
(3) Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 36, comma 1, del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286. All’articolo 2 di tale decreto si legge che “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”.
(4) Tar Campania n. 356 del 19 gennaio 2011 ; Tar Campania n. 362 del 19 gennaio 2011.
(5) Cfr. sul punto Ricciardi R., Permesso CE di lungo periodo – Diniego non automatico in presenza di condanne per la violazione del diritto d’autore, in http://www.meltingpot.org/articolo16239.html

Rinaldi Manuela

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