Il contratto unilaterale: posizione ordinamento italiano

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Attraverso il contratto unilaterale sorgono obblighi in capo a una o alcune delle parti.
I contratti unilaterali si contrappongono ai contratti sinallagmatici o bilaterali.
Il codice civile vigente parla di contratti a prestazioni corrispettive.

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Indice

1. I caratteri del contratto unilaterale


Nonostante il nome, i contratti unilaterali sono sempre atti giuridici, più precisamente, negozi giuridici bilaterali o plurilaterali, perché sono imputati a due o più soggetti (le parti del contratto) e devono essere distinti dai negozi giuridici unilaterali, ad esempio il testamento, che sono imputati a un unico soggetto (nell’esempio, il testatore).
Sono esempi di contratto unilaterale il deposito gratuito (secondo parte della dottrina, anche quello oneroso), il mutuo, la fideiussione, il comodato e la donazione dove, come in Italia, ha una natura contrattuale.
Il concetto di contratto unilaterale non coincide con quello di contratto a titolo gratuito, nel quale una parte ottiene un vantaggio senza fare nessun sacrificio patrimoniale, che è sopportato unicamente dall’altra o altre parti.
Ad esempio, il mutuo oneroso non fa sorgere obbligazioni in capo a una delle parti, il mutuante, ed è contratto unilaterale, comporta sacrifici patrimoniali sia in capo al mutuatario (il pagamento degli interessi), sia al mutuante (la privazione della disponibilità di quanto prestato sino alla restituzione).
La categoria dei contratti unilaterali è propria degli ordinamenti di Civil Law.
Negli ordinamenti di Common Law non sono considerati contratti gli accordi privi di consideration, lo scambio di prestazioni, e dal sorgere di obblighi in capo a ognuna delle parti.
In questi ordinamenti una promessa priva di consideration può essere resa vincolate esclusivamente se fatta con le forme del deed, atto connotato da una serie di requisiti formali. Anche in questi ordinamenti si parla di unilateral contract, con un significato diverso.
E’ il contratto con il quale una parte fa una promessa non in cambio di una promessa dell’altra parte (come avviene nel contratti bilaterali) ma di un suo concreto comportamento (executed consideration), in modo che il contratto si conclude esclusivamente nel momento nel quale questo comportamento viene tenuto.


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2. Ordinamento italiano


Nell’ordinamento italiano il codice civile vigente non parla più di contratto unilaterale e non  contiene una definizione dello stesso, a differenza dell’articolo 1100 del codice del 1865, a norma del quale:
Il contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione”.
L’articolo 1333 del codice civile attuale, rubricato “contratto con obbligazioni del solo proponente”, stabilisce che:
La proposta diretta a concludere un contratto dal quale derivino obbligazioni per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza del contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che incontrino alcuna obbligazione a parte quella alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.
In mancanza di rifiuto il contratto è concluso.”
La disposizione ha suscitato in dottrina un ampio dibattito, a cominciare dalla sua portata, ed è  diffusa l’idea che non si applichi a qualsiasi contratto unilaterale.
Molti autori ritengono sia applicabile in modo esclusivo ai contratti che sono a titolo gratuito e non prevedono oneri a carico del beneficiario.
Spesso si esclude anche che sia applicabile alla donazione, perché, altrimenti, darebbe la possibilità di aggirare i requisiti formali degli articoli 769 e seguenti del codice civile.
È stata esclusa anche l’applicabilità ai contratti che trasferiscono diritti reali, almeno quando  gli stessi diritti comportano obblighi e responsabilità in capo al titolare.
Sembra evidente che la norma non trovi applicazione per i contratti reali (deposito, mutuo, comodato e altri), per il  perfezionamento dei quali è necessaria la materiale consegna della cosa oggetto del contratto.
La dottrina si è anche interrogata sull’incidenza del particolare modo di conclusione disciplinato dall’articolo 1333 del codice civile, sulla natura stessa del negozio.
Una ricostruzione abbastanza diffusa, vede nel silenzio del destinatario sulla proposta, un’accettazione tacita della stessa, anche se non manca chi, ritiene che in questo modo la conclusione del contratto dipenda dall’incontro tra proposta e accettazione o, addirittura, che non si sia in presenza di un contratto ma di un negozio unilaterale ad effetti bilaterali.

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