Codice Civile e Testo Unico sul Pubblico impiego disciplinano una tipologia di rapporto lavorativo sempre più impiegata nella PA per far fronte ad esigenze imprevedibili. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”.
Indice
1. Il lavoro autonomo nella PA: introduzione
Negli ultimi anni le Amministrazioni pubbliche si sono sempre più avvalse di contratti di lavoro autonomo per far fronte ed esigenze eccezionali ed improvvise. Basti pensare al reperimento di esperti per le attività di monitoraggio e controllo delle misure d’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sovente reclutati mediante c.d. “short list” e/o procedure comparative – quali procedure alternative a quella ordinaria per concorso – vista l’assenza di professionisti in organico. Una figura, quella del “lavoratore autonomo”, peculiare e non estranea ad ambiguità di disciplina. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”.
Il lavoro pubblico
Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani
A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021
75.05 €
2. Il lavoro autonomo nel Testo unico sul pubblico impiego
Come prescritto dall’art. 6 del D.Lgs 165/2011 c.d. Testo Unico sul Pubblico impiego “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.
La normativa pertanto consente il reclutamento e selezione di figure dotate di elevate competenze ed esperienze per le quali si necessita ai fini dello svolgimento dei propri servizi pubblici.
La disciplina quadro relativa a suddetta figura professionale è da rinvenirsi nel Titolo III del Codice Civile, il cui art. 2222 definisce lavoratore autonomo colui il quale “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” estendendo anche alle prestazioni di natura intellettuale ( ex art. 2229 ).
Affinché all’Amministrazione sia possibile procedere alla stipula/conferimento di contratti occorre la sussistenza dei seguenti fattori, ciò al fine di evidenziare e motivare l’impiego eccezionale della figura richiesta:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Infine, per la PA “è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (ex art. 5 bis Dlgs 165/2001). Un ulteriore elemento essenziale del rapporto è quindi l’assenza del vincolo di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.
3. Profili ed inquadramenti
Ne consegue che la normativa quadro è costituita dal combinato disposto degli artt. 5 – 6 del D.Lgs 165/2001 e dagli artt. 2222-2238 del Codice Civile. Non è presente una legislazione di dettaglio per quanto concerne l’inquadramento fiscale del prestatore, al quale sarà conferito l’incarico, che ad oggi può tradursi in due macro tipologie:
- Professionista che esercita in modo abituale e continuativa la prestazione con caratteri di ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità tali da rivelarsi necessario il possesso di Partita Iva ed, per talune categorie ove previsto, l’iscrizione presso albi professionali e/o elenchi. NB il divietò di continuità è relativo esclusivamente alla prestazione oggetto di rapporto tra il medesimo committente e prestatore;
- Lavoratore c.d. occasionale caratterizzato dalla saltuarietà e sporadicità della prestazione, ovvero dell’assenza di continuità per il quale si rivela ugualmente necessario il possesso delle specializzazioni e competenze ricercate;
In entrambi i casi sono fatte salve le prescrizioni in materia di requisiti stabiliti dal D.lgs 165/2001.
4. Il compenso del lavoratore autonomo
Per quanto concerne il corrispettivo, il Codice Civile si limita a disporre che esso “se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo…in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
In sintesi si stabilisce che il corrispettivo – determinato discrezionalmente – deve essere congruo e proporzionale alla prestazione svolta in ossequio al principio di correttezza e buona fede, quali canoni di lealtà ed onestà del committente nei confronti del prestatore.
Relativamente alle prestazioni di natura intellettuale, il Codice aggiunge inoltre all’art. 2234 che “il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso” ritenendo pertanto legittima l’erogazione del compenso mediante la formula dell’acconto e saldo.
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5. Il contratto di prestazione occasionale
Differente, la natura del contratto di prestazione occasionale[1] (ex art. 54 bis DL 50/2017) cui, malgrado l’omonimia, costituisce fattispecie avente ad oggetto prestazioni svolte dietro un corrispettivo di “importo complessivo non superiore a 5.000 euro” ed una “durata massima a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile”, limiti da non superare in quanto esso farà sì che il rapporto di lavoro sarà da considerarsi a tempo pieno e indeterminato ( art.54 bis c. 20 DL 50/2017) .
Tuttavia, questa tipologia contrattuale può essere adoperata dalla PA soltanto dinanzi a determinate circostanze considerate straordinarie. Infatti l’art. 7 consente il ricorso esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali limitatamente:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Per gli incarichi di lavoro autonomo di tipo occasionale (ex art.2222 CC) la normativa non dispone di un limite se non l’obbligo di apertura di una gestione separata Inps superato un importo pari ad euro 5.000,00 nel corso dell’anno di imposta. Trattasi pertanto di una prescrizione di natura contributiva e fiscale (ex art. 44 del DL 30 269/2003).
6. Conclusioni
Le Amministrazioni pubbliche per assicurare lo svolgimento dei propri servizi possono far ricorso all’affidamento di incarichi di lavoro autonomo (art. 2222 e ss. CC) per far fronte ad esigenze temporanee per le quali si necessita di figure dotate di adeguata competenza e specializzazione secondo quanto sancito all’art 7 del D.Lgs 165/2001.
La normativa non disciplina nel dettaglio gli inquadramenti mentre per quanto concerne la determinazione del corrispettivo si rimanda all’oggetto della prestazione, ovvero da stabilirsi in relazione alla quantità e qualità. I contratti di lavoro autonomo c.d. occasionale non sono pertanto da confondersi con i contratti di “prestazione occasionale” c.d. PrestO – nonostante l’omonimia – per i quali sussiste un’apposita disciplina la quale circoscrive rigorosamente l’impiego in relazione all’importo, durata e tipologia di prestazione.
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