Contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo.

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La distinzione tra il momento in cui viene ad esistenza il credito nel patrimonio del terzo ed il termine di esigibilità della prestazione.

 

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Lucia Nacciarone, Anna Costagliola | 2021 Maggioli Editore

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La soluzione

(in sintesi)

Il diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione sulla vita sorge in capo al terzo al momento della sua designazione. L’assicurato può revocare tale designazione anche con dichiarazione resa per via testamentaria pur quando il terzo abbia dichiarato di volerne profittare.

tuttavia, nel caso in cui lo stipulante abbia rinunciato al proprio diritto di revoca del beneficio ed il terzo abbia dichiarato di voler profittare, il diritto all’indennità è definitivamente acquisito al patrimonio del terzo beneficiario, il quale può liberamente disporne ed, alla sua morte, si trasmette ai suoi eredi legittimi o testamentari.

I fatti di causa

La sentenza in esame ha ad oggetto il caso in cui un soggetto (stipulante) aveva contratto con l’assicurazione (promittente) un contratto di assicurazione sulla propria vita la cui prestazione finale doveva essere eseguita in favore di un terzo, beneficiario del suddetto contratto.

Al momento della stipula dello stesso, lo stipulante rinunciava espressamente al potere di revoca del beneficio, ed il terzo dichiarava di volerne profittare, dichiarazioni entrambe sottoscritte e comunicate all’Assicurazione.

Nel corso del rapporto, la beneficiaria premoriva allo stipulante ed all’ assicurazione pervenivano due documenti da parte dell’assicurato con i quali si disconosceva la sottoscrizione apposta sulla rinuncia alla facoltà di revoca, e venivano indicati come nuovi beneficiari del suddetto contratto gli eredi dello stipulante.

Alla morte dello stipulante, la compagnia assicuratrice provvedeva ad eseguire la prestazione in favore dei nuovi beneficiari, suoi eredi.

Ricorrevano, dunque, in Tribunale gli eredi della prima beneficiaria al fine di sentirsi riconosciuti il diritto spettante al loro de cuius,

In primo ed in secondo grado l’autorità giudiziaria rigettava la domanda dei ricorrenti sostenendo, senza alcun esame della documentazione relativa alla veridicità o meno della sottoscrizione apposta alla documentazione con la quale si rinunciava al potere di revoca del beneficio, che i ricorrenti non avevano alcun diritto sull’indennità in quanto il relativo diritto di credito, con la prematura morte del di loro ascendente, non era ancora sorto.

In altri termini, il giudice sosteneva la tesi secondo la quale il diritto di credito relativo al contratto di assicurazione sulla vita sorgerebbe solo al momento della morte del soggetto assicurato. Pertanto, nel caso in esame, quando il diritto di credito è venuto ad esistenza, la prima beneficiaria non era più in vita, essendo premorta, e dunque l’indicazione della beneficiaria doveva ritenersi inefficace.

Sulla base di tali argomentazioni, la corte di appello rigetta la richiesta dei ricorrenti e riconosceva, in capo agli eredi dello stipulante, il diritto all’indennità derivante dal contratto di assicurazione sulla vita.

Ricorrono per Cassazione gli eredi della prima beneficiaria lamentando l’assunto a cui la Corte di merito è pervenuto e ritenendo che, con la rinuncia al potere di revoca cui è seguita la dichiarazione del terzo di voler profittare, il diritto all’indennità in favore della prima designata doveva considerarsi definitivamente sorto nel di lei patrimonio.

In diritto

I giudici di piazza Cavour rilevano che le motivazioni a cui è pervenuta la corte d’appello non sono conformi ai principi affermati dalla Cassazione in materia di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, e più ingenerale, di contratto a favore del terzo cui detto negozio si riferisce, per espressi richiami normativi contenuti nelle norme che lo tipizzano, pur con le dovute differenze.

In particolare, la Corte di Cassazione, rileva che l’art. 1920 c.c. (assicurazione a favore di terzo) fa discendere l’acquisto del diritto da parte del terzo – beneficiario, non dalla stipula del contratto, come invece avviene in caso di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., ma dalla designazione del beneficiario e dall’accettazione da parte di quest’ultimo.

Pertanto, una volta stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, in capo al contraente- disponente è data solo la facoltà, prevista dall’art. 1921, 1° comma c.c., di revocare, anche per via testamentaria, la designazione del terzo beneficiario, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne profittare.

Quindi, in caso di revocare del beneficio, con le forme e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 1920 c.c. e 1921 c.c., lo stipulante può disporre del credito derivante dal contratto di assicurazione sulla vita in favore di altri soggetto sia mediante atto inter vivos che mortis causa.

Nel caso in cui, invece, lo stipulante rinunci al potere di revoca ed il terzo beneficiario dichiari di voler profittare del suddetto beneficio, una successiva revoca da parte del primo non produce alcun effetto.

Dunque, già solo analizzando le norme che disciplinano il contratto di assicurazione sulla vita si desume che la liquidazione dovuta dall’assicuratore al terzo beneficiario alla morte dello stipulante che abbia rinunciato al potere di revoca, fa già parte del patrimonio del terzo purchè quest’ultimo abbia dichiarato di volerne profittare.

La conferma di quanto sopra asserito è data dal primo comma dell’art. 1921 c.c. il quale stabilisce che la revoca del beneficio non può farsi dagli eredi dopo la morte del contraente una volta che il beneficiario abbai dichiarato di volerne profittare.

Non può non rilevarsi che la rinuncia al potere di revoca, dunque, ha l’effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e neutralizza ogni altra disposizione da parte del contraente stabilizzando l’attribuzione del beneficio in capo alla persona beneficiata.

La Corte inoltre ripercorre il ragionamento seguito dal giudice di prime cure rilevando che la diversa soluzione a cui si è pervenuti in quella sede deriva dall’adesione ad una tesi, minoritaria, relativamente alla natura giuridica del potere di revoca del beneficio.

A tal proposito va rilevato che secondo la dottrina maggioritaria tale rinuncia consiste in un atto unilaterale inter vivos, recettizio nei confronti del promittente.

Mentre è minoritaria la tesi che lo identifica con un negozio bilaterale tra stipulante e terzo, esterno al contratto a favore di terzo, che si pone in deroga ai patti successori.

La questione, come si dirà subito, non ha solo risvolti teorici in quanto l’adesione all’una o all’altra tesi comporta diverse conseguenze.

Infatti, se si segue la tesi prevalente, la morte dello stipulante costituirebbe il termine per l’adempimento dell’obbligazione a favore del beneficiario relativamente ad un credito definitivamente entrato a far parte del suo patrimonio. Dunque, la morte dell’assicurato costituirebbe solo un termine di esigibilità della prestazione e non un evento condizionante l’esistenza stessa del diritto.

Invece secondo la tesi minoritaria, l’acquisto in favore del terzo si perfeziona solo al momento della morte dello stipulante operando tale evento quale condizione di efficacia dell’attribuzione in quanto la rinuncia alla facoltà di revoca opera come un vero e proprio patto successorio, eccezionalmente ammesso.

Aderendo dunque alla dottrina maggioritaria, la cassazione rimette la causa al giudice di rinvio, il quale dovrà conformarsi al seguente principio di diritto:

“La disposizione di cui all’art. 1412 c.c. comma 2, in base alla quale, con riferimento al contratto a favore di terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente ( e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è , infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario”

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Note

[1] Massima della sentenza scaricabile dal sito DEJURE.IT

Alfredo Lisbino

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