Contratto di appalto – Rescissione del contratto – Completamento dell’opera da parte di ditta diversa dalla ditta esecutrice – Clausola penale per danno da ritardo – Inapplicabilità. (c. c., art. 1662)

sentenza 02/03/06
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In tema di appalto, non pu? trovare applicazione la clausola penale per il danno da ritardo qualora, essendo intervenuta la rescissione del contratto, l?opera sia stata completata da ditta diversa da quella esecutrice, poich?, non avendo quest?ultima ultimato i lavori, il ritardo nella loro esecuzione non ? quantificabile.

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