Contratti pubblici: chiarimenti sull’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche di stipula

Redazione 25/02/13
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Biancamaria Consales

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato una determinazione (la n. 1/2013), con la quale fornisce alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici un ausilio interpretativo sull’applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (si veda l’art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, conv. con mod. dalla L. 221/2012, il cd. decreto sviluppo bis), di modifica dell’art. 11, comma 13 del Codice dei contratti.

Con tale determinazione, l’Autorità ha chiarito, preliminarmente, che l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole dell’art. 3 del Codice.

Precedentemente alle modifiche, l’art. 11 prevedeva, quali forme di stipula del contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

La ratio della novella è agevolmente rinvenibile nell’intento di estendere al settore dei contratti pubblici, soggetti alla disciplina del Codice, l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione in linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi adottate nel più ampio quadro dell’Agenda Digitale.

Occorre, tuttavia, verificare l’estensione dell’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche di stipula.

Al riguardo l’Autorità ha osservato che, dall’esegesi letterale delle due disposizioni succedutesi nel tempo, detto obbligo appare circoscritto alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, non essendovi una analoga specificazione con riguardo all’utilizzo della scrittura privata, nei casi in cui detto utilizzo è consentito. La presenza della congiunzione avversativa “o”, prima dell’espressione “mediante scrittura privata”, non depone nel senso di poter ritenere estendibile l’inciso “in modalità elettronica” anche alla stipulazione per scrittura privata. A corroborare tale interpretazione concorre il fatto che la modalità elettronica debba avvenire “secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”: detta specificazione sembra logicamente riferita alla sola forma pubblica amministrativa, per la quale l’intervento dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante lascia presupporre una specifica disciplina di dettaglio, prevista da ciascuna amministrazione, per la stipula dei contratti allo stesso demandata.

Dunque, la modalità elettronica costituisce una modalità attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa: in altri termini, stante il tenore letterale della disposizione, la “forma elettronica” è l’unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione può assumere, a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme:

a) atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (L. 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal D.Lgs. 110/2010, “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);

b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;

c) scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento.

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