Contratti di solidarietà e riduzioni contributive, fornite le istruzioni dal Ministero

Redazione 01/10/14
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 Lilla Laperuta

Con circolare del 26 settembre 2014, n. 23, il Ministero del lavoro fornisce istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal D.M. n. 83312/2014 in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 726/1984 (conv. in L. n. 863/1984). In particolare, si legge nel documento, la riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del D.L. 34/2014, (conv. in L. 78/2014), per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda avente ad oggetto lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a 12 mesi.

La domanda di riduzione contributiva deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i  contratti già in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in parola sul sito del Ministero del Lavoro.

Le istanza saranno istruite secondo l’ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata.

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