Contratti B2C transfrontalieri: protezione del consumatore e foro competente secondo il diritto comunitario

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Consumatori e operatori professionali, nell’ambito del rapporto contrattuale, godono di determinati diritti e si assumono specifici obblighi. Nel caso in cui i diritti non vengano riconosciuti e/o gli obblighi non vengano adempiuti, le parti del contratto devono poter esperire rimedi per far valere le proprie ragioni.

 Nel caso dei contratti B2C[1] transfrontalieri il consumatore è parte di un contratto concluso con un operatore professionale residente e/o domiciliato in un diverso Stato. La protezione del consumatore si rivela maggiormente completa quando il consumatore ha la possibilità di tutelare i propri diritti e interessi dinanzi ad una autorità giudiziaria. In questo scenario, il legislatore comunitario ha manifestato l’intenzione di adottare un insieme di strumenti e norme tale da apportare migliorie in diversi ambiti come l’accesso alla giustizia per i consumatori (attraverso procedure giudiziarie semplificate), la maggiore armonizzazione a livello comunitario delle norme di diritto internazionale privato e processuale e la cooperazione tra organismi e autorità nazionali dedicati alla tutela dei consumatori.[2]

Il legislatore comunitario ha quindi adottato diversi strumenti al fine di ravvicinare le legislazioni nazionali in materia di diritto internazionale privato e di diritto processuale civile internazionale. È stato quindi pubblicato il Regolamento 44/2001, denominato Bruxelles I, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ora confluito nel Regolamento 1215/2012, denominato Bruxelles I bis[3], entrato in vigore nel gennaio 2015.[4] In tema di diritto applicabile sono stati pubblicati il Regolamento 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il Regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

Nei contratti conclusi con i consumatori assume notevole importanza l’individuazione del foro competente in caso di controversia con un operatore professionale. Il Regolamento Bruxelles I bis prevede una specifica disciplina introdotta attraverso la sezione 4 del capo II, relativa alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, che riprende integralmente la disciplina prevista dal Regolamento Bruxelles I. Tra il Regolamento Bruxelles I e il Regolamento Bruxelles I Bis si registrano solo piccole differenze a livello di terminologia utilizzata, l’impostazione normativa rimane pressoché inalterata.

L’obiettivo di queste regole è quello di proteggere il consumatore, data la sua caratteristica di essere parte debole del contratto con una controparte professionale. Il Regolamento Bruxelles I bis ribadisce la necessità di questa specifica tutela nel considerando 18: “Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

In materia di foro competente nelle cause che vedono quali protagonisti i consumatori in sede europea, la Corte di Giustizia si è pronunciata in diverse sentenze interessanti che convergono nel considerare la facoltà e libertà del consumatore di azionare la propria tutela in sede giudiziale dinanzi al Foro del proprio domicilio. In tal senso possiamo ricordare la sentenza Yusufi[5] nella quale la Corte in riferimento alla interpretazione dell’art. 15 Regolamento Bruxelles I (ora art. 17 Bruxelles I Bis), ha affermato che il consumatore può convenire in giudizio il professionista straniero dinanzi ai tribunale competenti del suo luogo di domicilio purché l’operatore professionale diriga, con qualsiasi mezzo, la propria attività professionale nello Stato Membro di residenza del consumatore, ovvero eserciti questa attività verso tale Stato Membro; il contratto concluso deve rientrare nell’esercizio di queste attività. La norma prevista ex art.15 del Regolamento Bruxelles I rappresenta una eccezione alla regola generale del foro del domicilio del convenuto (art. 2 del Reg. Bruxelles I) e un’eccezione alla specifica regola sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti (art.5.1 del Reg. Bruxelles I). La norma, configurata come una doppia eccezione, in relazione al foro del consumatore deve essere interpretata in modo da poter tutelare maggiormente il consumatore che si trova in una posizione di debolezza nel rapporto contrattuale con l’operatore professionale in quanto spesso è costretto ad aderire ad un contratto già predisposto dal professionista, che inoltre, dispone di un potere economico maggiore rispetto al consumatore. Questa norma quindi è prevista per garantire una maggiore protezione al consumatore, considerato parte debole del rapporto contrattuale.

La sezione 4 del capo II si applica soltanto ai contratti in cui una delle parti sia un consumatore. L’art.17 del Reg. Bruxelles I bis (ex art.15 Reg. Bruxelles I)[6] stabilisce che il consumatore è la persona che acquista beni o servizi “per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale”.

L’art.17 nel paragrafo 1 definisce le categorie di contratti dei consumatori ai quali le norme si applicano. In primo luogo si riferisce ai contratti di vendita a rate di beni mobili materiali, definizione che esclude i beni immobili dall’applicazione di tali norme. In secondo luogo prende in considerazione invece contratti di prestito con rimborso rateizzato, o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni. Infine la lettera c dell’art.17 si riferisce ai contratti conclusi dal consumatore con una persona “le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.”

Assume quindi importanza il concetto di “attività diretta” del professionista verso lo stato di residenza del consumatore. Per quanto concerne questo aspetto, il Regolamento Bruxelles I ha trovato ampia applicazione giurisprudenziale, in particolare, tra le sentenze che concernono il concetto di attività diretta possiamo annoverare ad esempio la sentenza Emrek con la quale la Corte di Giustizia è giunta a ritenere che l’art. 15 Reg. Bruxelles I (ora art. 17 Reg. Bruxelles I Bis) “dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato Membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità, costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad una attività di tal genere”.[7] Il consumatore può convenire in giudizio il professionista presso il Tribunale del proprio domicilio, purché il professionista eserciti la propria attività professionale o commerciale nello stato Membro di residenza del consumatore, ovvero diriga la propria attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato Membro. Inoltre il contratto deve rientrare nell’ambito di detta attività. Nel caso in questione il sito internet si è rivelato come il mezzo attraverso il quale il professionista dirige la propria attività verso il Paese di residenza del consumatore.

Altra sentenza degna di nota in materia di attività diretta è la sentenza Pammer e Hotel Alpenhof su cause riunite Peter Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG[8] e Hotel Alpenhof GesmbH c. Oliver Heller, in cui la Corte di Giustizia statuisce che “la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito”. L’attività diretta del professionista deve implicare la volontà del professionista medesimo di dirigere la propria attività presso uno o più Stati Membri. La mera esistenza del sito Internet, pur accessibile da chiunque, non è sufficiente per affermare che il professionista diriga la propria attività presso un determinato Stato Membro. Il professionista deve porre in essere determinati comportamenti tali da rendere concreta e percepibile per il consumatore, la propria intenzione di esercitare o dirigere l’attività verso lo Stato Membro di residenza del consumatore.

In riferimento al tipo di contratto al quale è applicabile la normativa richiamata particolare interesse si pone in riferimento ad una fattispecie che può realizzarsi nel concreto, ovvero la fattispecie dei cd. contratti misti, in questo caso possiamo individuare l’esistenza di contratti che hanno ad oggetto sia l’attività professionale che l’attività per uso privato dell’interessato. Quando si presenta una fattispecie di questo tipo la Corte di Giustizia è giunta a ritenere l’applicazione del Regolamento Bruxelles I solo nel caso in cui l’uso professionale risulti marginale rispetto al contesto globale della transazione.[9]

Il paragrafo 2 dell’art.17 fa salva la possibilità per il consumatore residente in uno Stato Membro di convenire in giudizio il professionista che, pur non essendo domiciliato in uno Stato Membro, possiede in uno Stato Membro una succursale, un’agenzia o una qualsiasi altra filiale, purchè la controversia concerna l’attività di tali centri operativi. La ragione di tale fictio legis si rinviene nell’assicurare una maggiore protezione al consumatore che conclude un contratto con un operatore professionale non domiciliato in uno Stato Membro, ma che ugualmente offre beni e servizi all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Nel paragrafo 3 dell’articolo 17 infine viene specificato che tali norme non si applicano ai contratti di mero trasporto, mentre si applicano ai contratti di viaggio “tutto compreso”.

è l’art.18 del Reg. Bruxelles I bis (ex art.16 del Regolamento Bruxelles I)[10] che stabilisce i criteri ai quali il consumatore deve far riferimento quando deve presentare azioni legali nei confronti dell’impresa contraente.

Il consumatore può presentare azioni legali a) davanti le autorità giurisdizionali dello Stato Membro nel cui territorio è domiciliata la controparte professionale, ovvero b) indipendentemente dal domicilio della controparte, presso l’autorità giurisdizionale ove è domiciliato il consumatore. Nel primo caso per luogo di domicilio delle persone fisiche e giuridiche si applicano gli articoli 62[11] e 63[12] del Regolamento Bruxelles I bis. Nel caso del domicilio del consumatore questa norma trova il suo fondamento nella tutela del consumatore in quanto parte debole del contratto, in quanto l’obiettivo è ridurre i costi per il consumatore e favorirne così un miglior accesso alla giustizia.

L’art.18 prevede anche la possibilità che il consumatore sia il convenuto, mentre a proporre l’azione legale sia l’operatore professionale. In questo caso l’operatore professionale può convenire in giudizio il consumatore solo dinanzi l’autorità giurisdizionale dello Stato Membro dove è domiciliato il consumatore.

Possiamo inoltre ricordare come la Corte di Giustizia sia giunta anche a deliberare rispetto al caso in cui non ci sia conoscenza della residenza o domicilio del consumatore, infatti, nel caso in cui la residenza o domicilio del consumatore siano sconosciuti, la Corte ritiene che il Regolamento Bruxelles I non osta all’applicazione di una normativa nazionale di uno Stato membro che permetta la lavorazione di un procedimento contro le persone di cui non si conosce il domicilio.[13] Nel caso della mancata conoscenza del domicilio di un consumatore citato in giudizio, vi è la possibilità per l’attore di presentare domanda presso il Foro dell’ultimo domicilio conosciuto del consumatore-convenuto. La previsione di questo Foro speciale favorisce il rafforzamento della protezione giuridica di cui possono godere i cittadini dell’Unione Europea, poiché permette all’attore di conoscere facilmente il tribunale presso il quale poter esperire la propria azione giudiziale, e concede la possibilità al consumatore-convenuto di conoscere in modo prevedibile il Foro presso il quale può essere convenuto.

L’art.19 (ex art.17 Reg. Bruxelles I)[14] invece disciplina l’accordo delle parti sulla scelta della giurisdizione. Le norme stabilite dal Regolamento 1215/2012 sono inderogabili, fatti salvi gli accordi tra consumatore e operatore professionale che: a) siano stati stipulati dopo il sorgere della controversia; b) consentano al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nell’art.16; c) stipulati tra un consumatore ed un operatore professionale entrambi domiciliati o residenti abitualmente nello stesso Stato Membro al momento della conclusione del contratto, attribuiscano la competenza alle autorità giurisdizionali di detto Stato Membro, purchè le leggi di tale Stato non vietino questo genere di accordi. 

 

 


[1]              Si dice contratto B2C (business to consumer) il contratto concluso tra un operatore professionale (business) ed un cliente consumatore (consumer)

[2]              Documento della Commissione “Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del luglio 2009 sull’applicazione dell’acquis in materia di protezione dei consumatori” COM (2009) 330 final

[3]              Regolamento n.1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:it:PDF

[4]              Il nuovo Regolamento è stato concepito come una rifusione del precedente Regolamento Bruxelles I. Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una Relazione sull’applicazione del Regolamento 44/2001 (Bruxelles I) giungendo alla conclusione che il Regolamento Bruxelles I nel complesso funziona ma è auspicabile migliorare l’applicazione di diverse disposizioni al fine di agevolare la libera circolazione delle decisioni e garantire un miglior accesso alla giustizia. Si è quindi proceduto con la rifusione del Regolamento Bruxelles I. Il nuovo Regolamento Bruxelles I bis apporta diverse novità al precedente Regolamento. È opportuno ricordare come il nuovo Regolamento 1215/2012 introduca diverse novità in materia di riconoscimento ed esecuzione. Un esempio è dato dall’abolizione dell’exequatur, ossia l’art.39 del nuovo testo prevede che “la decisione emessa in uno Stato Membro che è esecutiva in tale Stato Membro è altresì esecutiva negli altri Stati Membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Vengono introdotte inoltre importanti novità in materia di litispendenza e connessione di cause per risolvere in maniera più rapida e agevole le questioni relative alla pendenza dei procedimenti, ed evitare in tal modo decisioni confliggenti adottate da autorità giurisdizionali di diversi Stati Membri.

[5]              Causa C-190/11 del 6 settembre 2012

[6]              Il testo dell’art.17: “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:  a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;  b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.  / 2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.  / 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.”

[7]              Causa C-218/12 del 17 ottobre 2013

[8]              Cause riunite C-585/08 e C-144/09 con sentenza del 7 dicembre 2010

[9]              Caso Gruber c. Bay Wa AG, Causa C-464/01 con sentenza del 20 gennaio 2005

[10]             L’art.18 recita così: “1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.  / 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. / 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.”

[11]             Il testo dell’art.62: “1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale. / 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.”

[12]             L’art.63 recita così: “1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d’attività principale. / 2. Per quanto riguarda l’Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione). / 3. Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato.”

[13]             Caso Hypoteční banka, a.s. c. Udo Mike Lindner, Causa C-327/10 con sentenza del 17 novembre 2011

[14]             Questo il testo dell’art.19: “Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:  1) posteriore al sorgere della controversia;  2) che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o  3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.”

Tonicello Cristiano

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