Contraffazione: inoffensività e errore sul fatto

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I reati in materia di contraffazione: interferenza con il principio di offensività in concreto ed irrilevanza dell’errore sul fatto

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “I reati di falso” di Paolo Emilio De Simone.

I reati in materia di contraffazione o violazione di diritti di brevetto – ossia parte di ciò che, in genere, viene definito come violazione della proprietà intellettuale – trovano collocazione all’interno di due distinti titoli del codice penale, il Titolo VII (“Delitti contro la fede pubblica”) ed il Titolo VIII (“Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio”).

L’attuale codice raggruppa la maggior parte dei reati di falso nel Titolo VII – Libro II la cui stessa rubrica indica in modo chiaro quale sia l’interesse giuridico alla tutela del quale sono posti a baluardo: la “fede pubblica”.

Ed è proprio la particolare importanza sociale (oltre che economica) di tale interesse che ha spinto il legislatore del 1930 a costruire le relative fattispecie quali delitti e non quali semplici contravvenzioni, al presumibile fine: da un lato, di evitare in radice la possibilità di punire comportamenti posti in essere a mero titolo di colpa, e dunque limitando l’intervento penale ai soli comportamenti connotati da dolo anche – si badi bene – solo generico; dall’altro, di rendere possibile la persecuzione dei medesimi comportamenti anche allo stadio del semplice tentativo come definito dall’art. 56 c. 1 c.p..

I reati di falso sono raggruppati in quattro distinte categorie, corrispondenti ciascuna ad uno dei Capi di cui è costituito il Libro II, ossia: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (capo I); falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (capo II); falsità in atti (capo III); falsità personali (capo IV).

Il codice, invero, conosce ulteriori ipotesi di falso le quali, però, non trovano collocazione all’interno del Titolo VII  e ciò in quanto, per esse, il principale interesse giuridico posto a fondamento della loro previsione non è la fede pubblica, ma – piuttosto – la tutela dell’amministrazione della giustizia:  è infatti nel Titolo III (“Dei delitti contro l’Amministrazione della giustizia) che tali fattispecie delittuose (artt. 367, 368, 371, 371-bis, 371-ter, 372 e 373 c.p.) [1] trovano sistemazione.

Ulteriori ipotesi delittuose preposte alla salvaguardia della fede pubblica, con riferimento al funzionamento stesso del sistema di mercato,  si possono rinvenire in fonti extra codicistiche, come accade per il diritto penale societario o per il diritto penale fallimentare.

Ma per quanto più specificamente attiene i reati che di seguito meglio esamineremo, al fine di comprendere quale sia l’incidenza che su essi hanno il principio di offensività e l’errore di fatto sul fatto o l’errore di diritto sul fatto, occorre preliminarmente definire il non semplice concetto di fede pubblica e, per fare ciò, dobbiamo effettuare un breve excursus storico ed addentrarci anche nell’esame delle falsità documentali (falsità in atti), posto che le ricostruzioni dottrinarie nate a latere di queste sono applicabili, seppure con tutti i dovuti adattamenti, anche alle altre categorie che abbiamo poco sopra elencato.

Ben nota è la distinzione fra falsità materiale e falsità ideologica, già conosciuta anche sotto l’impero del codice penale del 1889: in questo, la prima atteneva l’aspetto materiale di un atto o di un documento (dalla riconducibilità di esso al suo autore alla presenza di modifiche non autorizzare al testo apposte in data successiva alla sua sottoscrizione e senza alcuna autorizzazione dell’autore); la seconda, invece, era riferibile alla corrispondenza del suo contenuto ad una determinata realtà fattuale ed ineriva, pertanto, la sua veridicità.

Sempre nel precedente codice penale, la semplice esistenza di un falso non era però ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie delittuosa posto che era espressamente richiesto che dalla falsità potesse derivare un “nocumento pubblico o privato”: in sostanza, veniva richiesto che questa fosse concretamente idonea a cagionare un pregiudizio diretto a qualcuno; circostanza, questa, platealmente non sussistente in caso di c.d. falso innocuo o inutile (come nel caso della falsificazione di un atto già colpito da sanzione civilistica di assoluta nullità e come tale del tutto inidoneo a produrre effetti giuridici) o di c.d. falso grossolano.

Del requisito della concreta attitudine a determinare un “nocumento pubblico o privato” non vi è invece traccia nell’attuale codice penale. Sul punto, la Relazione Ministeriale sul progetto di codice penale è lapidaria nel ritenere che tale pregiudizio sussista ex se per il solo fatto che “ci si trovi di fronte ad un documento” ideologicamente o materialmente falso[2]; le uniche ipotesi di falsità non punibili ricorrono nel solo caso in cui il documento che ne è affetto “non è in realtà un documento” in quanto o è giuridicamente irrilevante o è formalmente inesistente.

La Relazione, infatti, definisce la fede pubblica come “la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante”.

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Logiche conseguenze dell’espunzione dal codice della previsione di un “nocumento pubblico o privato” sono le diverse teorie dottrinarie e giurisprudenziali, sovente non coincidenti.

Molto attivo nella sua opera di ricostruzione dogmatica è stato l’Antolisei[3], il quale – dopo avere correttamente osservato che non tutte le immutatio veri sono suscettibili di trarre in inganno la generalità dei consociati essendovene, al contrario, alcune che sono idonee a trarre in inganno soltanto una persona o comunque un numero limitato di persone, ha chiarito che solo le prime sono il concreto oggetto dei reati contro la fede pubblica disciplinati dal codice penale.

Solo queste, infatti, si caratterizzano per il fatto che la loro idoneità a generare inganno nel pubblico deriva dalla particolarità del loro oggetto materiale, ossia del “bene” (inteso come res) su cui (o attraverso il quale) l’attività delittuosa viene perpretrata: si tratta, infatti, di beni a cui la generalità dei consociati attribuisce un particolare credito e che, conseguentemente, hanno un particolare valore probatorio[4].

Ciò è maggiormente palese nelle falsità nummarie e documentali, ma anche evidente nelle falsità che attengono i sigilli e – in generale – tutti i mezzi di identificazione o riconoscimento di persone o beni.

Proprio la considerazione che la res su cui o attraverso la quale viene perpetrata l’azione criminosa sia oggetto di una particolare valenza probatoria in ambito sociale costituisce la ragione per la quale – come detto – non pochi reati che sono comunque suscettibili di trarre in inganno un numero indefinito di persone siano o allocati altrove all’interno del codice penale o disciplinati da fonti esterne ad esso (vedi supra).

L’ Antolisei però non considera la fede pubblica come bene giuridico fine a sé stesso, ossia come interesse da tutelare sempre e comunque; con riferimento – in particolare – al falso documentale, egli[5] afferma che deve essere sicuramente assicurata ai consociati la genuinità e la veridicità degli atti e dei documenti, ma che ciò non costituisce l’unico interesse tutelato dai reati di falso: al suo fianco, infatti, vi è anche l’interesse ulteriore posto alla base della salvaguardia dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova[6].

In sostanza, per l’Antolisei una falsità (nella fattispecie documentale, ma il principio è trasversale) è contemporaneamente lesiva sia di un interesse generale alla tutela della pubblica fede, sia di un ulteriore interesse specifico (di volta in volta diverso) che proprio il primo è chiamato a tutelare.

ed ha pertanto natura plurioffensiva. Da ciò consegue che qualora la condotta delittuosa vìoli solo l’interesse generico alla tutela della pubblica fede ma non leda né ponga in pericolo l’interesse specifico che vi è sotteso, questa non sarebbe in concreto perseguibile[7].

Il fatto che gli interessi sottesi ai reati di falso siano due (uno generale ed uno specifico) implica, quale logica conseguenza, che anche i soggetti che ne sono titolari possano essere due (o più di due): per ciò che attiene la fede pubblica tout court, soggetto leso è la collettività nel suo complesso (la quale si trova privata della possibilità di fare cieco affidamento su documenti o oggetti dei quali si presume legislativamente la genuinità e veridicità); per quanto attiene, invece, l’interesse specifico salvaguardato da tale garanzia, soggetto leso è chiaramente il suo titolare e, quindi, un soggetto che sarà di volta in volta diverso a seconda delle circostanze particolari e dell’oggetto del reato.

In un caso come quello della contraffazione dei marchi, pertanto, la necessaria plurioffensività della condotta delittuosa comporta la presenza, quale soggetto leso, non solo della collettività considerata nel suo complesso (la quale non può fare affidamento sulla genuinità dei prodotti contraddistinti dal marchio contraffatto) ma anche e soprattutto dal titolare del diritto di proprietà intellettuale leso[8].

A conclusioni diametralmente opposte è invece giunto il Fiandaca, per il quale la tesi della plurioffensività è da respingere in quanto, se è vero che il primo interesse oggetto di tutela nei reati di falso è l’affidamento riposto dalla collettività nell’autenticità o veridicità di certi segni distintivi, è sempre indeterminato a priori l’ulteriore interesse specifico il quale, anzi, essendo tutelato solo in via mediata ed indiretta dai reati contro la fede pubblica, non può essere considerato elemento tipico necessario per la configurabilità della fattispecie[9].

Sul fatto che – per quanto qui interessa – i reati in materia di contraffazione, seppure  a seguito della “ristrutturazione” effettuata ad opera della L. 99/2009, abbiano natura plurioffensiva non vi è più dubbio alcuno in giurisprudenza. Al riguardo, già le Sezioni Unite con sentenza 25/10/2007 (dep. 18/12/2007) n. 46982 hanno chiarito che “la fede pubblica – nel significato che emerge dalla Relazione al progetto definitivo del codice penale – costituisce dunque un vero e proprio bene giuridico, ancorché di natura immateriale e collettiva, dotato di una sua autonomia, tutelato dai delitti in argomento con riferimento alla certezza ed alla speditezza del traffico economico e giuridico. Così definita la nozione di fede pubblica, da tutti unanimemente condivisa anche in dottrina, da più parti è stato tuttavia fatto rilevare come in realtà il falso non risulti quasi mai fine a se stesso, costituendo, il più delle volte, solo il mezzo per conseguire altro obiettivo che costituisce il vero scopo rispetto alla immutatio veri. Ed è stato quindi sottolineato che, se il perseguimento di tale fine si riflette in modo incisivo sulla sfera giuridica di un soggetto, non è possibile ignorare, sul piano giuridico, tale ulteriore conseguenza, e non consentire, al soggetto che quella immutatio veri ha concretamente subìto, di dialogare nel processo con una veste qualificata.  Tutto ciò premesso, ritengono queste Sezioni Unite che ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione”.

Più recentemente, la stessa Suprema Corte ha così ribadito: “l’interesse giuridico tutelato dagli  artt. 473 e 474, c.p., è innanzitutto (ma non solo) la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. Sicché, ai fini della configurabilità del reato di cui si discute, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente e necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato, nelle forme previste dalle leggi interne o dalle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, all’esito della prevista procedura, in quanto la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Né va taciuto, che … il reato di cui all’art. 473 c.p. ha natura di reato plurioffensivo, destinato a tutelare non solo quel particolare bene giuridico, di natura immateriale e collettiva, rappresentato dalla pubblica fede, ma anche altri beni meritevoli di protezione, quali le privative sui marchi registrati, l’interesse alla regolarità del commercio e dell’industria e, più in generale, l’economia nazionale, secondo una condivisibile tendenza volta ad assicurare effettività ai principi costituzionali in materia di iniziativa economica e di proprietà privata” (Corte Cass., Sez. V, 27/01/2016 n. 18289).

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Per quanto concerne, nello specifico, il reato di cui all’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni) le condotte da esso perseguite sono due. La prima, posta in essere da chiunque “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà intellettuale”, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o da chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti (cfr. art. 473 c. 1 del c.p.). La seconda, da chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, senza essere concorso nella contraffazione ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (cfr. art. 473 c. 2 del c.p.).

In entrambi i casi, l’antigiuridicità del comportamento è subordinata alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (cfr. art. 473 c. 3 del c.p.).

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 99/2009[10], il contenuto dell’art. 473 qui in esame è stato reso coerente con la sua rubrica ed è ora applicabile sia alle ipotesi di contraffazione di marchi e segni industriali (c. 1) sia a quelle che vengono in generale definite come “usurpazioni brevettuali” (c. 2), sub condicione – in tutti e due i casi – che siano state adempiute tutte le condizioni richieste dalla normativa nazionale e comunitaria e (se del caso) dalle convenzioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale (c. 3).

Il c. 1 espressamente limita la punibilità a “chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà intellettuale”; è del tutto evidente che tale previsione deve essere letta in correlazione alla condizione espressa nell’ultimo comma del citato articolo. Secondo alcuni Autori[11], proprio tale previsione renderebbe di fatto non più applicabile al reato qui in esame la previsione di cui all’art. 47 c. 3 del c.p. in quanto non consentirebbe di configurare un errore incolpevole avente ad oggetto la circostanza dell’effettivo deposito (e pubblicazione) della domanda di registrazione del marchio (o del brevetto, disegno o modello).

Il successivo art. 474 c.p. punisce chi: non essendo concorso nel reato di cui all’art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (c. 1); non essendo concorso né nel reato di cui all’art. 473 c.p. né nel reato di cui all’art. 474 c. 1 c.p., detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti di cui al punto immediatamente precedente (c. 2).

Anche in questi casi, l’antigiuridicità è subordinata alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (cfr. art. 474 c. 3 del c.p.).

Come si nota, qui il legislatore non limita l’applicazione della disciplina repressiva a “chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale” tenga comunque il comportamento stigmatizzato; nondimeno, la previsione di cui all’art. 474 c. 4 del c.p. rende evidente che l’avvenuto espletamento delle procedure amministrative volte alla registrazione del marchio o del segno distintivo sia condicio sine qua non per poter considerare il comportamento antigiuridico.

Premesso che l’art. 474 cit. non riguarda il caso del soggetto che, non essendo concorso nel reato di cui all’art. 473 c. 2 del c.p., al fine di trarvi profitto introduce nel territorio dello Stato ovvero detiene per la vendita o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni costituenti usurpativa brevettuale (tale comportamento è infatti punito ai sensi dell’art. 517-ter c. 2 del c.p. con un reato che, oltre ad essere inerito nel Titolo VIII – Capo II dedicato ai delitti contro l’industria ed il commercio, è procedibile a querela e non d’ufficio), anche in questo caso occorre comunque chiedersi se esista un residuo spazio di applicazione per la previsione di cui all’art. 47 c. 3 del c.p. e, dunque, all’esclusione del dolo in caso di errore incolpevole.

Anzitutto, tale errore – per poter astrattamente rilevare – potrebbe avere esclusivamente ad oggetto non il precetto penale ma la norma extrapenale posta a base di questo ossia, per quanto qui interessa, il plesso normativo che disciplina la tutela nazionale, comunitaria o internazionale del diritto di proprietà intellettuale.

E’ circostanza nota, che i diritti di cui si tratta siano opponibili a terzi anche in un momento anteriore rispetto alla loro effettiva registrazione, ossia fin dal momento del deposito della domanda tendente ad ottenere tale provvedimento, sub condicione che questa sia debitamente resa pubblica e, quindi, sia conoscibile ai terzi il contenuto della privativa stessa.

Pacifico, dunque, che in mancanza di tale “ostensione” nessuno spazio applicativo residua per l’art. 474 (e lo stesso deve ovviamente dirsi per l’art. 473 c.p.), resta da vedere se la previsione di cui all’art. 47 c. 3 del c.p. sia suscettibile di trovare una possibile applicazione nel caso in cui le predette procedure legislative e regolamentari siano state correttamente adempiute. A parere di chi scrive la risposta deve essere negativa posto che, seppur all’evidenza non direttamente volte al completamento della disciplina penalistica, essendo puntualmente richiamate dalle disposizioni testè citate esse “completano” la norma penale e, dunque, la mancata conoscenza dell’esistenza di una tutela intellettuale si risolverebbe de facto in una ignoranza della legge penale ex art. 5 del c.p..

Ad identiche soluzioni si deve giungere anche in relazione ai reati di “contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” di cui all’art. 517-quater del c.p. (anche in questo caso, dunque, in linea con le “innovazioni” della L. 99/2009, non si tratta di un reato contro la fede pubblica ma di un reato contro l’industria ed il commercio solo che a, differenza di quello appena sopra esaminato, è procedibile d’ufficio) integrato, sempre sub condicione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: da chiunque contraffà o comunque altera tali elementi ovvero da chiunque, al fine di trarne profitto e senza avere concorso nella contraffazione, le introduce nel territorio dello Stato, le detiene per la vendita, le pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o le mette comunque in circolazione.

Si deve a questo riguardo osservare che i diritti di proprietà industriale registrati non sono gli unici a ricevere tutela da parte dell’ordinamento penale. L’art. 517 c.p., infatti, punisce “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto … se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”.

Come si vede, tale reato può essere commesso tanto da chi fabbrica o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti che “abusivamente” riproducono marchi (non registrati) altrui[12] sia da chi, utilizzando i propri marchi registrati, comunque prospetta il bene in modo tale da indurre potenzialmente in inganno il compratore sull’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto.

Anche in questo caso, invero, poco spazio applicativo sembra residuare per l’applicazione dell’art. 47 c. 3 del c.p..

Se ridottissimi sono gli spazi per l’applicazione ai reati in materia di contraffazione della disciplina dell’errore sul fatto, ben più ampi margini sussistono per la concreta verifica del rispetto del principio di offensività in concreto che, come detto, deve essere valutato caso per caso, ossia con riferimento al singolo specifico episodio.

Sia la dottrina sia l’ormai costante giurisprudenza ritengono, infatti, che non siano penalmente perseguibili – in omaggio all’art. 49 c. 2 del c.p. –  tutte quelle ipotesi di falso che sono prive dell’idoneità ad ingannare il pubblico: in sostanza, il falso punibile è solo quello idoneo a trarre in inganno un numero indeterminato di persone[13].

Sono state così create tre categorie concettuali di “falsi indifferenti” ai fini della tutela della fede pubblica: ossia il falso grossolano, il falso innocuo ed il falso inutile (questi ultimi difficilmente ravvisabili in relazione ad una res commerciale).

Secondo la migliore dottrina, il falso grossolano altro non è che il falso immediatamente percettibile ictu oculi e dunque tale da non avere l’attitudine a trarre in inganno alcuna persona, di tal che non è in alcun modo idoneo ad offendere la pubblica fede.

Per la giurisprudenza “il falso grossolano è quello che si presenta così evidente da risultare inidoneo ad ingannare chicchessia: il che dovrebbe essere sufficiente a farlo considerare inoffensivo, a prescindere, cioè, da qualsiasi altra valutazione circa la sua eventuale idoneità a porre in pericolo anche ulteriori interessi. Nella prassi giudiziaria, laddove la falsità risulti macroscopica, ed ictu oculi percepibile, il fatto viene di regola considerato penalmente irrilevante proprio perché incapace di ingenerare errore nei terzi, circa l’affidabilità del documento (o del segno, ecc.): in detta ipotesi, per la valutazione di inoffensività del fatto, è evidentemente sufficiente, dunque, considerare il bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede. In estrema sintesi, può qualificarsi come falso grossolano il falso inoffensivo rispetto al bene fede pubblica, proprio per l’inidoneità dello stesso a trarre in inganno la collettività; inidoneità che, derivando dalle modalità della falsificazione – prevalentemente di natura materiale – comporta una valutazione giudiziale in punto di fatto” (Corte Cass., SS.UU. 25/10/2007 dep. 18/12/2007 n. 46982).

Come si nota, il falso grossolano altro non è se non un caso di reato impossibile per inidoneità dell’azione.

Diverso rispetto a questo è il c.d. falso innocuo –  configurabile per i soli reati aventi ad oggetto atti – considerato dalla dottrina dominante un “qualcosa di più” rispetto al precedente, al pari di questo idoneo a comportare l’applicazione della disciplina di cui all’art. 49 c. 2 del c.p.. In particolare, si ha un falso innocuo allorquando le alterazioni e le dichiarazioni contrarie al verso non sono suscettibili di creare alcun pericolo per gli interessi che il documento stesso è destinato a tutelare.

Per la giurisprudenza, “si parla di falso innocuo, per indicare – il falso che risulti <inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati>: con conseguente necessità, per l’interprete, di un accertamento in concreto, in relazione alle peculiarità del singolo caso, onde verificare i possibili effetti della falsità con riferimento a quella determinata situazione giuridica interessata dalla falsità. Un falso – pur astrattamente idoneo ad ingannare il pubblico – rivelatosi però privo di qualsiasi concreta incidenza sulla sfera giuridica di chicchessia, dovrebbe essere valutato penalmente irrilevante, così come affermato in giurisprudenza e sostenuto in dottrina… In sostanza, il falso innocuo può definirsi tale in due diversi significati. In senso lato, il falso innocuo abbraccia anche il falso grossolano, non potendo certo ipotizzarsi un falso grossolano che non sia nel contempo anche innocuo. Può parlarsi di falso innocuo in senso stretto, ove si voglia considerare la sua inoffensività non con riferimento al bene <fede pubblica>, bensì in relazione ad un interesse ulteriore e connesso, tutelato dalla singola fattispecie incriminatrice ove alla stessa si riconosca natura plurioffensiva: l’innocuità del falso, cioè, può risultare anche al di fuori delle ipotesi di falso grossolano, nel caso in cui risulti esclusa – in forza di una valutazione giudiziale in punto di diritto, questa volta, e non di fatto – l’effettiva e concreta esposizione a pericolo di quei beni ulteriori rispetto alla fede pubblica, che, per i sostenitori della tesi della plurioffensività, si assumono oggetto di tutela da parte delle fattispecie de quibus” (Corte Cass., SS.UU. 25/10/2007 dep. 18/12/2007 n. 46982).

Per alcuni autori, figura ancora diversa è quella del c.d. falso inutile – anch’esso configurabile in relazione alle sole falsità in atti – che si realizza nei casi in cui la falsificazione abbia ad oggetto un documento irrilevante ovvero ininfluente ai fini dell’adozione di una decisione. E’ da specificare che la giurisprudenza di legittimità (anche recente) tende a non riconoscere autonomia concettale al falso inutile sussumendolo, in realtà, nel falso innocuo (del quale, invero, altro non sembra se non il doppione).

Per quanto riguarda i reati di falso aventi ad oggetto prodotti industriali, l’unico caso di impossibilità ex art. 49 c. 2 del c.p. è connessa all’inidoneità dell’azione e, dunque, alla grossolanità del falso.

La giurisprudenza unanime ritiene indifferente, ai fini dell’integrazione dei reati contro la fede pubblica, la concreta inidoneità della contraffazione a trarre in inganno il consumatore finale (tale aspetto potrà, al più, rilevate per rendere inconfigurabili i reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p.) essendo invece richiesta la concreta, originaria ed assoluta inidoneità (anche sotto forma di mero pericolo) a trarre in inganno il cittadino inteso in senso generico. E’ stato infatti chiarito che: “il problema dell’inidoneità dei prodotti in sequestro ad indurre in inganno il compratore è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità pervenendosi alla conclusione che la sussistenza di detta circostanza non è idonea ad escludere l’integrazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. Trattasi, difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non dell’acquirente dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; la norma in esame configura un reato di pericolo, per la cui integrazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non potendosi, neppure, ritenere sussistente l’ipotesi del reato impossibile qualora … le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno” (Corte Cass., Sez. II, 21/11/2017 n. 55538, Dioup).

Sulla necessità, ai fini dell’irrilevanza penale, dell’immediata percepibilità del falso: “non potrebbe farsi questione nella fattispecie di falso grossolano che dà luogo al reato impossibile, atteso che tale fattispecie si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate” (Corte Cass., Sez. VII, 12/07/2017 n. 54580, Gjini)”

Come appena sopra anticipato, la sola grossolanità del falso può – nei reati in materia di contraffazione – determinare non la carenza di illiceità penale del comportamento del soggetto agente ai sensi dell’art. 47 c. 2 del c.p. ma una sua responsabilità penale, a titolo di dolo, per una fattispecie delittuosa diversa (cfr. art. 47 c. 3 del c.p.).

Infatti, la mera circostanza che la falsificazione di un marchio registrato sia insuscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica fede, non determina che il comportamento non possa essere ritenuto violativo dell’art. 517 c.p.; sul punto, un certo interesse rilevano ex multis le seguenti pronunce di legittimità: “l’art. 473 c.p., si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l’art. 517 c.p. tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L’altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni” (Corte Cass., Sez. V, 07/08/1996 n. 7720, Pagano); “l’art. 473 c.p. esige la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). La norma dell’art. 517 c.p. prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni” (Corte Cass., Sez. V, 09/03/2005 n. 38068, Lauri M).

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I reati di falso

Di agile e immediata comprensione, questa nuovissima Guida esamina l’attuale sistema codicistico dei reati di falso e i possibili risvolti processualistici, sia in campo penale che civile, grazie al supporto di tabelle di sintesi e schemi a lettura guidata che evidenziano i punti critici della problematica analizzata.Il testo fornisce al Professionista un’approfondita e aggiornata analisi della disciplina relativa ai reati di falso, in particolar modo quelli relativi alle falsità in atti che sono stati oggetto d’intervento legislativo, con l’abrogazione di alcune fattispecie penali e l’introduzione di nuove ipotesi delittuose.Paolo Emilio De Simone, Magistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, poi presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. È autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale sia civile, per diverse case editrici.

Paolo Emilio De Simone | 2018 Maggioli Editore

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[1]           Marco Mantovani, “Delitti contro la fede pubblica”.

[2]           “Sul presupposto che <per scrittura deve intendersi il documento contenente manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante>, si deduce che <ogni falsità che cada su un documento di tal genere ha necessariamente in sé attitudine a nuocere>”(Marco Mantovani, “Delitti contro la fede pubblica”).

[3]           Antolisei, “Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale II”, Giuffé, 1998, p. 63 e ss.).

[4]           “Per mezzi probatori non si intendono solo quelli che hanno valore ai fini del processo ma, in generale, tutti gli oggetti e le dichiarazioni che, secondo il costume, godono di un particolare credito nei rapporti della vita sociale” (Antolisei, “Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale II”, Giuffé, 1998, p. 65).

[5]           Antolisei, “Fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche”.

[6]           “Bisogna infatti riflettere che, nella realtà delle cose, il falso non è mai, o quasi mai, fine a sé stesso. Non si falsifica per falsificare ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione” (Antolisei, “Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale II”, Giuffé, 1998, p. 69).

[7]           Grande, “Falsità in atti”, Digesto delle discipline penalistiche, vol. V, 1991, p. 56).

[8]           In dottrina: Azzali, “La tutela penale del marchio di impresa”, Milano, 1955, 61; Di Amato, “La tutela penale dei segni distintivi”, in CP, 1986, 839; Palombi, “La tutela dell’avviamento dell’impresa”, in Palombi, Pica, “Diritto penale dell’economia e dell’impresa”, I, Torino, 1996, 78; Rossi Vannini, “La tutela penale dei segni distintivi”, in Di Amato, “Trattato di diritto penale dell’impresa”, IV, Il diritto penale industriale, Padova, 1993, 136, 139; Svariati, “A proposito della fattispecie prevista e punita dall’art. 473 con particolare riguardo al giudizio di confondibilità tra simboli ai fini di una corretta valutazione del grado di contraffazione del marchio registrato”, in GM, 1989, II, 938

In giurisprudenza: Corte Cass., Sez. Unite, 25/10/2007; Corte Cass., Sez. V, 06/03/1980; Trib. di Milano, Sez. III, 16/05/2006; Corte Cass., Sez. II, 20/11/2009, n. 4217; Trib. Milano, Sez. I, 18/02/2010.

[9]           Roberto Garofoli, “Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale I”, Giuffré, 2005, p.549.

[10]          Si osserva che, proprio a seguito dell’entrata in vigore di tale riforma, alcuni Autori dubitano – limitatamente alla tutela dei marchi – di poter ancora ricondurre i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. fra quelli contro la fede pubblica e perorano, anzi, la loro natura monoffensiva, in chiave di tutela della proprietà industriale (ovvero l’esclusiva del titolare sul contrassegno registrato così come riconosciuta in sede civile: Manca, La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, Padova, 2009, 70 ss.)  o di tutela dell’economia pubblica, che la si voglia concretizzare nella tutela dei consumatori o del patrimonio d’impresa (Cocco, “Il falso bene giuridico della fede pubblica”, in RIDPP, 2010).

[11]          “Dalla fattispecie emerge, infatti, un elemento di novità: il presupposto soggettivo della possibilità per l’agente di <conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale>. La sua introduzione consente di chiarire un punto controverso in dottrina e giurisprudenza relativo al fatto se, ai fini della configurabilità del delitto, sia necessaria la registrazione del marchio o sia sufficiente la presentazione della domanda di registrazione. Il generico richiamo, al terzo comma dell’art. 473 c.p., all’osservanza delle norme delle leggi interne sulla tutela della proprietà industriale come condizione per l’applicabilità del delitto non consente, infatti, di risolvere il quesito, dal momento che il Codice della proprietà industriale prevede che, oltre alla registrazione, anche la domanda di registrazione sia resa pubblica. L’inserimento della condizione della conoscibilità <dell’esistenza del titolo di proprietà industriale> elimina ogni dubbio: per la consumazione della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo è necessario che questo sia registrato, perché il titolo si costituisce, ai sensi del Codice della proprietà industriale, solo con la registrazione. La suddetta condizione svolge, a nostro parere, anche una funzione estensiva della portata del delitto, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, in deroga agli artt. 43 e 47 c.p. Applicando i principi generali ricavabili da queste disposizioni, infatti, nell’oggetto del dolo della fattispecie di cui all’art. 473 c.p., così come formulato prima della riforma, rientrava la consapevolezza dell’esistenza della registrazione del marchio o di altro segno distintivo abusivamente riprodotto. Il soggetto che realizzava l’alterazione o la contraffazione nell’inconsapevolezza che il marchio o altro segno distintivo fosse registrato (e coperto, quindi, da un diritto di proprietà), per ignoranza od erronea interpretazione delle disposizioni del Codice della proprietà industriale, non ne rispondeva, in quanto, pur essendo colposa tale ignoranza od errore, il delitto in esame non è previsto nella forma colposa e quindi non è punibile, ex art. 47, comma 3, c.p. Con l’inciso <potendo conoscere>, il legislatore ha inteso colpire anche l’alterazione o contraffazione da parte di chi abbia colposamente ignorato od erroneamente ritenuto inesistente il titolo di proprietà sul marchio o su altro segno distintivo per errore o ignoranza delle disposizioni del Codice della proprietà industriale” (Medeo, “Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473 e 474 c.p. e nuovi delitti”, Dir. Pen. e Processo, 2010, 1, 10).

[12]          Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio imitato a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né la concreta induzione in errore dell’acquirente (ex multis: Corte Cass., Sez. III, 24/01/2013 n. 28905, Corte Cass., Sez. V, 04/02/2013 n. 9389).

[13]          Roberto Garofoli, “Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale I”, Giuffré, 2005, p.550.

Pittaluga Francesco

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