Continuazione di reato : commento a Corte di cassazione n. 9874 del 4 marzo 2009

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La sentenza emessa dalla Suprema Corte, all’udienza del 4 marzo 2009, e contrassegnata dal n. 9874, si caratterizza sotto il profilo della riconferma di uno dei principi maggiormente innovativi che hanno connotato la novella del 2006.
I giudici di legittimità, infatti, ribadiscono quell’orientamento giurisprudenziale, il quale afferma l’unicità della condotta ritenuta penalmente rilevante anche quando questa si manifesti attraverso il possesso e controllo di plurime e distinte sostanze.
Nel caso di specie, infatti, giovi rammentare che l’imputato era stato colto all’atto di detenere simultaneamente sostanze pesanti e leggere (cocaina, ******* e metadone).
Or bene, attesa l’intervenuta abrogazione normativa della distinzione tabellare tra le varie tipologie di droghe e la consequenziale unificazione, a carattere sanzionatorio, di tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope, appare del tutto superato il regime in base al quale, in fattispecie del tipo di quella descritta, poteva trovare reale e concreta applicazione l’istituto della continuazione, regolato dall’art. 81 c.p.
Questo effetto di natura prettamente sostanziale (ma produttivo anche di esiti anche sul piano procedimentale) deriva – pertanto – da una nuova e diversa valutazione del livello di offensività che deve involgere la condotta detentiva avente ad oggetto sostanze tra loro affatto differenti.
Il nuovo parametro, che deve ispirare la decisione, è concepito, pertanto, in linea teorica, nel senso che l’attenzione del giudice deve indirizzarsi, non già sulla sostanza in quanto tale, quanto piuttosto, sulla condotta adottata, intesa nella sua globalità, quindi, sull’intrinseco disvalore ascrivibile all’azione, reputata illecita.
Vale a dire, quindi, che il fine dichiaratamente perseguito dalla L. 49 del 2006 appare quello di sanzionare qualsiasi condotta che risulti illecita – ed in special modo la detenzione non finalizzata ad uso personale – sul presupposto di una difesa e tutela della salute dei cittadini, diritto costituzionale che viene minacciato indistintamente da qualsivoglia tipo di sostanza stupefacente o psicotropa.
Sulla premessa di ordine generale, della acclaratamente asserita nocività di tutte le droghe, e senza tenere in conto la possibile, concreta e differente letalità producibile da ciascuna singola sostanza, il legislatore ha, così, formulato un precetto normativo, la cui violazione non comporta più quella differenza di pena, precedentemente invalsa.
La detenzione illecita di una pluralità di sostanze, quindi, non può formare più oggetto di un giudizio che appaia la somma di più valutazioni parcellizzate – siccome avente ad oggetto ogni sostanza – dovendo siffatta azione venire ricondotta ad un unicum.
Naturalmente consequenziale, quindi, risulta l’esclusione dell’applicazione concreta della continuazione prevista dal co.1 dell’art. 81 c.p., scelta giurisprudenziale che risponde, quindi, alla valorizzazione della salute collettiva ed individuale, intesa quale bene giuridico da porre espressamente a base del T.U.Stup. 309/90.
E’ evidente, pertanto, il vantaggio in termini di pena che il singolo fruisce dalla mutata situazione sia normativa, che interpretativa.
Questo argomento è stato speso abbondantemente e reiteratamente dallo stesso legislatore, il quale non ha mancato di sottolineare come potesse risultare esito processualmente ingiusto, quello per cui un soggetto detentore di sostanze appartenenti a tabelle differenti potesse teoricamente venire punito con una sanzione di maggiore gravità rispetto a chi fosse stato colto all’atto di detenere più sostanze – tra loro differenti – ma appartenenti alla medesima tabella.
Queste osservazioni paiono sostanzialmente condivisibili, pur se con alcuni necessari distinguo.
Va, infatti, osservato e ricordato – preliminarmente ad ogni altra considerazione – che, per lungo tempo, la giurisprudenza ha assunto una posizione in base alla quale colui (o coloro) che detenesse stupefacenti diversi, anche se appartenenti alla medesima tabella (ad esempio eroina e cocaina) avrebbe dovuto rispondere di due distinti reati, avvinti dal vincolo della continuazione.
Solo con la sentenza di Cass. Sez. VI, 10 Ottobre 1994, Napoli, [in Cass. Pen. 1996, 658 e Giust. Pen., 1995, II, 414] si è pervenuti all’affermazione del principio in base al quale le sostanze rientranti nella medesima tabella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle, detenute in un contesto temporale simultaneo, danno corso ad una fattispecie criminosa unica.  
Consegue, pertanto, la considerazione che sin dai prodromi dell’entrata in vigore del dpr 309/90, vigesse un orientamento costante e prevalente, consistente nel circoscrivere la portata penalmente rilevante della singola azione detentiva – addirittura – in relazione a sostanze pur appartenenti alla medesima tabella.
Tale opinione è stata – medio tempore – superata autonomamente dalla giurisprudenza, senza mediazioni normative, in quanto appariva – sul piano strettamente giuridico – illogico dare corso ad una valutazione atomizzata di condotte concernenti sostanze alle quali veniva riconosciuto il medesimo grado di offensività.
Per quanto, invece, riguarda la omologazione delle droghe cd. pesanti a quelle cd. leggere – uno dei principali spunti di novità della L. 49/2006 e principio saliente per la decisione in commento – il discorso deve essere differente, perchè corre l’obbligo di osservare che il tempo e la prassi forense saranno pregnanti testimoni della bontà o meno della scelta legislativa e della ipotetica lungimiranza di chi l’ha propugnata.
Questa mia affermazione si fonda sulla preoccupazione che l’unificazione sanzionatoria relativa alle sostanze stupefacenti, non solo porti a paradossali e discutibili benefici in punto di pena in favore di chi detenga stupefacente al solo fine di cederlo a terzi (soggetto del tutto differente dal vero e proprio assuntore, il quale è solito usare una precisa tipologia di droga), ma, addirittura, possa tradursi in un’occasione per le organizzazioni dedite allo spaccio di creare una situazioni di brokeraggio, fenomeno sempre più invalso nelle dinamiche criminose.
Non è per nulla affatto raro, (anzi sta divenendo la regola), che nel corso di indagini gli inquirenti si imbattano in casi nei quali l’attività illecita rilevata a carico degli spacciatori venga a coinvolgere non solo una tipologia di sostanza, oppure sostanze tra loro omologhe, ma, addirittura droghe tra loro del tutto differenti (cocaina ed hashish tanto per fare un esempio).
Il singolo, in questo modo, è perfettamente consapevole della circostanza che la propria condotta integra, ormai per giurisprudenza costante, un’unica violazione di legge, – evitando, così, l’aumento di pena per la continuazione previsto in precedenza in caso di differenza tabellare fra le droghe – ed al contempo si pone concorrenzialmente sul mercato illecito offrendo una gamma di prodotti idonei a soddisfare le contingenti necessità degli acquirenti.
E’ questa – quindi – situazione che, a parere di chi scrive, si pone in patente contrasto con quella filosofia della lotta alla diffusività del fenomeno che è piattaforma strutturale della L. 49 del 21 Febbraio 2006.
E’, infatti, pacifico che in un siffatto contesto si vengano a creare, (ahimè), più occasioni – simultanee – di approvvigionamento di pluralità di tipi di droghe.
Sono queste, condotte, le quali, per paradosso, venendo valutate come costituenti un unico reato, formano oggetto di una sanzione, che, in concreto, subisce -ingiustamente – il temperamento offerto da strumenti di calcolo della pena (e la continuazione costituisce uno di questi), rispetto a quel quantum che, in realtà, dovrebbe con valutazione ontologica, corrispondere alla portata della condotta.
Le osservazioni che precedono, però, non possono (né intendono) scalfire la coerenza della decisione in commento, la quale appare interpretazione strettamente orientata (sia sotto il profilo formale, che su quello sostanziale) ad apparire conforme al dettato di legge.
Non può però, sfuggire all’attenzione del lettore l’importanza del passaggio finale della sentenza, laddove la Corte – indicando il punto di diritto cui dovrà necessariamente attenersi nel nuovo processo il giudice di rinvio – nel prospettare, comunque, l’ipotesi dell’adeguatezza della pena inflitta, mostra di conferire particolare importanza al collegamento fra la gravità del fatto e la tipologia della sostanza[1].
E’ questo argomentodi non poco conto.
Esso diviene, infatti, prova ulteriore (se mai ve ne fosse stata necessità) del fatto che la scelta normativa vigente, sulla quale ci si è intrattenuti, venga giurisprudenzialmente applicata, ma che essa – pur apparendo espressione non irragionevole dell’autonomia e libertà del legislatore (così come affermato recentemente) – non convinca affatto.
Viene, così, vanificata la reale profonda incidenza che le singole sostanze mostrano sul disvalore penale del fatto.
Pur dovendosi, quindi, ribadire la fondatezza dell’indirizzo che pone al centro del problema droghe, la difesa sociale della salute dei cittadini e la prevenzione di qualsiasi forma di attentato che l’uso di stupefacenti muove alla stessa, l’esperienza forense ha ampiamente dimostrato la palese differente offensività tra le varie sostanze.
Si tratta di un dato scientifico e giuridico che nessuna legge potrà mai confutare.
 
 
 
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Cassazione penale , sez. VI, sentenza 04.03.2009 n° 9874
La riforma, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi. (1-10)
 
(1) In tema di offensività delle sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale , sez. IV, sentenza 14.01.2009 n° 1222.
(2) In materia di coltivazione di sostanza stupefacenti e di pericolo del pericolo, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 10.07.2008 n° 28605.
(3) Con riferimento alle sostanze stupefacenti, caso Le iene e test antidroga somministrati ai politici, si veda Cassazione penale 23086/2008.
(4) In materia di sostanze stupefacenti ed uso personale, si veda Cassazione penale 17899/2008.
(5) In materia di sostanze stupefacenti ed avvocato, si veda Cassazione penale 9166/2008.
(6) In materia di fumus commissi delicti e possesso di sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale 2217/2008.
(7) In materia di sostanze stupefacenti e coltivazione, si veda Cassazione penale 871/2008.
(8) In materia di legittimità della coltivazione domestica, si veda Cassazione penale 40362/2007.
(9) In materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lista delle droghe, si veda Cassazione penale 19056/2007.
(10) In materia di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale, si veda Cassazione penale SS.UU. 21832/2007.
 
Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema delle sostanze stupefacenti, si vedano:
– ********, L’attività meramente informativa via internet in materia di sostanze stupefacenti non è reato, in Diritto dell’Internet, 2008, n. 3, IPSOA, p. 273;
– *******, ******* sulla competenza in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, in Cassazione penale, 2007, n. 10, GIUFFRÈ, p. 3734;
– Di Bitonto, Quali garanzie per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefacenti?, in Cassazione penale, 2007, n. 11, GIUFFRÈ, p. 4067;
– *****, La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti, ********, 2006;
– Leo, Sul momento consumativo delle fattispecie di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti, in Diritto <penale e processo, 2005, n. 2, IPSOA, p. 168.
 
(Fonte: Altalex Massimario 10/2009)
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da ****, avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari.
 
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
 
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ***********.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. *****************, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla entità delle sanzioni.
Considerato in fatto e in diritto
L’imputato ricorre avverso la sentenza della 20 febbraio 2006 della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione di condanna, in data 1 giugno 2005 del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, anche per il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90, con irrogazione, per tale titolo, della sanzione finale di anni 4 di reclusione ed €. 14 mila di multa, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente del rito (fatti del 10 novembre 2004).
Con un primo motivo dì impugnazione la difesa dell’imputato invoca la nuova disciplina in materia, che, per effetto della legge_49_2006 (GU 27 febbraio 2006), ha cancellato la differenziazione tra droghe leggere droghe pesanti, così rendendo inapplicabile la continuazione ex art. 81 capoverso Cod. Pen. in ipotesi, come nella specie, di simultanea detenzione di sostanze pesanti e leggere (cocaina, ******* e metadone).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta comunque l’eccessività dell’aumento fissata nella misura di mesi 8 di reclusione ed €. 1.000 di multa per il reato satellite.
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe il secondo motivo di ricorso.
La doglianza va infatti riconsiderata (cfr. in termini: Cass. Penale sez. IV, 47144/2007, Rv. 238532) alla stregua delle profonde modificazioni introdotte dal D.L 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito dalla L 21 febbraio 2006, n. 49 al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. La riforma, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi.
Prima della legge novellata, l’art. 73, nei commi 1 e 4 prevedeva diverse figure di reato, in considerazione della diversità dell’oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe “pesanti” e droghe “leggere”), pertanto, in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione. L’avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato.
Tale limite, in relazione al più mite trattamento sanzionatorio del reato in esame derivato dalla L, 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha modificato il comma 1 ed introdotto il comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) non comporta che il giudice dell’appello sia tenuto “ad adeguarsi” (riducendo la pena) nel caso in cui il primo giudice abbia in concreto commisurato la pena – base nel minimo edittale previgente.
La Corte rileva tuttavia (cfr. negli stessi termini: Cass. Penale sez. IV, 47144/2007, Rv. 238532) che non può trascurarsi il fatto che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all’avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista, non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un A trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto.
Per tali ragioni non è da escludere che il giudice dell’appello -nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda- possa ritenere equamente commisurata, rispetto al fatto concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatone.
La sentenza va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, per nuovo giudizio, che tenga conto del principio di diritto affermato, in punto di trattamento sanzionatorio, limitatamente alla ritenuta continuazione “interna”, nonché alla misura della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione “interna”, nonché alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
 
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 04.03.2009.


[1]             Per tali ragioni non è da escludere che il giudice dell’appello -nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda- possa ritenere equamente commisurata, rispetto al fatto concreto la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio]

Zaina Carlo Alberto

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