Conti esteri: come cambia la voluntary disclosure?

Redazione 15/09/16
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Il 23 febbraio 2015, con la firma del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni notificato poi ufficialmente il 13 luglio 2016, è caduto il segreto bancario tra Italia e Svizzera. Ma come cambia, alla luce dell’accordo tra i due Paesi, la procedura della voluntary disclosure per i cittadini che hanno conti correnti all’estero?

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Cosa sono waiver e voluntary disclosure?

Partiamo dalle definizioni. Il waiver è l’autorizzazione data dal contribuente italiano alle banche svizzere di fornire i propri dati finanziari personali alla propria amministrazione di residenza. La voluntary disclosure, o collaborazione volontaria, entrata in vigore con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, è uno strumento per la lotta all’evasione fiscale “che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio“.

Il contribuente, dunque, può regolare i propri conti con lo Stato italiano autodenunciandosi: in questo modo sarà costretto a pagare tutta la somma dovuta, ma incorrerà in sanzioni molto minori e soprattutto non potrà essere accusato del reato di autoriciclaggio.

Cos’è cambiato con l’accordo tra Italia e Svizzera?

Il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmato tra Italia e Svizzera, come accennato, ha permesso alla Svizzera di uscire dalla black list dei paradisi fiscali grazie a un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Con l’entrata in vigore del Protocollo le autorità fiscali italiane possono dunque collaborare con quelle svizzere per individuare potenziali evasori italiani che detengono patrimoni in territorio elvetico. L’accordo, è specificato, si basa sulla totale reciprocità dello scambio di informazioni.

La voluntary disclosure è possibile dopo l’accordo?

Il sistema della voluntary disclosure è stato messo a punto specificamente per dare un’ultima possibilità ai cittadini italiani di mettersi in regola con il fisco prima dell’entrata in vigore del Protocollo tra Italia e Svizzera. Come si legge nelle “Istruzioni sull’applicazione del waiver” fornite dall’Agenzia delle Entrate (e scaricabili a questo link), l’autorizzazione alla voluntary disclosure “si estingue automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d’informazioni   tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell’OCSE”.

In altre parole, waiver e voluntary disclosure hanno perso efficacia il 23 febbraio 2015, e quindi il contribuente italiano non potrà più farne uso, ma solo per le operazioni intervenute dopo tale data.

Cosa si rischia?

Il reato di autoriciclaggio introdotto con la Legge n. 186/2014 prevede che si applichi “la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5mila a euro 25mila” a chiunque “impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 

Redazione

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