Consorzi di Bonifica: illegittima la cartella esattoriale ingiungente il pagamento dei contributi consortili se emessa in assenza di un beneficio specifico e diretto ricevuto dal bene

sentenza 29/03/07
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Lo ha stabilito con una recente pronuncia, emessa il 18.01.07, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, **************** ******************, accogliendo il ricorso proposto da un contribuente, assistito dallo Studio Legale Matranga, avverso una cartella esattoriale ingiungente il pagamento di contributi consortili mai versati.
In particolare, la Commissione Tributaria, aderendo alle tesi prospettate dal difensore del contribuente, ha rilevato che "…..presupposto dell’obbligazione contributiva è, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”.
E ciò vale, ha aggiunto la Commissione, tanto più dopo l’entrata in vigore delle L.R. n. 4 del 07.03.03 che, oltre a porre a carico dei Consorzi di Bonifica il compito di riformulare i piani di contribuenza, rapportando gli oneri agli effettivi benefici delle opere di bonifica, ha peraltro previsto l’annullamento delle iscrizioni a ruolo riportate in cartelle esattoriali non ancora pagate alla data di entrata in vigore della richiamata legge per gli anni 2000-2001-2002, salva eventuale nuova iscrizione sulla base di nuovi piani di contribuenza previsti dalla medesima norma.
E’ quindi evidente come, per il futuro saranno da considerare illegittime tutte le cartelle esattoriali ingiungenti il pagamento dei contributi consortili ed emesse in assenza dei nuovi piani di contribuenza.
Lecce 13.03.07
Si allega copia sentenza.
 
Avv. ****************
 
—–
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      
LA  COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE
                                  
LECCE SEZIONE 9
 
riunita con intervento dei Signori:
 
TORIELLO    *********                                                         Presidente
ROMANO AUGUSTO                                                       Relatore
GUGLIELMO ANTONIO                                                  Giudice
 
ha emesso la seguente
SENTENZA
 
– sul ricorso n. 4849/05
 
depositato il 27/06/2005
 
avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n.059 2005 00065556 87 TERRENI
2005                                                                               –
 
contro ****. ***. LI FOGGI- UGENTO­
 
proposto dal ricorrente:
 
 
***
 
difeso da:
MATRANGA AVV.********O
 
VIA MONTI 40 73100 LECCE LE


RITENUTO IN FATTO
 
Avverso la cartella di pagamento emessa per conto del Consorzio di Bonifica Li Foggi – Ugento, relativa ai contributi consortili per l’anno 2005, è proposto il presente ricorso.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa tributaria, difettandone i presupposti di legge, sia in punto di fatto che di diritto, e chiede l’annullamento dell’atto impugnato.
 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
 
Il ricorso è fondato, in base a quanto previsto dalla normativa regionale.
Presupposto dell’obbligazione contributiva è, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica.
La Legge della Regione Puglia n. 4 del 7-3-2003, accogliendo tale principio, fa carico ai Consorzi di Bonifica di riformulare i piani di contribuenza, rapportando gli oneri agli effettivi benefici delle opere di bonifica. Dispone, poi, l’annullamento delle iscrizioni a ruolo, riportate in cartelle esattoriali non ancora pagate alla data di entrata in vigore della legge per gli anni 2000-2001-2002, salva eventuale nuova iscrizione a ruolo, sulla base dei nuovi piani di contribuenza previsti dalla medesima nonna.
Ritiene la Commissione che, per effetto della legge innanzi citata, le iscrizioni a ruolo sono legittime solo se effettuate “in base ai nuovi piani di contribuenza”.
Pertanto, in assenza dei piani di contribuenza suddetti, atta data dell’iscrizione a ruolo in oggetto, deve essere annullata anche la cartella di pagamento impugnata, relativa ai contributi suddetti.
La particolarità della controversia, le precedenti incertezze giurisprudenziali e l’entrata in vigore della nuova legge regionale giustificano la compensazione delle spese.
 
 
P.Q.M.
 
 
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate.
 
 
 
Lecce, 18/1/2007
     
IL RELATORE                                                            IL PRESIDENTE
(********************)                                       (************************)
 

sentenza

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