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Indice
- 1. La questione: violazione di legge
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la facoltà dell’imputato, di acconsentire alla pena sostitutiva fino all’udienza partecipata, non esclude la necessità che sia devoluta tale questione alla Corte di Appello
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1. La questione: violazione di legge
La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile un appello proposto da un imputato, avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all’art. 707 cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto generico l’atto di appello a proposito della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, avuto riguardo al fatto che nell’atto di impugnazione, seppure in forma stringata, era stato puntualizzato che tale conversione “avrebbe favorito il recupero sociale del prevenuto”. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all’imputato, dall’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen.[1], introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell’udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l’atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024).
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3. Conclusioni: la facoltà dell’imputato, di acconsentire alla pena sostitutiva fino all’udienza partecipata, non esclude la necessità che sia devoluta tale questione alla Corte di Appello
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la facoltà dell’imputato, di acconsentire alla pena sostitutiva fino all’udienza partecipata, escluda la necessità che sia devoluta tale questione alla Corte di Appello.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di pene sostitutive ex art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p., la possibilità per l’imputato di prestare consenso fino alla data dell’udienza partecipata non esclude la necessità che la relativa questione sia devoluta alla corte d’appello mediante specifico motivo di gravame, proposto con l’atto di impugnazione principale o con motivi nuovi.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, proporre codesta questione in appello senza che ciò sia stato fatto con il mezzo di impugnazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603”.
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