Revoca della pena sostitutiva: si ripristina solo la pena residua?

La revoca del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 24510 del 23-06-2025

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Indice

1. La questione: illegittimità del provvedimento impugnato per aver ripristinato, nella sua integralità, la pena originaria senza tener conto delle ore di lavoro svolto


Dopo che il Tribunale di Novara, in esito a rito abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, sostituita ex art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice con lo svolgimento di 292 ore complessive di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Novara, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, preso atto della comunicazione dell’U.E.P.E. territoriale con cui si comunicava che il condannato, dopo aver prestato 181 ore lavorative, aveva interrotto l’esecuzione della pena sostitutiva adducendo motivi di lavoro e cessando, poi, di presentarsi presso l’ente destinatario delle sue prestazioni, sulla richiesta del P.M., disponeva la revoca della pena sostitutiva, con rispristino della pena principale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo l’illegittimità del provvedimento per aver ripristinato, nella sua integralità, la pena originaria senza tenere conto delle ore di lavoro svolto. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la revoca del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 1, n. 33391 del 12/04/2024; Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014).

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3. Conclusioni: la revoca del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la revoca del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che la revoca del lavoro di pubblica utilità per mancato rispetto delle prescrizioni comporta il ripristino della pena residua, calcolata sottraendo il periodo di lavoro svolto, secondo i criteri dell’art. 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274[1].
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che modo la pena viene ripristinata nel caso in cui sia revocato il lavoro di pubblica utilità in un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “1. Per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. 2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilità. 3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell’articolo 52. 4. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell’ammenda non può comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell’articolo 133-bis dello stesso codice”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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