I conflitti negativi di competenza necessitano dell’adozione di formali provvedimenti? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
1. La questione: sussistenza di conflitti di competenza (nel caso di specie)
Veniva inviata, da un avente interesse a farlo, a mezzo PEC, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, un’istanza volta ad ottenere l’attivazione della procedura di cancellazione della nota di trascrizione del sequestro preventivo di immobili disposto, a suo carico, in un procedimento penale archiviato con un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo.
In particolare, l’istanza de qua perveniva al Presidente del Tribunale di Monza, il quale sottoscriveva una missiva, vergata a mano, recante la dicitura “V°, si trasmetta all’Autorità giudiziaria di Arezzo per competenza”.
Ciò posto, dal canto suo, il G.I.P. del Tribunale di Arezzo sollevava conflitto negativo di competenza. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva insussistente il conflitto di competenza suesposto.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i conflitti negativi di competenza, connotati, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.[1], dal contemporaneo rifiuto, espresso da due organi giudiziari, di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, necessitano dell’adozione di formali provvedimenti con cui gli organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l’altro e determinando, così, la stasi del procedimento, suscettibile di essere risolta mediante il necessario intervento della Corte di Cassazione.
Tal che se ne faceva conseguire da ciò che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l’indicazione della dicitura “per competenza” — specie se riferibile al solo Presidente dell’organo collegiale preposto alla decisione — non è suscettibile di dar luogo a conflitto, che va, pertanto, dichiarato insussistente (Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992; Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992).
Pertanto, alla stregua di tali approdi ermeneutici, per la Corte di legittimità, una semplice missiva sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Monza, come era avvenuto nella fattispecie in esame, non è di per sé suscettibile a dar luogo a un conflitto negativo di competenza, poiché non può assumere la veste di una declaratoria formale di incompetenza emessa da uno degli organi confliggenti.
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3. Conclusioni: i conflitti negativi di competenza necessitano dell’adozione di formali provvedimenti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se i conflitti negativi di competenza necessitano dell’adozione di formali provvedimenti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che i conflitti negativi di competenza richiedono l’adozione di provvedimenti formali in cui gli organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l’altro e determinando, così, la stasi del procedimento.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta un giudice ravvisi un conflitto di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione”.
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