Configurabilità di due distinti rami d’azienda

Redazione 23/11/18
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L’articolo 2555 c.c. definisce l’azienda come il “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Il concetto di azienda consta di un elemento materiale, rappresentato dai singoli beni, e di un elemento teleologico, che conferisce carattere unitario all’insieme degli stessi in virtù della destinazione loro impressa dall’imprenditore (1). Ne deriva un carattere di strumentalità ed unitarietà dei singoli cespiti.

Tali caratteristiche qualificano anche il ramo d’azienda, quale elemento dotato, all’interno del complesso aziendale, di propria autonomia. I beni facenti parte del complesso aziendale possono essere di diversa natura, purchè accomunati dall’appartenenza alla destinazione produttiva (2).

La destinazione all’esercizio dell’impresa

Necessario requisito ai fini della configurabilità di un ramo d’azienda è l’organizzazione, ovvero il collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario. In altre parole, i beni aziendali si connotano per una destinazione all’esercizio dell’impresa che si traduca in circostanze oggettive, quali, in particolare, la strumentale destinazione di tali beni all’attività produttiva (3).

La dottrina sottolinea l’importanza della funzionalità del complesso: perché sia configurabile un ramo d’azienda, è necessaria la sussistenza di uno specifico ambito di attività servito dal complesso. In conclusione, si può affermare che esista un ramo d’azienda laddove vi sia un complesso di beni organizzato per l’esercizio di una specifica e ben individuata impresa.

Il ramo d’azienda

Il ramo d’azienda è compiutamente identificato quando l’attività svolta integri un autonomo e compiuto strumento d’impresa dotato di attitudine alla destinazione imprenditoriale(4) .
Ulteriori elementi distintivi del concetto di ramo d’azienda vengono desunti, dalla dottrina, alla stregua dell’articolo 2112 c.c.(5) . La disposizione normativa estende l’ambito della propria applicabilità non solo alla cessione dell’azienda tout court, ma anche ad un singolo ramo della stessa. A tal fine, è necessario individuare le precipue caratteristiche a fronte della quali si possa affermare che un ramo d’azienda esista e sia trasferibile.

Innanzitutto, la dottrina è concorde nell’affermare l’importanza cruciale svolta dal concetto di organizzazione ai fini della configurabilità di un ramo d’azienda. È pacifico che i beni facenti parte di un ramo d’azienda, infatti, debbano essere organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’attività. Tale elemento organizzativo è interpretato come legame funzionale che rende i beni ricompresi nel ramo interagenti tra di loro(6) . Secondo elemento cruciale ai fini della configurabilità del ramo d’azienda ex articolo 2112 c.c. è il mantenimento dell’identità del ramo, pur dopo l’avvenuto trasferimento (7). In altre parole, il fatto del trasferimento non deve inficiare l’identità del ramo, ma si traduce esclusivamente nella sostituzione del soggetto agente nello svolgimento dell’attività (8). Il codice regola il trasferimento come strumento per la continuazione della serie imprenditoriale da parte di un altro soggetto (9), mantenendo immutata l’identità cui il ramo è teleologicamente orientato.

Il quesito pregnante circa il ramo d’azienda ruota attorno alla sua definizione minima, ovvero quando possa dirsi che questo sussista. Alla luce di quanto sopra esposto, si attesterà l’esistenza di un ramo d’azienda quando un complesso di beni, sottratti alla loro utilizzazione separata, sia organizzato dall’imprenditore al fine dello svolgimento di una specifica attività (10) .
In questo senso si orienta anche la giurisprudenza. Ai fini del trasferimento, e pertanto di esistenza, del ramo d’azienda, è imprescindibile l’autonomia funzionale del ramo. Per essa, si intende la capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere con i propri mezzi funzionali al determinato scopo produttivo impresso dall’imprenditore (11).

La Cassazione è lapidaria nell’affermare, inoltre, che la mancata preesistenza di una realtà produttiva autonoma impedisce la configurazione di un ramo d’azienda. In altre parole, le parti non possono creare, ad hoc in occasione del trasferimento, una struttura produttiva(12) . È inibita all’imprenditore la possibilità di scegliere arbitrariamente singoli beni da confezionare, poi, in un millantato ramo d’azienda. Condicio sine qua non per l’esistenza di un ramo d’azienda è la preesistente destinazione imprenditoriale ed uno stabile organizzazione dei beni stessi. Non possono, pertanto, verificarsi integrazioni di rilievo da parte del cessionario: il ramo deve poter provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi(13) .

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Note

(1)G. CIAN, Codice Civile e Leggi Collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Wolters Kluwer, 2016.
(2)In questo senso, Corte appello Roma, 26/06/2018, n. 2701, 2018; G.F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale 1. Diritto dell’Impresa, V Edizione, UTET, 2006.
(3)G. CIAN, ibid.
(4)D. SANTOSUOSSO, Delle Società, dell’Azienda, della Concorrenza (Artt. 2511-2574), Wolters Kluwer, 2014.
(5)L’art. 2112 c.c., rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento del ramo d’azienda”, tratta in particolare del ramo d’azienda al suo quinto comma. Quest’ultimo recita: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, si intende per trasferimento d’azienda, qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda […]”.
(6)M. CIAN, Dell’Azienda, Giuffrè, 2018.
(7)G. CIAN, ibid. In questo senso, anche Trib. Roma, 19/03/2018, n. 5796, 2018.
(8)M. CIAN, ibid.
(9)M. CIAN, ibid.
(10)Santuososso, in questo senso, afferma: “l’azienda è qualificabile come una pluralità di beni unificati dalla unitaria destinazione produttiva”.
(11)Cass., 24.01.2018, n. 1769, 2018; Cass., 31/05/2016, n. 11247, 2016; Cass. 11/05/2016, n. 9682, 2016; Trib. Milano, 05/09/2018, n. 1590, 2018.
(12)Corte appello di Roma, 24/03/2017, n. (?), 2017.
(13)Cass. 31/05/2016, n. 11247, 2016.

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