Condotta amministrazione aggiudicatrice ha determinato la mancata stipulazione dei contratti

Lazzini Sonia 01/10/14
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L’accoglimento va esteso anche alla domanda risarcitoria, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità aquiliana.

 

Rispetto alla configurabilità del danno risarcibile, non vi è dubbio che, sotto il profilo oggettivo, la condotta dell’amministrazione aggiudicatrice ha determinato la mancata stipulazione dei contratti di appalto relativi ai quattro lotti aggiudicati e, sotto il profilo soggettivo, si colora della necessaria colpevolezza.

Va peraltro rammentato che, in materia di appalti pubblici, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giust. CE, Sez. III, 30/9/2010, C314/2009), è da escludere che il risarcimento dei danni sia subordinato al riconoscimento di una colpa, comprovata o presunta, nella emanazione di atti illegittimi da parte della stazione appaltante, ovvero al difetto di alcuna causa di esonero di responsabilità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16.1.2013, n. 240).

4.1. In ossequio ai principi di derivazione anche comunitaria va privilegiata, ove possibile, la reintegrazione in forma specifica. In tale ipotesi, Poste Italiane è invitata a proporre alla ricorrente anche una somma di denaro, a titolo di danno emergente legato al ritardo della procedura e alle spese aggiuntive documentate dall’interessata (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1796), da quantificarsi complessivamente in misura non inferiore al 2% del valore complessivo dei quattro lotti aggiudicati.

4.2. Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, Poste Italiane sarà tenuta al risarcimento per equivalente.

 

di*************i

 

passaggio tratto dalla sentenza numero 5018 del 24 settembre 2014 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 05018/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01274/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2014, proposto da:
società cooperativa Ricorrente a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ***************, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************************ e **************, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, al viale Gramsci n.16;

contro

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. ****************, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************, *************** e *********************, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza ********* n. 22, presso l’Area legale territoriale sud della stessa società;
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Napoli, alla via Diaz n.11;

nei confronti di

Compagnia garante s.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, non costituita;

per l’annullamento dei seguenti atti emessi da Poste Italiane S.p.A.:

– atto prot. P-ACQ. 2014. 0001044.U – Uff. Acq. del 4.2.2014 con cui ha comunicato la revoca dell’aggiudicazione dei lotti 10, 18, 19 e 23, aventi ad oggetto il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata;

– atto prot. P-ACQ. 2014. 000976.U – Uff. Acq. del 31.1.2014, con cui ha disposto la sospensione della ricorrente dall’Albo dei fornitori;

– atto datato 31.1.2014, senza numero, e atto prot. P-ACQ. 2014. 0000908.U – Uff. Acq. del 30.1.2014, con cui ha comunicato la cessazione del servizio riferito al lotto 17 e la risoluzione del relativo contratto;

– atto prot. P-ACQ. 2014. 0000908.U – Uff. Acq. del 21.2.2014, con cui ha disposto l’escussione della polizza fideiussoria rilasciata il 6.8.2012 da Compagnia garante s.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni con riferimento al lotto 17;

– nota prot. P-ACQ. 2014. 0001825.U – Uff. Acq. del 25.2.2014, recante comunicazione all’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico;

e per la condanna di Poste Italiane S.p.A. al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La cooperativa Ricorrente a r.l., dopo aver premesso di essere risultata aggiudicataria di cinque lotti (n.10, 17, 18, 19 e 23) di una più ampia gara indetta da Poste Italiane S.p.A. per l’affidamento del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata (comprensivo di servizi ausiliari), ha esposto che mentre per il lotto n. 17 (riguardante il territorio dei Comuni di Giugliano e Marano) l’esecuzione del contratto iniziava regolarmente, per i restanti lotti il rapporto non veniva avviato, prima a causa del contenzioso proposto da altre ditte concorrenti (conclusosi favorevolmente per la ricorrente) poi per la sopravvenienza di un’informativa prefettizia atipica (in data 19.12.2012), impugnata dall’instante con ricorso (R.G. n. 3724/2013) accolto da questo T.A.R. (con sentenza n. 1500 del 12.3.2014).

Nelle more della definizione di quest’ultimo giudizio, Poste Italiane ha comunicato, in data 30 e 31.1.2014, la risoluzione del rapporto riferito al lotto 17, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e la cessazione del relativo servizio (a decorrere dall’1.2.2014) “per grave negligenza nell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e contributi previdenziali e assicurativi”.

La medesima stazione appaltante, sulla base della risoluzione del contratto relativo al lotto n. 17, ha disposto, in data 31.1.2014, la sospensione della ditta ricorrente dall’Albo dei fornitori e, in data 4.2.2014, la revoca dell’aggiudicazione dei lotti 10, 18, 19 e 23, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici, dando poi comunicazione dell’accaduto all’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico.

Avverso tutte le suindicate determinazioni lesive la cooperativa Ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e perplessità dell’azione amministrativa;

2) violazione degli artt. 136 e ss. del T.U. degli appalti pubblici – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione degli articoli 3 e 7 della L. n. 241/1990;

3-4) infondatezza sotto diversi profili delle ragioni della risoluzione contrattuale per il lotto 17, riprese nella revoca delle aggiudicazioni – incompetenza – violazione degli articoli 35, 36 e 41 Cost. – violazione della libertà d’impresa – contrasto coi precedenti – contraddittorietà.

Oltre alla domanda di annullamento, l’instante ha contestualmente formulato domanda per la condanna di Poste Italiane S.p.A. al risarcimento dei danni ingiusti subiti per effetto degli atti in contestazione.

Nel costituirsi in giudizio, Poste Italiane ha preliminarmente eccepito:

– l’inammissibilità dell’azione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia troverebbe la sua base nella risoluzione del contratto relativo al lotto n. 17, con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario;

– l’incompetenza per territorio dell’adìto T.A.R. Campania, dovendosi ravvisare la competenza del T.A.R. Lazio in considerazione dell’impugnazione dell’atto recante la sospensione della ditta dall’Albo dei fornitori.

Poste Italiane ha concluso comunque per il rigetto delle domande attoree anche nel merito per l’infondatezza delle censure.

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici si è costituita con memoria di stile dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Alla camera di consiglio del 30.4.2014 è stata respinta la domanda cautelare con contestuale fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso.

Le parti hanno successivamente depositato memorie e documenti insistendo nelle rispettive richieste.

All’udienza pubblica del 16.7.2014, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente verificata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia.

Ad avviso del Collegio, l’eccezione sollevata al riguardo da Poste Italiane S.p.A. è fondata solo entro i limiti di seguito precisati.

1.1. Quanto al lotto n. 17, non è contestato tra le parti non solo che il contratto di appalto, nella forma dell’accordo-quadro, è stato stipulato (in data 29.9.2012), ma anche che il servizio è stato svolto fino a tutto gennaio 2014, allorquando la committente (con gli atti emessi in data 30 e 31.1.2014) ha comunicato la risoluzione del rapporto per asserite gravi negligenze e inadempienze agli obblighi stabiliti, ai sensi dell’art. 17 dello stesso accordo quadro nonché dell’art. 1456 del c.c., ed ha successivamente (con nota del 21.2.2014) escusso la polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia garante s.a. con riferimento al medesimo lotto.

Non vi è dubbio che, con riguardo a tale lotto, viene in rilievo una vicenda successiva alla stipulazione del contratto, avente ad oggetto il presunto inadempimento degli obblighi con lo stesso assunti. Invero, con la stipula del contratto si costituisce tra le parti un rapporto giuridico paritetico connotato da situazioni soggettive da qualificarsi in termini di diritti soggettivi e di obblighi giuridici, cosicché l’atto con cui la committente ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa si configura come atto di diritto privato incidente sul sinallagma funzionale e, in quanto tale, lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dell’appaltatore (cfr. Cassazione civile, Sez. unite, n. 10160 del 2003, n. 4425 del 2007, n. 29425 del 2008 e n. 391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009), con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione dell’A.G.O..

Alla stregua dello stesso criterio di riparto resta devoluta al giudice ordinario. anche la contestazione dell’atto di escussione della polizza prestata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui allo stesso lotto n. 17, attenendo anche tale pretesa alla fase di esecuzione del contratto (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.11.2006, n. 5551; Sez. IV, 20.6.2012, n.3609; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I , 7.6.2010, n. 12610).

1.2. Diversa conclusione va raggiunta, invece, con riguardo ai restanti lotti, per i quali, dopo l’aggiudicazione – per effetto delle vicende contenziose che sono state descritte nella parte in fatto – non è intervenuta la stipulazione dei contratti e non è stata avviata alcuna attività esecutiva. Invero, con il gravato atto del 4.2.2014, Poste Italiane ha inteso avvalersi del generale potere di autotutela, revocando l’affidamento del servizio, avendo reputato essere venuto meno l’elemento fiduciario per effetto della “grave negligenza” commessa nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante (circa il lotto n. 17), ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici.

A fronte dell’esercizio di tale potestà pubblica ed in assenza della stipulazione e conseguente esecuzione del contratto, la posizione dell’aggiudicataria si qualifica in termini di interesse legittimo, considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e non preclude l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 9, del d. lgs. n. 163 del 2006, con conseguente radicarsi della giurisdizione amministrativa.

1.3. Parimenti rientra nella cognizione di questo T.A.R. sia l’atto del 31.1.2014, con cui Poste Italiane, a fronte delle descritte sopravvenienze, ha disposto la sospensione della cooperativa ricorrente dal proprio Albo dei fornitori, istituito ai sensi dell’art. 232 del codice dei contratti pubblici, sia la nota del 25.2.2014, recante comunicazione all’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico ex art. 8 del d.P.R. n. 207/2010, non essendovi dubbio che, anche in entrambe le fattispecie, si verte in ordine all’esercizio di poteri autoritativi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 20195/2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 620/2013).

2. Così circoscritta la controversia devoluta alla giurisdizione del g.a., va esaminata l’altra questione sollevata in rito dalla stessa parte resistente, la quale, proprio in considerazione dell’estensione dell’impugnazione anche all’atto recante la sospensione della ditta dal citato Albo degli operatori economici qualificati, avente rilevanza sull’intero territorio nazionale, reputa che l’intera controversia rientri nella competenza territoriale del T.A.R. Lazio.

L’eccezione è infondata.

2.1. Invero, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, del c.p.a. – aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, del d. lgs. 14.9.2012, n. 160 – “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”.

Non vi è dubbio, anzitutto, che l’interesse principale della ricorrente muove dalla disposta revoca dell’aggiudicazione del servizio oggetto dei quattro lotti sopra indicati, avverso la quale sono sostanzialmente rivolte le censure prospettate a fondamento sia della domanda di annullamento che di quella risarcitoria. Infatti, nell’economia del giudizio, l’interesse all’acquisizione di ulteriori, eventuali commesse, pregiudicato con la disposta misura cautelare della sospensione dal sistema di qualificazione istituito da Poste Italiane, assume carattere chiaramente subordinato rispetto al primo. Né rileva, in contrario, che la norma sopra evocata faccia riferimento ai soli atti presupposti, atteso che la medesima ratio di concentrazione e di pregiudizialità logico-giuridica opera anche nei casi di connessione con atti applicativi o consequenziali, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20.11.2013, n. 29).

Va pertanto affermata la competenza territoriale di questo T.A.R. sulla controversia, come già sopra delimitata.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Ad avviso del Collegio vanno accolte le censure con le quali l’instante deduce la carenza dei presupposti ed il difetto di motivazione del provvedimento di autotutela impugnato.

3.1. Vero è che, come rilevato dall’amministrazione resistente, la fattispecie contemplata dall’art. 38, comma 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici implica un ampio potere discrezionale in ordine alla ponderazione dei fatti integranti grave negligenza, malafede o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale e che non è necessario che gli stessi siano stati accertati in sede giurisdizionale. Tuttavia, osserva il Collegio, l’esercizio della suddetta potestà non si sottrae per ciò solo al sindacato giurisdizionale nei casi di manifesta illogicità o irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21.6.2012, n. 3666). Si è, infatti, chiarito che l’apprezzamento dell’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione esclude di per sé qualsiasi automatismo, occorrendo che, come richiesto dalla norma, l’esclusione sia supportata da una “motivata valutazione” della stazione appaltante.

3.2. Venendo al caso di specie, giova premettere che dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’amministrazione aggiudicatrice, a seguito di esposti anonimi e di notizie apparse su testate giornalistiche, inerenti presunte “irregolarità concernenti la gestione del personale dipendente”, ha avviato verifiche ed acquisito chiarimenti dall’interessata (con l’esibizione, tra l’altro, del libro unico sul lavoro). A giudizio di Poste Italiane, i dipendenti dell’impresa ricorrente sarebbero stati applicati al servizio di recapito “secondo turni ed ore di lavoro non compatibili con gli effettivi volumi affidati”, in quanto insufficienti “per l’esecuzione del servizio rispetto ai volumi di prodotto affidato”, per cui sarebbe dimostrato il “conseguente illegittimo utilizzo di proprio personale in cassa integrazione”.

L’assunto è stato ulteriormente sviluppato dalla resistente (nella memoria prodotta il 21.3.2014), laddove ha osservato che, a fronte del monte ore necessario allo svolgimento del servizio di recapito, pari a circa 22.000 ore, calcolato sulla base dei dati statistici in suo possesso sulla produttività media di un comune portalettere (80 plichi al giorno, pari a 12 consegne per ora), sarebbe stato rilevato un monte orario effettivo di sole 6.000 ore, corrispondente ad appena il 27% del fabbisogno stimato.

3.3. Ciò posto, il Collegio ritiene che, come lamentato dalla ricorrente, il ragionamento presuntivo svolto dall’amministrazione presenta un evidente salto logico.

Deve in primo luogo rilevarsi che la prova diretta della violazione contestata non è stata ottenuta e, anzi, risulta smentita dai numerosi controlli espletati al riguardo, nel corso dei quali non è mai stato accertato il segnalato, improprio impiego dei propri dipendenti da parte dell’appaltatore.

Inoltre, la conclusione raggiunta non poggia su una pluralità di elementi di fatto indiziari idonei a dimostrare in modo non equivoco l’effettivo utilizzo di personale in cassa integrazione straordinaria. L’unico elemento fattuale, posto a base della frettolosa deduzione tratta dalla stazione appaltante, non è in realtà sufficiente al riguardo, in quanto il rilevato surplus di produttività può trovare adeguata giustificazione nella peculiare efficienza dell’organizzazione dell’impresa, che sul punto ha fornito utili elementi di riscontro già nel corso del procedimento amministrativo (cfr. chiarimenti del 18.12.2013 e del 21.1.2014), sbrigativamente accantonati dall’autorità procedente, che al riguardo si è limitata ad osservare immotivatamente che “gli ulteriori elementi forniti da codesta Agenzia relativamente alla sua organizzazione del lavoro sono risultati insufficienti a giustificare la discrasia evidenziata”.

Le deduzioni difensive sono state ulteriormente avvalorate nella perizia depositata giudizio (il 26.4.2014), ove viene contestata l’attendibilità del dato sulla produttività media indicato dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della stessa sostenibilità del servizio, sulla base dei costi diretti e indiretti ivi specificati, i quali di per sé impongono una più elevata efficienza per raggiungere un minimo margine aziendale di profitto.

In definitiva, ad avviso del Collegio, il solo dato raccolto nel corso dell’istruttoria avrebbe richiesto una più meditata valutazione da parte dell’autorità procedente circa la complessiva idoneità dell’impresa ad eseguire con la dovuta diligenza il servizio in questione e circa la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla revoca in autotutela delle aggiudicazioni, evitandosi ogni illogico automatismo rispetto alla disposta risoluzione del rapporto riferito al lotto n.17.

Né possono essere presi in considerazione gli ulteriori elementi successivamente addotti in memoria (depositata il 28.4.2014) dalla parte resistente a sostegno dei provvedimenti emessi in quanto, in disparte la scarsa significatività degli stessi (presunto arretrato nella consegna di raccomandate e mancata corresponsione di due mensilità ai dipendenti), deve reputarsi inammissibile l’integrazione postuma della motivazione. Invero, come rilevato dall’indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il difetto di motivazione degli atti impugnati non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III,

30.4.2014, n. 2247).

3.4. Il carattere assorbente delle doglianze accolte rende superfluo lo scrutinio degli altri motivi formulati dalla ricorrente.

3.5. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento recante la revoca dell’aggiudicazione dei lotti 10, 18, 19 e 23 nonché degli atti consequenziali con cui Poste Italiane ha sospeso la ricorrente dall’Albo dei suoi fornitori e dato comunicazione dell’accaduto all’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico.

4. Alla stregua di quanto fin qui considerato, l’accoglimento va esteso anche alla domanda risarcitoria, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità aquiliana. Rispetto alla configurabilità del danno risarcibile, non vi è dubbio che, sotto il profilo oggettivo, la condotta dell’amministrazione aggiudicatrice ha determinato la mancata stipulazione dei contratti di appalto relativi ai quattro lotti aggiudicati e, sotto il profilo soggettivo, si colora della necessaria colpevolezza.

Va peraltro rammentato che, in materia di appalti pubblici, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giust. CE, Sez. III, 30/9/2010, C314/2009), è da escludere che il risarcimento dei danni sia subordinato al riconoscimento di una colpa, comprovata o presunta, nella emanazione di atti illegittimi da parte della stazione appaltante, ovvero al difetto di alcuna causa di esonero di responsabilità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16.1.2013, n. 240).

4.1. In ossequio ai principi di derivazione anche comunitaria va privilegiata, ove possibile, la reintegrazione in forma specifica. In tale ipotesi, Poste Italiane è invitata a proporre alla ricorrente anche una somma di denaro, a titolo di danno emergente legato al ritardo della procedura e alle spese aggiuntive documentate dall’interessata (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1796), da quantificarsi complessivamente in misura non inferiore al 2% del valore complessivo dei quattro lotti aggiudicati.

4.2. Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, Poste Italiane sarà tenuta al risarcimento per equivalente.

Quanto all’entità del danno risarcibile, la prima voce di pregiudizio da liquidare consiste nel danno per lucro cessante, che la giurisprudenza ha ormai pacificamente individuato nel 10% del valore dell’appalto, che nel caso concreto va riferito ai quattro lotti aggiudicati.

Nella specie, non occorre procedere ad alcun abbattimento della suddetta percentuale alla stregua del principio dell’aliunde perceptum, potendosi reputare fornita la prova – alla luce di quanto sopra osservato e della complessiva documentazione depositata in giudizio – circa l’impossibilità per l’impresa ricorrente di riutilizzare per altri lavori i mezzi e la manodopera lasciati disponibili.

Va poi attribuito a titolo di danno curriculare un importo, equitativamente determinato nel 2% del valore dei suddetti lotti, legato alla impossibilità di far valere, nelle successive contrattazioni, il requisito economico degli appalti non eseguiti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5592).

Sulle somme così liquidate, da intendersi quale debito di valore, dovrà essere computata la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda e sino al giorno della pubblicazione della sentenza; dovranno, inoltre, essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della decisione sino all’effettivo soddisfo.

4.3. Ai fini della concreta quantificazione del danno, il Collegio ritiene di poter fare applicazione della previsione di cui al comma 4 dell’art. 34, c.p.a., secondo cui, in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4196).

A tal uopo il Collegio ordina a Poste Italiane S.p.A. di proporre alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, l’ammontare del risarcimento spettante in relazione alle due ipotesi sopra descritte (ai capi 4.1. e 4.2.). Oltre a tener conto dei criteri sopra individuati, va aggiunto che, al fine di evitare duplicazioni di voci di danno, la parte resistente potrà detrarre le somme già eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di questo T.A.R. Campania, Sezione I, 12.3.2014, n. 1500, di cui si è fatto cenno nella premessa in fatto, solo se imputabili allo stesso titolo.

5. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. entro i limiti sopra precisati (al capo 1.1.), appartenendo la relativa controversia alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a..

Nella restante parte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto:

– l’annullamento dell’atto prot. P-ACQ. 2014. 0001044.U – Uff. Acq. del 4.2.2014, con cui è stata comunicata la revoca dell’aggiudicazione dei lotti 10, 18, 19 e 23, dell’atto prot. P-ACQ. 2014. 000976.U – Uff. Acq. del 31.1.2014, recante la sospensione della ricorrente dall’Albo dei fornitori, e della nota prot. P-ACQ. 2014. 0001825.U – Uff. Acq. del 25.2.2014 inviata all’AVCP;

– la condanna di Poste Italiane al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, laddove non sia possibile, per equivalente, mediante invito a proporre in favore della parte ricorrente una somma di denaro con il rispetto del termine e dei criteri sopra indicati.

6. La complessità delle questioni trattate e l’accoglimento della domanda entro i limiti sopra precisati giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, fatto salvo il solo contributo unificato, che va posto a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

– lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. nella parte avente ad oggetto la risoluzione del rapporto riferito al lotto 17 e l’escussione della relativa polizza fideiussoria;

– lo accoglie nella restante parte e, per l’effetto, annulla i residui atti in epigrafe specificati e

condanna Poste Italiane S.p.A. al risarcimento del danno nei termini di cui in motivazione;

– compensa le spese di giudizio, fatto salvo il solo contributo unificato, che va posto a carico di Poste Italiane S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

**************, Consigliere

Pierluigi Russo, ***********, Estensore

 

   

 

   

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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