Concorso nullità processuale e proscioglimento per causa estintiva del reato

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Nel concorso di nullità processuale, anche assoluta e insanabile, con la causa di proscioglimento per causa estintiva del reato, prevale la seconda.
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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 38665 del 12-07-2023

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Indice

1. La questione del concorso


La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli che, a sua volta, aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di detenzione illegale di un fucile, rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 2.000 di multa, confermando nel resto.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, con un unico motivo, denunciava la nullità del giudizio di appello per omessa citazione del difensore e della parte, domiciliata presso il difensore.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte accoglieva il ricorso summenzionato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio, rilevando come l’imputata fosse rimasta priva del difensore di fiducia avvocato, deceduto prima dell’udienza di appello, e che nel giudizio di appello costei era stata assistita da un difensore nominato sostituto del difensore di fiducia e senza la nomina di un difensore di ufficio.
Pur tuttavia, sebbene la rilevata invalidità processuale avrebbe dovuto comportare l’annullamento della sentenza di appello con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio di appello, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, stante il fatto che il reato in questione era estinto per sopravvenuta prescrizione, doveva darsi seguito a quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel concorso di nullità processuale, anche assoluta e insanabile, e causa di proscioglimento per causa estintiva del reato, prevale la seconda, con conseguente, nel giudizio di Cassazione, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto (Sez. U, n. 28954 del 27.4.2017; Sez. 2, n. 1259/2023 del 26.10.2022).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, annullava senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, nel concorso di nullità processuale, anche assoluta e insanabile, con la causa di proscioglimento per causa estintiva del reato, prevale la seconda.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso e consolidato indirizzo interpretativo, che, nel concorso di nullità processuale, anche assoluta e insanabile, e causa di proscioglimento per causa estintiva del reato, prevale la seconda, con conseguente, nel giudizio di Cassazione, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto.
Di conseguenza, laddove si proponga ricorso per Cassazione e si verifichi una situazione di questo genere, è consigliabile chiedere l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto, a nulla rilevando eventuali nullità processuali insorte nel corso del giudizio di merito.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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