Concorso nel reato e contributo materiale

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In materia di concorso di persone nel reato, è richiesta una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall’autore principale.

(Annullamento (parziale) con rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p artt. 110, 314)

Il fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta – con giudizio abbreviato – il 5/06/2014 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli a H. S. ex artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1 n.1, 314 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), per essersi appropriato di volumi e manoscritti di interesse storico e artistico al fine di metterli all’incanto presso la propria casa d’aste – agendo in concorso e previo accordo con D. C. e altre persone – e ex artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1 n.1, 61 n. 9 cod. pen. e 174 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per avere, agendo in concorso con i predetti e altre persone, trasferito all’Estero i volumi indicati nel capo ricevendoli e mettendoli all’asta (capo C).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’imputato chiedendo il suo annullamento.

Il ricorrente, in particolare, deduceva: a) con il primo motivo di ricorso  la violazione degli artt. 110 e 314 cod. pen. e vizio di motivazione per inosservanza della disciplina in tema di concorso eventuale; b) con il secondo motivo di ricorso la violazione degli artt. 43 e 314 cod. pen. e omessa motivazione circa il dolo nella partecipazione dell’extraneus nel reato proprio dell’agente (capo B); c) con il terzo motivo di ricorso la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 314 cod. pen. e vizio di motivazione; d) con il quarto motivo di ricorso la violazione dell’art. 174 d. Igs. n. 42/2004 (capo C), perché la norma incrimina chi esporta all’Estero e non anche il cittadino straniero che riceve il bene; e) con il quinto motivo di ricorso il vizio di motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche tenuto altresì conto che, come già prospettato nell’atto di appello, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche si sarebbe resa possibile la sospensione condizionale della pena.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Corte di Cassazione

La Corte accoglieva solo in parte questo ricorso, e segnatamente in riferimento al primo motivo di ricorso proposto (relativo alla individuazione del contributo alla realizzazione del peculato).

A questo riguardo va prima di tutto osservato che la Cassazione – partendo dalla constatazione che il delitto ex art. 314 cod. pen. è configurabile il concorso con il pubblico ufficiale dell’estraneo alla pubblica amministrazione (sia come istigatore o determinatore, sia come cooperatore nella esecuzione della condotta sia come soggetto che indirizza e rafforza la volontà criminosa dell’agente), ma per aversi concorso di persone nel reato e necessario che i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e contribuiscano consapevolmente, ciascuno per la sua parte, a realizzare lo stesso reato (Sez. 6, n. 2005 del 05/08/1980, Rv. 146264; Sez. 6, n. 2005 del 05/08/1980, Rv. 146263) – riteneva non condivisibile l’argomentazione svolta dai giudici di merito secondo la quale la realizzazione di un reato concorsuale doloso non richiede un preventivo accordo perché basta che più persone orientino causalmente i loro comportamenti così da produrre, con il concorrere dei loro apporti, l’evento che integra l’illecito dato che questa tesi poggia su una costruzione teleologica del reato come fatto orientato alla lesione di un bene giuridico protetto che condurrebbe a qualificare come concorrente chiunque consapevolmente contribuisse alla lesione, in contrasto con il principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici.

Difatti, prosegue la Corte nel suo ragionamento decisorio, se è vero che la volontà di contribuire alla realizzazione di un reato non presuppone necessariamente un previo accordo con i compartecipi, né la reciproca consapevolezza del concorso altrui, e può manifestarsi con un accordo (anche un’intesa istantanea) o rimanere solo unilaterale (anche come semplice adesione all’opera dell’altro ignaro) non occorrendo quindi la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di loro ha agito per una finalità unitaria con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di contribuire alla loro condotta (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Rv. 218525; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Rv. 253984; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Rv. 243901) posto che il combinarsi dell’art. 110 cod. pen. con una specifica norma incriminatrice consente il cosiddetto concorso unilaterale perché determina fattispecie incriminatrici plurisoggettive eventuali che puniscono contributi materiali alla realizzazione del fatto animati (a prescindere da un previo concerto con gli altri partecipanti) dall’elemento psicologico del reato, è altrettanto vero però che tale figura concorsuale presuppone comunque una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall’autore principale.

Orbene, declinando tale principio di diritto al caso di specie, i giudici di Piazza Cavour facevano presente che la condotta dell’imputato fosse stata posteriore alla appropriazione dei beni che costituisce la consumazione del delitto ex art. 314 cod. pen..

Gli stessi giudici di legittimità ordinaria non escludevano però al contempo che avrebbe potuto configurarsi un concorso morale nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso, ma l’accertamento di questo condizionamento psichico avrebbe dovuto richiedere la puntuale ricognizione di una qualche forma di influenza rispetto alle successive condotte di appropriazione che non poteva essere a sua volta provato solo sulla base dei contatti intercorsi fra l’imputato e i complici di colui che aveva commesso materialmente questo illecito penale e sol perché l’attività criminosa fosse già in corso in quel momento.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la Corte di Cassazione, come rilevato anche prima, accoglieva il primo motivo di ricorso che assorbiva la rilevanza del secondo e del terzo (anch’essi relativi al delitto di peculato).

Venendo invece a trattare il quarto motivo (vale a dire quello inerente la violazione dell’art. 174 d.lgs. n. 42/2004), si metteva in risalto come l’art. 174, comma 1, d. Igs. n. 42/2004 (Uscita o esportazione illecite) punisca “Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’art. 42, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione…” e dunque la norma così strutturata non si riferisce ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione prevista dall’art. 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma, più in generale, a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche se quest’ultima non è intervenuta (Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 269627).

Anche sotto il profilo concorsuale, a differenza dell’altro reato contestato, si ravvisava un concorso morale dell’imputato consistito nell’offrire le condizioni per rendere appetibile il trasferimento all’Estero dei volumi sottratti.

Infine, anche per quel che riguardo il quinto motivo di ricorso (vizio di motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche), gli ermellini, nel ritenerlo infondato, evidenziavano – dopo aver osservato che il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591) – come il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il diniego valutando la “spregiudicatezza dell’imputato” e “la sua condotta processuale tutta impostata sulla menzogna”.

Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile.

La lettura dell’art. 110 c.p. che se ne offre, difatti, evidenzia una particolare cautela nel definire la portata applicativa di questa norma giuridica chiarendo come e in che termini sia ascrivibile al concorrente del reato una condotta partecipativa materialmente rilevante ed evidenziando al contempo come quella morale implichi la ricognizione di una qualche forma di influenza rispetto alle condotte criminali poste in essere da altri non essendo sufficiente che vi siano dei contatti fra l’imputato e i complici di chi commette materialmente un illecito penale durante il periodo in cui l’attività criminosa è in corso d’opera.

Da questa decisione, pertanto, si possono ricavare validi spunti per comprendere la penale rilevanza di una condotta sotto il profilo concorsuale.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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