Rpa e Commissione esaminatrice: ruoli e funzioni nei concorsi pubblici

Due figure parallele con attribuzioni proprie, quelle della Commissione esaminatrice e del Responsabile del procedimento amministrativo.

Due figure parallele con attribuzioni proprie, quelle della Commissione esaminatrice e del Responsabile del procedimento amministrativo, che vanno ad affiancarsi nelle procedure concorsuali e di selezione pubblica ed in particolare nella predisposizione del provvedimento finale. Per approfondire si consiglia il volume: Il lavoro pubblico

Indice

1. Cosa sono Rpa e Commissione?


Alla stregua di ogni iter amministrativo, anche le procedure concorsuali di reclutamento e selezioni pubbliche prevedono il Responsabile del procedimento amministrativo ( d’ora in avanti Rpa) quale figura preposta alla supervisione e coordinamento riconosciuta dall’art. 11 della L. n. 241/1990.  Tuttavia, ad essa, ne va ad affiancarsi anche un’altra, ovvero quella della Commissione esaminatrice (d’ora in avanti Commissione) i cui compiti sono ben delineati dal DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii. Per approfondire si consiglia il volume: Il lavoro pubblico

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Il lavoro pubblico

Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani

 

A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021

2. Competenze della Commissione esaminatrice


Quale organo collegiale preposto alla valutazione dei candidati, la Commissione è da nominarsi con apposito provvedimento da parte dell’organo dalla quale dipende. Essa è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime (ex art. 9 c.2 DPR n.487/1994). Pertanto è costituita da soggetti dotati di cognizione tecnica.
La Commissione, nella fattispecie “stabilisce il termine del procedimento concorsuale e  lo rende   pubblico… la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami  hanno luogo in una sede…” nonché “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali” ( ex artt. 11-12 DPR n.487/1994).
Ne consegue che la valutazione dei titoli, esami e colloquio rappresenta una propria prerogativa rientrante nella discrezionalità ad essa attribuita dalla normativa che culmina nell’espressione di un giudizio di merito in virtù anche della propria competenza tecnica.

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3. Le funzioni dell’Rpa nella cura del provvedimento finale


Le selezioni pubbliche, in quanto procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, vedono anche la partecipazione dell’Rpa fin dall’avvio dell’iter. Ad egli sono assegnati la cura degli atti di autorizzazione, della predisposizione dell’avviso/bando di selezione e dell’atto di nomina della commissione.
La procedura culmina con l’adozione di un provvedimento di “approvazione degli atti” il quale, verificate ex ante la regolarità e le formulazioni della Commissione all’interno dei verbali prodotti, risulta propedeutico alla pubblicazione della graduatoria.
“La   graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del    Ministro   per la funzione pubblica o dall’autorità competente nel   caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace” (exart. 15 DPR n. 487/1994).
All’Ufficio istruttore pertanto, pur non entrando nel merito dei giudizi espressi della Commissione, sono attribuiti compiti di accertamenti di natura tecnica e formale finalizzati alla predisposizione ed assunzione del provvedimento finale da sottoporsi alla sottoscrizione dell’organo competente.
Non a caso, l’Rpa quale funzionario incaricatovaluta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento…accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria” ( ex. art 6 L. n. 241/1990).
Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella sfera delle proprie prerogative azioni quali la verifica:

  • Della regolarità dei verbali di commissione (es. data e sottoscrizione degli stessi);
  • Della corrispondenza dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione stabiliti preliminarmente;
  • Del possesso dei requisiti minimi dei candidati stabiliti dal bando quale lex specialis ( es. godimento dei diritti politici e civili, cittadinanza italiana…);
  • Della regolarità della domanda di partecipazione presentata e degli eventuali allegati (documento di identità valido, curriculum vitae sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali…).

Infatti nel preambolo del provvedimento finale è opportuno richiamare formule quali esaminati i verbali e verificata la regolarità degli stessio analoghe, attestanti l’adempimento attribuito ed effettuato dall’Rpa.

4. Conclusioni


Relativamente ai concorsi pubblici, alla Unità organizzativa responsabile – nella persona del Responsabile del procedimento amministrativo – sono attribuiti compiti di verifiche di legittimità, ovvero di natura tecnica e formale, in quanto rientranti appieno nella sfera di attribuzione della L. n. 241/1990, nonché di coordinamento e supervisione dell’intero iter di selezione, mentre alle Commissioni quelle che sono da considerarsi valutazioni di merito ( ex artt. 11-12 DPR n.487/1994) consistenti nell’emanazione di un giudizio sul risultato delle prove sostenute dai candidati.

Pierfrancesco Maresca

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