Composizione negoziata della crisi: esperto e piattaforma

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Il nuovo articolo 12 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 6, c. 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, con decorrenza dal 15 luglio 2022) delinea le caratteristiche della composizione negoziale della crisi quale istituto che mira al risanamento delle imprese, mentre l’articolo 13 istituisce la piattaforma telematica nazionale e delinea il contenuto della domanda.

    Indice

  1. I presupposti e gli obiettivi della composizione negoziata
  2. Da chi deve essere attivata la composizione negoziata
  3. La nomina dell’esperto
  4. Il ruolo dell’esperto
  5. L’istanza di nomina dell’esperto
  6. L’esclusione dell’operatività dell’articolo 38 del Codice
  7. La piattaforma telematica nazionale
  8. “Test online” per l’accesso alla composizione negoziata
  9. L’elenco di esperti che possono intervenire nella procedura
  10. Il contenuto della documentazione da allegare alla domanda
  11. Il ruolo degli ordini professionali

1. I presupposti e gli obiettivi della composizione negoziata

L’imprenditore commerciale e agricolo può richiedere la nomina di un esperto al Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando:

  • si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza,
  • risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

2. Da chi deve essere attivata la composizione negoziata

L’istituto deve essere attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) mediante richiesta rivolta al Segretario Generale della Camera di commercio ove si trova la sede legale dell’impresa.

3. La nomina dell’esperto

La Camera di commercio, in persona del Segretario Generale, se riterrà ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, provvederà alla nomina di un esperto indipendente (art. 13), il cui compito è agevolare le trattative tra:

  • l’imprenditore,
  • i suoi creditori,
  • gli altri soggetti interessati,

per superare le condizioni di squilibrio e operare il risanamento dell’impresa.

4. Il ruolo dell’esperto

L’esperto:

  • non deve sostituire l’imprenditore, come avverrebbe con la nomina di un commissario,
  • deve assistere l’imprenditore nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate,
  • è una figura terza ed indipendente, chiamato da un lato a verificare la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e dall’altro l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori,
  • la sua attività deve fornire ai creditori e alle parti interessate un maggiore affidamento sull’assenza di intenti dilatori o poco trasparenti.

5. L’istanza di nomina dell’esperto

E’ stato precisato nei lavori preparatori del D.Lgs. n. 83/2022, per rimarcare la differenza con gli istituti concorsuali, che l’istanza di nomina dell’esperto:

  • non apre il concorso dei creditori,
  • non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori.

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6. L’esclusione dell’operatività dell’articolo 38 del Codice

L’art. 12 precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l’art. 38 del Codice (Iniziativa del pubblico ministero), che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza. Al contempo resta ferma l’applicazione dell’articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli:

  • 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari),
  • 22 (Autorizzazioni del tribunale).

7. La piattaforma telematica nazionale

La piattaforma viene gestita dal sistema delle camere di commercio attraverso Unioncamere, sotto la vigilanza:

  • del Ministero della giustizia,
  • del Ministero dello sviluppo economico,

ed è accessibile dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese tramite il website di ogni camera di commercio.

8. “Test online” per l’accesso alla composizione negoziata

La piattaforma mette a disposizione degli imprenditori e dei professionisti dal medesimo incaricati, una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Agli imprenditori deve pertanto essere consentito di valutare, in modo semplice e rapido:

  • la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri,
  • l’eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario esistente.

La disciplina della struttura della piattaforma è stata rimessa, ad opera dell’art. 13 del Codice, a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 118/2021, implicitamente richiamando il decreto direttoriale (DAG) del 28 settembre 2021, col quale si è recepito un documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia, composto da cinque sezioni, rispettivamente concernenti:

  • Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line,
  • Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”,
  • Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”,
  • Sezione IV “La formazione degli esperti”,
  • Sezione V “La piattaforma”

e tre allegati, a loro volta concernenti:

  • Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”,
  • Allegato 2 “Istanza on line”,
  • Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”.

9. L’elenco di esperti che possono intervenire nella procedura

L’elenco ha dimensione regionale, ed è tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Dietro istanza, nell’elenco possono essere inseriti coloro che possiedono la specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia:

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, ancorché non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

10. Il contenuto della documentazione da allegare alla domanda

Il nuovo articolo 13 del Codice, inoltre:

  • delinea il contenuto della documentazione da allegare alla domanda;
  • prevede l’autocertificazione degli obblighi di formazione e del curriculum vitae;
  • stabilisce che per i commercialisti, gli avvocati ed i consulenti del lavoro, la presentazione della domanda dovrà essere effettuata per il tramite degli ordini professionali di appartenenza, che provvederanno alla valutazione dei requisiti richiesti.

11. Il ruolo degli ordini professionali

Ai fini del primo popolamento dell’elenco, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente alle camere di commercio:

  • l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti,
  • l’intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall’elenco.

Infine, la disposizione:

  • prevede che a provvedere alla nomina dell’esperto sia una apposita commissione (composta da un magistrato, un membro designato dalla camera di commercio e uno dal prefetto), che resta in carica per 2 anni;
  • affida al segretario generale della camera di commercio ove si trova la sede dell’impresa il compito di comunicare alla commissione di aver ricevuto l’istanza di composizione negoziata, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante, per consentire alla commissione la scelta dell’esperto più adatto, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente;
  • a fini di trasparenza, prevede la pubblicazione sul sito internet della camera di commercio dell’elenco degli esperti e delle informazioni relative agli incarichi conferiti e al curriculum dell’esperto nominato, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.

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D.Lgs. 17.06.2022 n. 83, pubblicato in G.U. il 1° luglio e in vigore dal 15 luglio 2022

Avv. Biarella Laura

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