Compensi professionali e successioni di tariffe forensi (Cass. n. 12822/2013)

Scarica PDF Stampa

 

CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO
DOPO LA RIFORMA

Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013

 

  

 

 

 

 

Massima

In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.

 

1. Questione

L’avvocato ha proposto l’appello contro l’ordinanza del Tribunale su due motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che:

a) non ha considerato l’attività svolta, risultante dal fascicolo di causa e dalla notula prodotta;

b) ha applicato per gli onorari la tariffa del 1994 invece che quella del 2004, posto che l’attività processuale si era conclusa in data 8 giugno 2004 e che le tariffe del 2004 erano entrate in vigore il 2 giugno 2004 (decreto ministeriale 8 aprile 2004, Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004);

c) ha infine operato una liquidazione al di sotto dei minimi, anche a voler considerate come applicabili le tariffe del 1994.

Invece, il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla costituzione in mora, avvenuta, il 17 luglio 2006, nonché il mancato ed immotivato riconoscimento della rivalutazione monetaria.

La corte di appello ha accolto il primo motivo di ricorso, così anche la Cassazione, in quanto ha ribadito il principio secondo cui: in tema di determinatone del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute.

 

2. Successioni di tariffe professionali e rassegna giurisprudenziale

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica della parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della L. 13 giugno 1942, n. 794 (Cass. civ., 27 ottobre 1994, n. 8872).

È opportuno, tuttavia, evidenziare che, in relazione ai diritti di procuratore – contrariamente all’assunto della ricorrente -, la relativa liquidazione non va operata con riferimento al momento in cui si è esaurita l’attività professionale.

Invero, in caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, sono solo gli onorari di avvocato a dover essere liquidati in base alla tariffa in vigore al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute (Cass. civ., 22 novembre 1988, n. 6275; Cass. civ., 29 aprile 1983, n. 2961; Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2010, n. 10842).

 


Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

39236-1.pdf 99kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento