Il giudice chiamato a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non è incompatibile con quello che ha emesso il provvedimento opposto.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34)
1. La questione
Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., respingeva una opposizione proposta avverso una precedente ordinanza di diniego di concessione dell’indulto.
Ciò posto, avverso il provvedimento appena menzionato proponeva ricorso per Cassazione la difesa del condannato che, tra i motivi addotti, deduceva violazione di legge per incompatibilità del giudice in quanto aveva deciso in opposizione lo stesso giudice che aveva pronunciato la ordinanza opposta.
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- La Consulta dichiara “nuovamente” l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p.
- Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 20
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo suesposto era reputato manifestatamente infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non vi è incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., tra il giudice chiamato a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 18872 del 17/03/2016: In materia di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” non è incompatibile a pronunciarsi sull’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il giudice chiamato a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non è incompatibile con quello che ha emesso il provvedimento opposto.
Si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità consolidata, che per l’appunto non vi è incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., tra il giudice chiamato a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, eccepire una incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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