Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sezione prima, sentenza del 16.02.2005: quale la commissione tributaria territorialmente competente nel caso di impugnativa di impugnativa di piu’ atti tributari emessi da soggetti diversi ed impugnati con u

sentenza 08/12/05
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Con ricorso spedito il ****** al Consorzio ****** di ****, CS, e alla COMM.
GOV. ESABAN spa di Napoli e depositato in Segreteria in data ****.2004, la
signora ******, residente a Napoli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
************, con studio in Cosenza alla via*************, presso il quale
eleggeva anche? domicilio, adiva questa Commissione Tributaria Provinciale,
esponendo:

a)????? che il Consorzio di Bonifica del *********++? le aveva notificato,
tramite l?ESABAN spa, in data ******, la cartella di pagamento n.*******,
contenente l?iscrizione a ruolo della somma di ?. ****** a titolo di
contributo opere irrigue ( codice 648) per? gli anni 1996 e 1997;

b)????? che la stessa era proprietaria di alcuni terreni? siti in agro di
****, CS,, ricadenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica della Piana di
Sibari e della Media Valle del Crati;

c)????? che? a quest?ultimo era subentrato, a seguito di deliberazioni della
Regione Calabria del 1999, e ai soli fini dell?espletamento dei servizi di
irrigazione, di scolo delle acque e di forestazione, il Consorzio di
Bonifica del Ferro e dello Sparviero ;

d)????? che l?originaria competenza? del Consorzio di Bonifica della Piana
di Sibari e della Media Valle del Crati era stata successivamente
ripristinata, con effetto ex nunc,? dalla stessa Regione con delibera di
Giunta n. 329 del 23.04.2003;

e)????? che tutte le iscrizioni a ruolo operate dal Consorzio del Ferro e
dello Sparviero e attinenti i contributi consortili per i terreni ricadenti
nel perimetro del Consorzio della Piana di Sibari (codice 630) erano state
annullate da questa Commissione, per palese nullit? delle stesse;

f)???????? che anche l?iscrizione a ruolo in esame? era da ritenersi
illegittima per i motivi di cui appresso:

1)??????? assenza di potere impositivo : la quota del tributo 648 dovuta per
essere i terreni del contribuente meramente sottesi agli impianti irrigui
non poteva essere pretesa dal Consorzio del Ferro e Sparviero, essendo quest?ultimo
legittimato, in base alle varie delibere adottate dal Consorzio Sibari
Crati, a percepire esclusivamente le somme relative al servizio
effettivamente reso; per la quota di tributo 648 attinente il consumo di
acqua utilizzata per l?irrigazione, poi, detta quota non poteva essere
richiesta dal Ferro e Sparviero, riferendosi essa alle annualit? 1996 e
1997, anni? per i quali la Regione Calabria non aveva, con le sue
deliberazioni,? provveduto all??estendimento temporaneo? dei poteri di detto
Ente;

2)??????? compiuta prescrizione quinquennale, trattandosi di somme da
pagarsi periodicamente ad anni;

3)??????? nullit? della cartella per mancanza dei requisiti essenziali.

Concludeva, dunque, parte ricorrente chiedendo l?annullamento dell?atto
impugnato con vittoria di spese, previa sospensione? dell?esecuzione dello
stesso, nonch? la trattazione in pubblica udienza della causa.

Si costituiva l?ESABAN spa di Napoli, con memoria del 14.10.2004 a firma
dell?avv.*****, eccependo l?incompetenza territoriale di questo Giudice per
le controversie riguardanti il suddetto concessionario della riscossione.

Si costituiva il Consorzio di Bonifica del Ferro e Sparviero,? in persona
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall?avv. ******, presso
lo studio del quale, sito in Cosenza alla ****, eleggeva anche domicilio,
insistendo nella propria pretesa, con vittoria di spese, da distrarsi a
favore del difensore. Sosteneva parte resistente nella sua memoria del
15.12.2004:

a)?????? la piena legittimit? del proprio operato, rispettoso non solo delle
varie deliberazioni della Regione Calabria, succedutesi nel tempo sull?argomento,
ma anche degli accordi raggiunti con i consorziati.

b)????? La derivazione del ruolo dall?accordo stipulato presso l?Assessorato
Regionale dell?Agricoltura fra le organizzazioni Sindacali degli
imprenditori agricoli, organi esponenziali della categoria, i Consorzi di
Bonifica del Ferro Sparviero e Sibari Crati e lo stesso Assessorato all?agricoltura.

All?esito dell?udienza cautelare del 13.10.2004, questo Giudice concedeva
la richiesta sospensione dell?esecuzione dell?impugnata cartella.

All?esito della pubblica udienza del 16.02.2005, la causa veniva trattenuta
per la decisione.

???????????????????????????????? MOTIVI DELLA DECISIONE

a)????? L?eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall?ESABAN spa,
in relazione ai motivi di ricorso attinenti i vizi propri della cartella,
risulta essere fondata; l?art. 4 del DLGS 546/92 stabilisce, infatti, che
?Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie
proposte nei confronti dei concessionari? che hanno sede nella loro
circoscrizione?; il successivo art.5, stesso DLGS, aggiunge poi che ? La
competenza delle Commissioni Tributarie ? inderogabile?. Orbene, nel caso in
esame, trattandosi di cartella emessa dal concessionario della riscossione
per la provincia di Napoli, tutte le lagnanze nei confronti della predetta
cartella dovevano essere proposte davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli. N? al caso in esame pu?, come sostenuto da parte
della dottrina, applicarsi la norma dell?art.33 cpc, in tema di cumulo
soggettivo passivo di domande, essendo nel processo tributario la competenza
territoriale inderogabile (funzionale); i possibili problemi derivanti dalla
rigida applicazione delle norme sulla competenza territoriale del Giudice
Tributario ai casi come quello che ci occupa possono, ad avviso di questo
Collegio, essere superati sulla base delle norme sull?annullamento degli
atti amministrativi, attesa la natura impugnatoria (di atti amministrativi)
del processo tributario;? dottrina e giurisprudenza, infatti, nelle ipotesi
di annullamento di atti amministrativi legati tra loro da vincolo di
consequenzialit? sono concordi nel ritenere che l?annullamento di un atto,
presupposto di altro atto, produce o l?illegittimit? (invalidit? viziante)
o, addirittura la caducazione (invalidit? caducante) dell?atto conseguente e
che quest?ultima si ha quando l?atto annullato costituiva l?unico
presupposto dell?atto successivo. Ora non v?? dubbio che nel caso che ci
occupa la cartella di pagamento ha come suo unico presupposto l?iscrizione a
ruolo comunicata al concessionario, per cui, annullata la iscrizione a
ruolo, ne consegue la caducazione della cartella; cos? ragionando non si
pone nessun problema di competenza territoriale con riferimento al
concessionario che ha redatto la cartella di pagamento, derivando l?annullamento
della cartella dall?annullamento dell?iscrizione a ruolo ( per i vizi propri
di quest?ultimo, per l?esame dei quali ? competente territorialmente il
Giudice nella cui circoscrizione ha sede l?ente titolare delle pretesa) e
non da vizi propri di essa ( cartella), per l?esame dei quali sarebbe
competente il giudice nella circoscrizione? del quale ha sede il
concessionario della riscossione.

b) Il ricorso avverso il ruolo ? fondato, e ci? per l?assorbente motivo di
cui appresso: la deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 1237 del
26.04.1999 estendeva temporaneamente ?il comprensorio del Consorzio di
Bonifica del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce al comprensorio del
Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati?,
impossibilitato, temporaneamente a garantire i servizi cui istituzionalmente
era preposto; detto estendimento era ?finalizzato esclusivamente a garantire
i servizi di irrigazione, di scolo delle acque e di forestazione; tale
estendimento, inoltre, non comportava ?subentro e/o successione nei rapporti
giuridici, amministrativi, patrimoniali e di ogni altra natura del Consorzio
di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati?; precisava,
infine, la Giunta Regionale che il Consorzio di Bonifica del Ferro e dello
Sparviero avrebbe provveduto ?ad emettere i ruoli relativi alle funzioni da
svolgere?. La citata deliberazione di Giunta veniva poi ratificata dal
Consiglio Regionale? con atto del 4.05.1999 n. 370; il predetto estendimento
territoriale del comprensorio del Consorzio Ferro e Sparviero veniva
revocato con deliberazione? della Giunta Regionale n.329 del 23.04.2003.
Dalla lettura degli atti summenzionati si evince chiaramente che l?intenzione
dell?ente regionale era quella di affidare al Consorzio resistente? solo lo
svolgimento dei servizi relativi all?irrigazione, allo scolo delle acque e
di forestazione, e la riscossione dei relativi contributi, a decorrere dall?anno
1999;? e in ci? la deliberazione 1237/99 risulta essere pespicua quando
afferma, al punto 4), che ? il predetto estendimento di comprensorio non
comporta subentro e/o successione nei rapporti giuridici, amministrativi,
patrimoniali e di ogni altra natura del Consorzio Piana di Sibari e Media
Valle del Crati? e, ancora, che ? il Consorzio Ferro e Sparviero provveder?
ad emettere i ruoli relativi alle funzioni da svolgere?, manifestando
chiaramente la volont? di attribuire poteri di riscossione dei contributi
irrigui al Consorzio Ferro e Sparviero solo per i servizi da svolgere
successivamente alla data della deliberazione su citata. N? quanto appena
detto pu? essere inficiato dalla previsione di cui? al successivo punto 5)
della tessa deliberazione n.1237 (?Il Consorzio Ferro e Sparviero provveder?
altres? al recupero delle somme di cui al punto 8) della deliberazione del
Consiglio Regionale n.137 del 30.03.1996 e successive proroghe), perch? il
punto 8) delle deliberazione 137/96 (?La Regione, consapevole dell?impossibilit?
di emettere i ruoli di contribuenza, ha in corso trattative con le
organizzazioni professionali agricole di categoria per cui incasser?
direttamente delle somme? una tantum? che verser? per rimpinguare il
relativo capitolo?) atteneva alla riscossione di somme una tantum, da
concordare con le organizzazioni professionali agricole di categoria, in
luogo dei contributi consortili per i quali si era constatata l?impossibilit?
di emettere i relativi ruoli. In conclusione, per quel che ci occupa nel
presente giudizio, nessun dubbio pu? sussistere sul fatto che il consorzio
di bonifica del Ferro e Sparviero sia stato investito dalla Regione Calabria
del solo potere di emettere i ruoli relativi ai servizi prestati, nel
comprensorio del consorzio Sibari Crati, successivamente alla deliberazione
n.1237/99 e che, pertanto, i ruoli, attinenti i servizi consortili
antecedenti tale data, emessi dal Consorzio resistente, siano da ritenersi
illegittimi per mancanza di potere impositivo e, quindi, privi di effetti,
con conseguente annullamento delle impugnate cartelle di pagamento.

L?affermazione del Consorzio resistente di essere stato autorizzato all?emissione
dei ruoli di pagamento dei contributi per il servizio di irrigazione anche
per gli anni precedenti il 1999, appare palesemente infondata alla stregua
della documentazione esibita.

E vale la pena esaminarla partitamene, per evidenziare come nessuna
deliberazione ? a parte quella portante il n.1237/99 di sui s?? detto ?
conferisca al Consorzio la pretesa potest? impositiva.

a)????? Nella deliberazione di Giunta n.4251 del 15.07.1996 si d? incarico
al Consorzio del Lao di sopperire alle necessit? del Consorzio Sibari Crati
a spese della Regione.

b)????? Nella deliberazione n.4460 del 23.07.1996 si trasferisce l?incarico
di cui sopra, con aggiunta della forestazione, al Consorzio Ferro Sparviero,
sempre a spese della Regione.

c)????? Nella deliberazione n. 356 del 4.07.1997 si d? atto che le
organizzazioni PP.AA.? si impegnano a sensibilizzare gli associati per la
dazione di un contributo proporzionato al servizio, il cui importo sar?
accreditato al Consorzio Ferro Sparviero ( nessun accenno, dunque,? ad un
potere impositivo, ma previsione di un rapporto di natura negoziale)

d)????? Nella deliberazione n.501 del 25.02.1998 non si parla affatto di
contributi, n? volontari n? imposti, ma si aggiunge all?incarico conferito
al consorzio Ferro Sparviero, anche quello di provvedere alla manutenzione,
con spese a carico della Regione.

e)????? Nella deliberazione n.2142 del 24.04.1998 si conferma l?incarico di
manutenzione e si aggiunge l?espresso mandato all?Assessore competente di
liquidare le spese a favore del Consorzio.

f)??????? Nella deliberazione n.3816 del 6.07.1998 si ribadisce e si proroga
quanto sopra.

g)????? Nella deliberazione n.5762 del 4.11.1998 si ribadisce e si proroga
quanto sopra.

h)????? Nella deliberazione n.1237 del 26.04.1999 si autorizza il Consorzio
Ferro e Sparviero ad emettere i ruoli relativi alle funzioni da svolgere ( e
cio? la sola irrigazione, perch? la forestazione ha altra fonte di
finanziamento). Il Consorzio ? altres? autorizzato al recupero delle somme
di cui al punto 8) della deliberazione n.137 del 30.03.1996 (rectius
31.07.1996), e cio? il contributo una tantum da parte degli agricoltori (Il
che esclude ? se pure ve ne fosse ancora bisogno- che per la stessa causale
potessero essere emessi ruoli).

Tale recupero non poteva che essere ordinario e non privilegiato, come
avviene per i normali contributi consortili, dovendosi certamente fare
riferimento al patto contenuto nel protocollo del 3.04.1997 fra la Regione,
il Consorzio ed i produttori agricoli nel quale, al punto a),? i consorziati
si impegnavano a versare ? su apposito conto corrente regionale ? la somma
di ?.220.000 per ettaro effettivamente irrigato; ed il punto b) si prevedeva
che il Consorzio avrebbe ?adottato ogni? misura idonea a combattere l?evasione
contributiva, in primo luogo attraverso una maggiore responsabilizzazione
del personale addetto?.

D?altra parte, come gi? si ? detto, con la delibera n. 137/96, il Consiglio
Regionale aveva stabilito di assumere direttamente la gestione del servizio
di irrigazione del Sibari Crati affidandone la gestione al Consorzio Ferro
Sparviero. Esplicitamente il Consiglio dava atto, al punto 8), che la
?Regione, consapevole dell?impossibilit? di emettere i ruoli di
contribuenza, ha in corso trattative con le organizzazioni professionali ?
per cui incasser? direttamente delle somme una tantum che verser? per
rimpinguare il capitolo?. Il che esclude che, almeno fino al 1999, vi
potesse essere una possibilit? di emissione di ruoli contributivi da parte
del Consorzio resistente.

Certo i vari provvedimenti regionali, della Giunta del Consiglio, non sono
modelli di chiarezza e di decisa volont? politico-amministrativa, se sono
stati necessari ripensamenti, chiarimenti e cambi di indirizzo continui, che
lasciano seri dubbi sull?opportunit? e sulla validit? delle decisioni che, d?altra
parte, risentono, come spesso accade, dei compromessi e delle contraddizioni
della vita politica regionale. Ma non compete a questo Giudice interferire
sull?argomento, dovendosi limitare il giudicante all?esame ed all?applicazione
della norma giuridica tributaria al caso di specie, prescindendo dagli
aspetti politico- sociali ed amministrativi della vicenda come dalle
conseguenze e dalle implicazioni della decisione giurisdizionale.

Attesa la complessit? della causa e la valenza delle varie questioni
sollevate, appare equo compensare le spese fra le parti.

Stando cos? le cose si provvede per come in dispositivo.

??????????????????????????????????DISPOSITIVO

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sezione prima, primo
Collegio:

a)????? dichiara la propria incompetenza territoriale in ordine ai motivi di
ricorso attinenti i vizi propri della cartella di pagamento impugnata;

b)?????? accoglie il ricorso avverso la pretesa del Consorzio Ferro
Sparviero e, per l?effetto, dichiara illegittima e priva di effetto
giuridico l?operata iscrizione a ruolo. Compensa le spese tra tutte le
parti.

Cos? deciso in Cosenza il 16.02.2005
Il relatore/estensore
IL PRESIDENTE

(Dott.Angelo A. Genise)
(dott. Alfredo SERAFINI)

sentenza

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