Come va interpretato l’art. 460, c. 5, terzo capoverso, c.p.p.

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: C.p.p. art. 460, c. 5)

Il fatto

 Il Tribunale di Padova, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di E. C., volta ad ottenere la declaratoria per decorso del termine di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. di estinzione del reato contestatogli nel procedimento definito con decreto penale di condanna, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Padova in data 28/01/2008, irrevocabile il 19/04/2008

A fondamento della decisione il Tribunale riteneva ostativa dell’accoglimento dell’istanza la pendenza a carico del C. di un procedimento penale per altro reato della stessa indole, commesso in data 21 maggio 2011, quindi nel quinquennio, per il quale gli era stata inflitta con sentenza di primo grado la pena di mesi quattro, giorni quindici di reclusione, e ciò a prescindere dal suo accertamento con sentenza irrevocabile.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per cassazione E. C., a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: a) violazione di legge in relazione all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. atteso che la condizione ostativa dell’invocata estinzione del reato non può consistere nella pronuncia, nel termine di cinque anni previsto dalla legge, di una sentenza di condanna per nuovo reato se la stessa non sia anche già divenuta irrevocabile in quanto non è sufficiente la mera commissione del reato stesso perchè in tal modo si violerebbe il principio costituzionale di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva; b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta carenza dei presupposti necessari per la declaratoria di estinzione del reato giacché la motivazione del provvedimento impugnato evidenziava soltanto quanto emerso dal certificato dei carichi pendenti trattandosi di un elemento insufficiente per respingere l’istanza.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si evidenziava prima di tutto, una volta fatto presente che la disposizione di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. al terzo periodo stabilisce che “il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”, come la chiara formulazione della norma autorizzi a ritenere che costituisce ostacolo all’estinzione del reato, per il quale sia stato emesso decreto di condanna, la commissione entro il termine di cinque o due anni decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, di un delitto, oppure di una contravvenzione della stessa indole.

Premesso ciò, la Corte rilevava come il quesito giuridico posto dalla concreta vicenda esecutiva imponesse di accertare se sia sufficiente la perpetrazione di altro illecito di consistenza e nei termini richiesti dalla norma, oppure se debba intervenire pronuncia giudiziale irrevocabile che lo accerti.

Si evidenziava a tal proposito che la regola di matrice costituzionale che presume l’innocenza dell’imputato sino all’intervento della condanna definitiva, sancita dall’art. 27, comma 2, Cost., non consente di assegnare rilievo quale causa impeditiva dell’estinzione del reato, per il quale sia stato emesso decreto di condanna, nè alla mera “notitia criminis”, nè al verdetto di colpevolezza che non sia incontrovertibile per non essere ancora passata in giudicato la relativa pronuncia in quanto un reato attribuito a un determinato soggetto non può ritenersi da questi “commesso” sino a che non sia stato accertato con sentenza definitiva.

Difatti, come osservava la Cassazione in questa pronuncia, la Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 4/06/1998. nel sindacare la legittimità costituzionale dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che strutturalmente presenta la stessa formulazione dell’art. 640, comma 5, cod. proc. pen. e la medesima “ratio” quanto al meccanismo di estinzione del reato, ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all’interpretazione della norma, suggerita dall’autorità remittente, come impositiva nei confronti della parte dell’onere di provare di non avere commesso nessun delitto o contravvenzione nel termine di cinque anni previsto dalla legge e ha respinto come infondati entrambi i presupposti sui quali era stata denunciata l’incostituzionalità della norma avendo da un lato affermato che l’effetto preclusivo dell’estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un reato della specie stabilita entro il termine prescritto ma all’accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna, che può anche intervenire dopo la scadenza del termine di cinque o due anni, analogamente a quanto gli interpreti sostengono in riferimento all’istituto affine dell’estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 167 cod. pen.) e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti (art. 168, comma primo, numero 1, cod. pen.), dall’altro lato, ha escluso che sul condannato gravi l’onere di provare l’inesistenza di elementi per negare l’estinzione del reato spettando al giudice dell’esecuzione condurre la relativa indagine mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale per verificare, nell’esercizio dei poteri istruttori conferitigli dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., se siano o meno intervenute sentenze irrevocabili di condanna relative a reati successivamente commessi entro il termine previsto.

Invece, sotto il versante nomofilattico, si faceva presente come la giurisprudenza di legittimità avesse più di recente superato l’orientamento precedente (Cass., sez. 3, n. 36993 del 07/07/2011, omissis, rv. 251389; sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, omissis, rv. 242664; sez. 1, n. sez. 2, n. 4853 del 22/10/1999, omissis, rv. 214666) volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso posto che, in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, era stata condivisa la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito che, per essere rilevante, deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge e quello dell’accertamento giudiziale della relativa responsabilità che a sua volta può anche verificarsi successivamente ma che deve essere già intervenuto per impedire l’estinzione (sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, omissis, rv. 264753; sez. 1, n. 32801 del 7/07/2005, omissis, rv. 232301).

Orbene, delineato il quadro ermeneutico in questi termini, i giudici di legittimità ordinaria affermavano, nella decisione qui in commento, come, seppur espressa in riferimento al meccanismo estintivo previsto per il patteggiamento, non sussistessero validi argomenti per discostarsi dalla linea interpretativa appena menzionata atteso che l’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. presenta una formulazione esattamente corrispondente a quella dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. anche in riferimento alle conseguenze dell’estinzione in termini di cessazione degli effetti penali della condanna e di irrilevanza della condanna stessa ai fini dell’accesso da parte dell’imputato ad una successiva sospensione condizionale della pena non ritenendosi ostativo a questo costrutto ermeneutico l’argomento sul quale si è basata l’opposta soluzione secondo la quale non può ritenersi realizzata la condizione dalla quale l’art. 445 cod. proc. pen. fa discendere l’estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per l’impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata all’eventuale revoca conseguente all’accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il suddetto nuovo reato dato che, ad avviso della Corte, seppur risponde al vero che l’ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata che, di conseguenza, una volta riconosciuta, non potrebbe in nessun modo essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva, il difetto di una disposizione di legge che tanto stabilisca non può tradursi in un pregiudizio per l’imputato che ha interesse ad una rapida definizione del procedimento di esecuzione e viceversa paralizzare o respingere l’istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato ed ai tempi di realizzazione il che, sempre ad avviso del Supremo Consesso, sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino ad accertamento irrevocabile.

Tal che si addiveniva a postulare il seguente principio di diritto: “l’estinzione del reato per il quale sia stato emesso decreto penale di condanna è impedita dalla commissione di un delitto nel termine di cinque anni, decorrente dall’irrevocabilità del decreto, a condizione che l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorchè pronunciata oltre il quinquennio“.

Ebbene, declinando tale principio al caso sottoposto al suo vaglio giudiziale, gli ermellini giungevano alla conclusione secondo la quale, poiché al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata non risultava che il ricorrente avesse riportato condanna definitiva per altro delitto commesso nei cinque anni dall’irrevocabilità del decreto di condanna, l’ordinanza impugnata fosse affetta da erronea interpretazione della legge e quindi dovesse essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova per il rinnovato esame dell’istanza del ricorrente da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati e nella considerazione di eventuali nuovi elementi sopravvenuti quanto ad ulteriori condanne nel frattempo passate in giudicato.

Conclusioni

La sentenza in questione è sicuramente condivisibile in quanto in essa si fornisce una corretta lettura dell’art. 460, c. 5, c.p.p. nella parte in cui statuisce che “il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”.

Difatti, nell’affermarsi, come fatto nella pronuncia in commento, che l’estinzione del reato per il quale sia stato emesso decreto penale di condanna è impedita dalla commissione di un delitto nel termine di cinque anni, decorrente dall’irrevocabilità del decreto, a condizione che l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorchè pronunciata oltre il quinquennio, la Corte di Cassazione si è allineata in relazione a quanto parimenti affermato dalla giurisprudenza nomofilattica più recente.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, pertanto, si ribadisce, non può che essere positivo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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