Come si puo’ considerare il potere riduttivo esercitabile dalla Corte dei Conti? non con un’affermazione di ridotta colpevolezza dei responsabili, ma considerando una valutazione del rischio dell’amministrazione quale datore di lavoro e pertanto per la su

Lazzini Sonia 02/02/06
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La sentenza numero 3120 del 26 ottobre 2005 emanata dalla Corte dei Conti? sezione giurisdizionale per la Sicilia, merita di essere segnalata per l?importante osservazione in tema di esercizio del potere riduttivo del giudice contabile in essa contenuta.

Si legge infatti nell?emarginata decisione che:

< il potere riduttivo dell’addebito ? applicabile anche alla luce delle riforme normative che hanno ancorato la responsabilit? amministrativa alla sola colpa grave, e ben si concilia con il principio dell’integralit? del risarcimento, trattandosi non di un’affermazione di ridotta colpevolezza dei responsabili, ma di una valutazione del rischio dell’amministrazione quale datore di lavoro. In buona sostanza, si vuole dire che il rischio proprio dell’azione amministrativa non pu? ricadere in toto sul dipendente pubblico>

ma non solo.

< la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento del potere riduttivo ogni circostanza, materiale o psicologica, che abbia incidenza nella connotazione in concreto della fattispecie di responsabilit? e, comunque, la rilevanza di comportamenti concorrenti alla produzione del fatto dannoso anche se tenuti da soggetti non convenuti o non convenibili>

quali possono essere tali circostanze?

< ?devono essere sicuramente considerate:

le difficolt? organizzative;

il disordine contabile,

la carenza di personale;

la mancanza di specifica professionalit? nel settore >

sulla base di queste considerazioni, il giudice ha ritenuto di dimezzare la richiesta nei confronti del convenuto rispetto all?effettivo danno sofferto dall?amministrazione.

A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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