Come si fa annullare una multa illegittima?

Redazione 13/10/16
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L’automobilista che riceve una multa per violazione del Codice della Strada e che ritiene che la sanzione sia illegittima può presentare un ricorso per il suo annullamento. Il cittadino ha davanti a sé tre diverse possibilità: il ricorso in autotutela, il ricorso davanti al Giudice di pace e quello davanti al Prefetto. Bisogna stare attenti, però, a rispettare le date di scadenza. Vediamo cosa bisogna fare nel dettaglio.

 

Quali sono i tipi di ricorso possibili?

L’automobilista può richiedere l’annullamento o il riconoscimento dell’illegittimità della multa:

  • tramite ricorso in autotutela, quando la multa presenta vizi palesi e di un certo rilievo;
  • al Giudice di pace, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della multa;
  • al Prefetto responsabile del luogo della commessa violazione, entro sessanta giorni dalla notifica.

I tre tipi di ricorso seguono un iter diverso e hanno diverse scadenze.

 

Quando si può ricorrere in autotutela?

Il ricorso in autotutela è la richiesta di annullamento della sanzione rivolta direttamente all’Ente che l’ha applicata nei confronti del cittadino. L’autotutela insomma permette al cittadino, in caso di errore della pubblica amministrazione, di evitare di fare ricorso alle autorità giudiziarie e ottenere pacificamente il riconoscimento dei propri diritti.

Proprio perché questo tipo di ricorso prevede un immediato riconoscimento dei propri errori da parte dell’Ente che ha emanato la sanzione, solitamente si utilizza l’autotutela solo quando la multa è palesemente errata.

 

Il ricorso davanti al Giudice di pace

Il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace, come accennato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della multa. Se il cittadino era assente al momento della consegna e ha quindi provveduto a ritirare la multa nei successivi dieci giorni, il termine decorre dalla data di effettivo ritiro della stessa.

Il ricorso può essere presentato sia di persona che tramite raccomandata. Alla cancelleria del Giudice di pace devono essere consegnate l’originale e quattro fotocopie del ricorso e della multa, la fotocopia di un documento di riconoscimento e la marca del contributo unificato. Il ricorso al Giudice di pace presenta infatti un costo che varia a seconda dell’importo della multa ricevuta.

 

Il ricorso davanti al Prefetto

Si può invece proporre ricorso al Prefetto entro i sessanta giorni dalla notificazione della multa. La domanda può essere presentata, mediante lettera raccomandata, direttamente al Prefetto o all’ufficio al quale appartiene l’organo accertatore.

Il Prefetto può decidere per l’accoglimento delle richieste del cittadino e l’annullamento della multa o il respingimento del ricorso. La risposta, però, deve essere data entro 120 giorni o la richiesta si considera accolta. La cartella di pagamento, quindi, non può essere inviata al contribuente né prima della risposta del Prefetto né, in caso di mancata decisione, una volta trascorsi i 120 giorni.

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