Come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità?

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    Indice 

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

[Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630, co. 1, lett. a)]

1. La questione

La Corte di Appello di Messina aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revisione proposta perché, a suo avviso, non sussistenza nel caso di specie una inconciliabilità dei fatti accertati tra una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa rispetto a quelli accertati con una decisione adottata dal Tribunale di Ragusa.

Orbene, avverso questo provvedimento il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 630, co. 1, lett. a), cod. proc. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione 

La Suprema Corte riteneva inammissibile il ricorso proposto specialmente alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’ipotesi della revisione dovuta al c.d. “conflitto teorico di giudicati“, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto e, di conseguenza, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti mentre non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata data una distinta interpretazione giuridica da parte dei diversi giudici.


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Tal che veniva ribadito il principio di diritto secondo il quale il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano e, pertanto, non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento in quanto la revisione giova ad emendare l’errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 4, Sentenza n. 46885 del 7/11/2019; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come i giudici di seconde cure ne avessero fatto un buon governo in quanto, con motivazione (reputata) congrua e non contraddittoria, avevano escluso la sussistenza di un contrasto tra giudicati rappresentati dalla sentenza di cui si chiedeva la revoca e la citata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Ragusa posto che le difformi valutazioni giuridiche operate nelle due diverse decisioni si basavano sui distinti percorsi motivazionali.

3. Conclusioni 

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità di cui all’art. 630, co. 1, lett. a), c.p.p..

Difatti, si afferma in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso e maggioritario orientamento nomofilattico, che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano. Da ciò consegue non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento in quanto la revisione giova ad emendare l’errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di tale “caso” di revisione.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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