Com. Trib.Prov. Cosenza – sez.3^- Pres. D’Ingianna – relat. Carricato – Sentenza n.282/03/07 depositata il 04 febbraio 2008, in materia di ICI

sentenza 13/03/08
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massima:
 
Cartella di pagamento – mancata relata di notifica- irregolarità sanata con l’impugnazione –
diritto che non può essere fatto valere dal destinatario trattandosi di adempimento non previsto nell’interesse dello stesso.
 I.C.I. non dovuta –cartella di pagamento priva di effetto giuridico se l’atto presupposto -avviso di liquidazione- annullato dal Giudice di 1° grado-
 
 
 
 
 
sezione n.3
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG.GENERALE 
N.   206 / 03
 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA
sezione n.3
UDIENZA DEL
21 / 12 / 2007
 
 
 
 
 
SENTENZA N.
282 / 03 / 07
   PRONUNCIATA IL
 
 
21 / 12 / 2007
 
 
 
           
            DEPOSITATA
SEGRETERIA IL
 
         riunita con l’intervento dei Signori:
 
04 / 02 / 2008
 
IL SEGRETARIO 
 
 
       f.to Sergio Martire
 
 
              _____________
 
 
 
 
   
 
 
    ha emesso la seguente
        
 
S E N T E N Z A
 
 
– sul ricorso R.G. n. 206 / 03              depositato il    16.01.2003
– avverso: cartella di pagamento – I.C.I. anno 1994 – comune di Scalea.                   
– da:     ……………………….
           ………………………..          
          difeso da: …………………………….
      …………………………………………….
– controparte: COMUNE DI  SCALEA (CS) –  
                 E.TR.SPA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE
                 Via XXIV Maggio                              COSENZA
 
Atto impugnato: cartella di pagamento n. 034 2002 00726091 87 000    di € 677,59 – Comune di  Scalea-“ imposta comunale sugli immobili” ( I.C.I.) anno 1994 – notificata il 24 dicembre 2002. 
 
IN FATTO
 
 ………………………….. con atto proposto, il 14.01.2003, contro il Comune di Scalea  e contro l’E.TR.spa Agente della riscossione con sede in Cosenza e depositato il 16.01.2003 presso la Commissione Tributaria adita,  impugnava la cartella di pagamento n. 034 2002 00726091 87 000 di € 677,59 emessa dall’E.TR.spa medesima, avente per oggetto “imposta comunale sugli immobili” (I.C.I.- codice 8858), anno 1994, attinenti a beni immobili ricadenti nel comune di   Scalea, notificata il 24 dicembre 2002. 
         Allegava parte ricorrente:
 – pregiudizialmente contestava “il vizio di inesistenza giuridica della notificazione della cartella opposta  per violazione degli artt. 26, dpr n. 602/73; 14, L.n. 890/82 e 137 ss cpc.”
– faceva presente che contro l’avviso di liquidazione I.C.I. emesso dal comune di Scalea per l’anno 1994 era pendente ricorso (presentato in data 07 febbraio 2001) presso la Commissione Tributaria adita e che nelle more era stata emessa la cartella di pagamento impugnata.
Chiedeva, infine, nell’attesa dell’esito del gravame sopra richiamato, la sospensione della cartella di cui in epigrafe e la condanna dell’Ente impositore al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del difensore quale anticipatario come da nota allegata. 
Si costituiva, con controdeduzioni depositate in data 07 marzo 2003, il Comune di Scalea ribadendo la piena correttezza e legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L’E.TR.spa Concessionario per la riscossione (oggi Agente della riscossione), con memoria depositata in data 19 giugno 2003, affermava la validità della notifica della cartella di pagamento eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed il tutto effettuato secondo la vigente legge, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
 
IN DIRITTO
 
Prima di procedere all’esame del ricorso nel merito occorre risolvere l’eccezione, avanzata da parte ricorrente,  d’inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Questa sezione, a riguardo, ritiene di rivedere un precedente assunto per le ragioni di cui
appresso.
Si premette che la cartella di pagamento è l’atto con cui la pubblica amministrazione manifesta i propri crediti e li porta a conoscenza del cittadino debitore mediante l’Agente della riscossione, restando, ovviamente sempre il titolare del credito, poiché il riscuotitore svolge esclusivamente le attività necessarie all’incasso delle somme.
In questa sede ci si occupa unicamente di come detta “cartella di pagamento”, una volta formata, deve essere portata a conoscenza del “destinatario” e che lo stesso ne abbia, con certezza, piena cognizione, secondo le disposizioni richiamate nell’art.26 del dpr 29 settembre 1973, n. 602. Ne consegue che l’Ente impositore o per esso l’Agente della riscossione, al fine di riscuotere il proprio credito e quindi nel proprio interesse, deve osservare quelle  norme che gli diano la certezza e la garanzia affinché il cittadino-debitore abbia  la piena conoscenza della pretesa creditizia.
E’ rigettata, nel caso in esame,  l’osservazione “sull’inesistenza giuridica dell’atto impugnato per violazione delle norme sulla notificazione” per la mancata redazione di relata, poiché la stessa norma invocata dal ricorrente, art.26 del dpr 29 settembre 1973, n.602, statuisce che la notifica della cartella di pagamento “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento….” come in effetti, nel caso di specie, giustamente ha operato l’Agente della riscossione.  
Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, per la norma speciale riguardante la notifica della cartella di pagamento, l’operazione di notifica può essere eseguita o dagli ufficiali esattoriali o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario, oppure (dice la norma anche) con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
La questione concernente la conseguenza sul procedimento di notifica, per mezzo del servizio postale, del vizio costituito dall’omessa compilazione sull’atto da notificarsi della relazione (art.3 della legge n.890/1982) è già stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 7821 del 19 luglio 1995.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che, qualora la notifica di un atto tributario o della cartella di pagamento, come il caso in esame, sia effettuata per mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notificazione), mentre quella dell’ufficiale giudiziario, o di chi sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica e nel caso di specie l’Agente della riscossione, ha il solo scopo di fornire al richiedente (la notifica) la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, con la conseguenza che, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento debitamente compilato, la mancata opposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art.3 della legge n. 890/1982 non comporta inesistenza della notifica ma mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento non previsto nell’interesse dello stesso, art. 157.2 c.p.c. (Cass. Sent. n.12010 del 2006).
In ogni caso, di là della considerazione giuridica sopra riportata, la Commissione osserva che la notifica della cartella contestata è avvenuta nella sua integralità e nei termini, pertanto, comporta il prodursi dell’effetto giuridico ad esso conseguente, ai sensi dell’art.156, comma 1 e 3, del c.p.c. avendo “raggiunto lo scopo” cui era destinata.
La sanatoria dell’irregolarità, eccepita da parte ricorrente, è avvenuta  per il   raggiungimento dello scopo in base al principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. n. 19854 del 05.10.2004) e condiviso da questo collegio           secondo cui “la natura sostanziale dell’atto in questione non costituisce, però, un ostacolo insormontabile all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella disciplina tributaria”, di conseguenza la cartella di pagamento, benché non sia omologabile ad un atto processuale, è un atto autoritativo, con cui la pubblica amministrazione esercita la sua pretesa tributaria, e quindi resta disciplinata dagli istituti tipici del sistema processuale. Da quanto appena espresso ne discende l’applicazione dell’art.60 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, (relativo all’avviso di accertamento) che richiama le norme sulle notificazioni nel processo civile, il che comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quello dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione della cartella di pagamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art.156 c.p.c. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d’imposta, per l’esercizio del potere di  riscossione.
Dopo la pronuncia sopra esposta (cass.ss.uu.n.19854/2004) i dubbi interpretativi sull’eccezione della “inesistenza giuridica” della cartella di pagamento, quale atto sostanziale,   per la mancata compilazione della relata e notificata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, è definitivamente affrontato e risolto in senso contrario a quanto osservato dalla parte ricorrente. Evidenzia, infatti, che “in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c.”, e quindi dall’art.160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art.156, prevede appunto che la nullità non possa “mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
L’eccezione secondo cui “alla notificazione dell’avviso di accertamento (o della cartella di pagamento come il caso di specie) non si applica la disciplina della sanatoria delle nullità degli atti processuali”, sulla quale, in effetti, si fonda la doglianza da parte ricorrente, è superata e disattesa dalla richiamata sentenza (cass.ss.uu. n.19854/2004) e, per ultimo, la sentenza della Cassazione n.12886/2007.
Nel caso in esame, l’eventuale nullità della notifica (della cartella di pagamento impugnata) eccepita da parte ricorrente è sicuramente sanata, poiché l’atto ha raggiunto il suo scopo, tenendo, anche, presente che l’iscrizione a ruolo è un atto unilaterale ricettizio destinatario, del giudizio di opposizione cui la presente esamina, nonché consentito l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio della difesa.    ., cioè indirizzato nei confronti di un soggetto ben individuato che produce effetti lesivi del diritto soggettivo, e che in base all’art.1334 del c.c., “Gli atti unilaterali, producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati” e tale effetto è testimoniato,  con certezza, dall’introduzione, da parte del
Da quanto dedotto si può tranquillamente affermare che la notificazione di un atto ha lo scopo di dare certezza ai proponenti (Uffici finanziari o Agente della riscossione)  di attivare direttamente nei confronti del destinatario la comunicazione delle obbligazioni tributarie e della riscossione, con la certezza che lo stesso ne abbia piena conoscenza nei termini decadenziali previsti dalle relative norme.
Compete, quindi, al legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse precipuo del notificante e quello del notificatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa essere realizzato.
Per effetto di quanto appena dedotto, la notificazione, da parte dell’agente della riscossione, della cartella impugnata è da ritenersi regolarmente effettuata.
La Commissione, trattandosi di questione nuova e contrastata, ritiene di compensare le spese di giudizio nei confronti dell’E.TR.spa.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. 
Il Giudicante prende atto che, con sentenza n. 126 / 3 / 06 pronunciata il 22 settembre 2006 e depositata il 20.12.2006, questa Commissione ha accolto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro  l’avviso di “ liquidazione n. 18837” emesso dal Comune di Scalea con cui gli era comunicato la messa in riscossione dell’importo per mancato pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dello stesso per l’anno 1994.
La sopra citata sentenza dichiara inefficace e priva di effetti giuridici l’avviso di liquidazione notificato dal Comune di Scalea al ricorrente e quindi la non debenza dell’importo richiesto.
Tenuto conto che la cartella di pagamento impugnata richiama, quale presupposto,   l’annullato avviso di accertamento (n.  18837), sopra richiamato, ed i cui effetti si riproducono anche sull’atto consequenziale quale quello  in esame, da ciò deriva l’annullamento dell’importo iscritto a ruolo con la conseguenza   che la cartella di pagamento n. 034 2002 00726091 87 000 di € 677,59, cui la presente controversia, è priva di qualsiasi valore e non produce alcun effetto giuridico.  
Altri eventuali motivi eccepiti e non discussi sono assorbiti da quanto sopra esposto.
Il Comune di Scalea, quale soccombente, è condannato al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore del  ricorrente quale anticipatario, come da dispositivo.
 
 
P   Q   M
La Commissione così provvede:
– dichiara legittima la notificazione della cartella di pagamento impugnata e compensa le spese nei confronti dell’E.TR.spa;
– accoglie nel merito il ricorso, annulla l’importo iscritto a ruolo e per l’effetto dichiara la cartella di pagamento impugnata priva di valore e di ogni effetto giuridico;
– condanna il Comune di Scalea, quale soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 450,00 di cui €  416,67 per diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.A.P. ed altri oneri dovuti per legge da distrarre in favore del difensore del ricorrente.
Così deciso in Cosenza addì 21 dicembre 2007
                                          Il Relatore/estensore                               Il Presidente
                                           (Rocco Carricato)                      (Giuseppina D’Ingianna)

sentenza

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