Colpo di frusta: l’assicurazione non può negare il risarcimento

Redazione 21/02/17
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La compagnia assicuratrice non può negare il risarcimento del colpo di frusta da incidente stradale, se questo è stato accertato dai medici, pretendendo che l’infortunato si sottoponga a delle radiografie. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Venezia con la sentenza n. 769/2016, che ha condannato una compagnia assicuratrice al risarcimento del danno e delle spese e alla segnalazione all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

Vediamo allora in quali casi l’assicurazione non può rifiutarsi di liquidare il danno da incidente stradale.

 

Il danno da colpo di frusta

Il colpo di frusta è uno dei danni più comuni in caso di incidente stradale, soprattutto quando si verifica un tamponamento. Si tratta, quindi, di uno degli infortuni per i quali più frequentemente gli automobilisti chiedono un risarcimento alle compagnie assicuratrici.

In seguito alla riforma del 2012 (Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1), e proprio con l’obiettivo di evitare truffe e false segnalazioni, il colpo di frusta (e le altre lesioni da incidente stradale di lieve entità) può essere liquidato dalla compagnia assicurativa solo a seguito di riscontro medico-legale che accerti l’effettiva esistenza del danno.

 

L’accertamento clinico è sufficiente per il risarcimento

Dubbi, però, continuano a permanere, e in questo senso la pronuncia del Giudice di Pace di Venezia è particolarmente importante.

La sentenza, come accennato, ha condannato una compagnia assicuratrice che si era rifiutata di risarcire il danno da colpo di frusta senza previ esami radiologici. Secondo il Giudice, gli accertamenti clinici effettuati dai medici del pronto soccorso sono sufficienti a determinare l’effettiva esistenza della lesione.

 

Liquidazione del danno: a contare è il parere del medico

Il dubbio, in sostanza, riguarda l’intepretazione della riforma del 2012. Il “riscontro medico-legale” da cui deve risultare “strumentalmente accertata” l’esistenza della lesione deve necessariamente prevedere l’uso di macchinari specifici?

La compagnia assicuratrice in esame, come molte altre, ha interpretato il Decreto-Legge in senso restrittivo: la lesione di lieve entità può essere risarcita solo dopo la rilevazione da parte di un macchinario specifico, in questo caso la radiografia.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18873 del 2016, ha invece aperto a un’interpretazione più estesa del Decreto: è il medico legale a essere, in generale, competente nella valutazione del danno da rimborsare, e non il macchinario in sé, che serve solo da ausilio allo specialista.

 

Il colpo di frusta non è rilevabile da radiografie

Nel caso specifico del colpo di frusta, il Giudice di Pace di Venezia ha stabilito un principio molto interessante: gli esami radiologici non influiscono sulla liquidazione del danno, perché per loro natura “non riescono a rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali”. In altre parole, con il colpo di frusta raramente si verificano delle lesioni visibili tramite radiografia.

Il medico, invece, aveva già rilevato un danno biologico permanente del 2-3 per cento. E tanto basta: la compagnia assicuratrice, segnalata all’Ivass, deve risarcire il cliente dei danni e delle spese.

 

Davide Basile

Redazione

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