Collocamento obbligatorio disabili: invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2022

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di Massimiliano Matteucci e Fabio Alonzo – Consulenti del lavoro Nexumstp Spa

Ogni anno le aziende interessate (aziende con almeno 15 dipendenti) dovranno inviare al Ministero del lavoro, entro il 31 gennaio, in modalità esclusivamente telematica,  il prospetto informativo disabili.

Tale prospetto informativo fornisce una “fotografia” della situazione occupazionale delle aziende soggette all’obbligo di legge alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: pertanto lo stesso dovrà essere inoltrato se e solamente se si sono verificati nel corso dell’anno variazioni che hanno inciso sulla quota di riserva, in relazione all’assunzione di un soggetto riconducibile all’interno delle categorie protette. La mancanza dell’invio espone il datore di lavoro all’applicazione di non trascurabili sanzioni pecuniarie, da ultimo inasprite con recenti decreti ministeriali del 2021.

Cosa è il prospetto informativo disabili?

ll Prospetto Informativo disabili è una dichiarazione annuale in cui i datori di lavoro dichiarano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

La trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno con modalità esclusivamente telematica in riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

Chi sono i datori di lavoro obbligati all’assunzione di personale disabile? (c.d. quota di riserva)

Ai sensi dell’art. 3 della L. 68/1999, i datori di lavoro pubblici che privati soggetti al collocamento obbligatorio sono:

  • Aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori occupati compreso tra 15 e 35: assunzione di 1 lavoratore disabile
  • Aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori occupati compreso tra 36 e 50: assunzione di 2 lavoratori disabili
  • Aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 50: assunzione di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati

Non vige alcun obbligo, invece, se il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di addetti inferiore a 15. Giova ricordare che per i datori di lavoro pubblici e privati, l’obbligo di assunzione di personale disabile scatta al momento dell’assunzione della nuova forza lavoro che porta il computo dei dipendenti rispettivamente a 15 unità, 36 unità o 51 unità: il datore ha un tempo limite di 60 giorni per ottemperare all’obbligo.

Ai sensi dell’art. 18, L. 68/1999 è inoltre previsto l’obbligo di assumere soggetti rientranti tra le categorie protette, nelle seguenti misure:

  • Un lavoratore, nel caso il datore di lavoro abbia una forza lavoro da 51 a 150 dipendenti;
  • 1% per coloro che occupano più di 150 dipendenti.

Le assunzioni del personale disabile possono avvenire con richiesta nominativa o mediante la stipula di apposite convenzioni (“Matching”) con i centri dell’impiego competenti; quest’ultimi possono effettuare delle preselezioni tra gli iscritti al collocamento obbligatorio, sulla base delle qualifiche disponibili,  del grado di disabilità e della mansione richiesta dal datore per la posizione aperta; solamente la convenzione stipulata permette la sospensione dei 60 giorni richiesti per assolvere l’obbligo, fino al completamento dell’assunzione; in mancanza, il datore deve attenersi ai canonici 60 giorni previsti dalla legge.

Qualifica del lavoratore disabile e categorie protette

Il datore al fine di ottemperare l’obbligo della quota di riserva deve provvedere all’assunzione di un lavoratore iscrivibile al “collocamento mirato” o anche “collocamento obbligatorio”. Sono identificabili come disabili i seguenti soggetti:

  • Invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • Invalidi del lavoro con un’invalidità superiore al 33%;
  • Non vedenti colpiti da cecità assoluta con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
  • Sordomuti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio le cui condizioni di disabilità sono accertate ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23.12.1978, n. 915);
  • Lavoratori che percepiscono l’assegno di invalidità per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità fisica o mentale di cui all’art. 1, c. 1, legge 222/1984;
  • Soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, possono rientrare nella quota di riserva ma è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
    • Essere stato dichiarato inabile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto;
    • L’inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro;
    • La riduzione della capacità lavorativa deve essere almeno pari al 60%

Categorie protette

La legge assimila ed equipara i seguenti soggetti al collocamento mirato, in quanto meritevoli di tutela:

  • Orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;
  • Coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

Quali sono i lavoratori da computare nell’organico aziendale per la quota di riserva?

I lavoratori rientranti nella base di calcolo a fini della quota di riserva sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; i lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro con arrotondamento all’ unità qualora l’orario sia superiore al 50%.

Sono invece esclusi dall’organico i seguenti lavoratori:

  • Lavoratori a domicilio;
  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co);
  • Dirigenti;
  • Disabili occupati, assunti ai sensi della stessa L. 68/1999 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
  • Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • Lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato;
  • Lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
  • Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • Apprendisti, tirocinanti e stagisti;
  • Lavoratori operanti esclusivamente all’estero;
  • Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale;
  • Lavoratori occupati in cantiere;
  • Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
  • Addetti al trasporto nel settore edile;
  • Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune;
  • Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione;
  • Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille;
  • Lavoratori distaccati da altra

Sanzioni applicabili

Nel caso di mancato invio del modello, attualmente entro la data del 31 gennaio 2022, sono previste pesanti sanzioni amministrative.

La sanzione, inasprita dal Decreto ministeriale n.194/2021, in caso del mancato invio in via telematica del prospetto informativo ammonta ad un valore pari a € 702,43 e ad € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

Dott. Massimiliano Matteucci

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