Codice delle assicurazioni: appello dell’OUA contro le interpretazioni distorte delle nuove norme sul risarcimento del danno alla persona di lieve entità

Redazione 09/05/12
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Anna Costagliola

 

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana (OUA) ha espresso allarme e preoccupazione in relazione al rischio di un’eventuale compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione stradale, a causa delle distorte interpretazioni che si vanno diffondendo delle norme sul risarcimento del danno alla persona così come integrate dall’ultimo decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012).

L’art. 32 del citato decreto (conv. in L. 27/2012), ai commi 3ter e 3quater, dispone infatti in materia  di danno alla persona integrando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), il quale disciplina il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La nuova normativa interviene in particolare nell’ambito dell’accertamento del danno biologico, intendendosi per questo la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Con riguardo, pertanto, alle lesioni di lievi entità, è aggiunta la previsione secondo cui, per quelle non suscettibili di «accertamento clinico strumentale obiettivo» non si potrà dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Obiettivo della modifica voluta dal legislatore è stato il contenimento della natura speculativa di buona parte delle richieste di risarcimento per danni alla persona di modesta entità. Se l’intento appare certamente condivisibile, tuttavia le modalità con cui il legislatore si è espresso risentono chiaramente di una evidente confusione sia di natura giuridica, sia di natura probatoria medico legale, comportando degli effetti «collaterali» incongrui rispetto alle effettive necessità di riscontro tecnico per il giusto risarcimento del danno di lieve entità.

La non felice formulazione della norma, che subordina il risarcimento delle lesioni a un non meglio definito «accertamento clinico strumentale obiettivo», ha costituito il pretesto per evadere il risarcimento dei danneggiati e, come segnalato nel documento diffuso dall’OUA, si registrano da parte di talune imprese assicuratrici indebite pressioni nei confronti dei medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni della previsione di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica.

Le preoccupazioni manifestate dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura sono insite nel fatto che le «circolari» che le imprese assicuratrici stanno inviando ai propri fiduciari medico legali rappresentano un inusitato precedente che limita la professionalità e la indipendenza del medico legale, tanto più inammissibile poiché pone il professionista in contrasto con il proprio ordinamento deontologico. Si sottolinea, infatti, nello stesso ordinamento, come l’esercizio della medicina legale sia fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione e come il medico (legale), nell’esercizio della professione, debba attenersi unicamente alle conoscenze scientifiche, senza soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, in funzione della salvaguardia dell’autonomia professionale. Al riguardo è auspicabile che il medico legale, in osservanza degli artt. 4 e 62 del codice deontologico, si esprima sul punto con un atteggiamento di assoluta equidistanza tra le parti contendenti nelle fattispecie concrete, al fine di confermare la piena validità di una corretta metodologia medico legale, evitando posizioni che da un lato o dall’altro possano risultare in contrasto con la realtà biologica e la scientificità.

L’OUA, nel denunciare la gravità della situazione, chiede il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina Legale affinché venga ribadita la validità della consolidata criteriologia medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali.

 

 

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