Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la crisi da sovraindebitamento

Redazione 26/02/19
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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardano:

  • piano di strutturazione dei debiti del consumatore;
  •  concordato minore;
  • liquidazione controllata.

Le procedure da sovraindebitamento riguardano una determinata categoria di soggetti, in particolare:il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore minore, le start-up innovative ed ogni altro debitore che non sia soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale od alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dalla vingente normativa.

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Il legislatore ha stabilito una disciplina specifica e apposita rispetto al procedimento generale legato alla crisi che risulti applicabile unicamente nei limiti di compatibilità.

La disposizione normativa specifica che la nomina dell’attestatore risulta facoltativa e che le funzioni proprie del commissario e del liquidatori sono svolte dall’OCC (Organismo di composizione della crisi) regolamentato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202.

È stata altresì introdotta una disciplina innovativa rispetto a quella vigente per quel che concerne le  procedure familiari che coinvolgano familiari conviventi oppure un gruppo familiare. Nei predetti casi risulta obbligatoria una gestione unitaria, in cui la normativa consenta di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti idonei per assicurare il coordinamento di procedure collegate nel caso in cui pervengano richieste non contestuali (art. 66).

La ristrutturazione dei debiti

In merito alla procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore con l’ausilio dell’OCC, una norma innovativa riguarda in particolare quella che consente di prevedere con il piano anche la ristrutturazione derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, dalle operazioni di prestito su pegno con l’evidente obiettivo di liberare risorse a favore dei creditori e di soddisfare i crediti nell’ambito della operazione di sistemazione dei debiti.

All’ OCC è stato poi riconosciuto l’obbligo di segnalare nel suo verbale se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita quantificato in misura inferiore al doppio dell’indice ISEE.

Inoltre, sono state stabilite delle sanzioni di natura processuale nei confronti di quel creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi ex art. 124 bis D.lgs. n. 385/1993. Nelle ipotesi suindicate, il creditore non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e nemmeno eventualmente far valere causa di inammissibilità che non derivano da comportamenti dolosi del debitore (ex artt. 67, 68 e 69).

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I soggetti legittimati alla procedura da sovraindebitamento

I soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, sono elencati all’art. 2, comma 1, lett. c, eccezion fatta per il consumatore, possono presentare mediante l’OCC ai creditori una proposta di concordato minore quando il piano permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Al di fuori del caso in esame, l’eventuale proposta di concordato minore può essere presentata allorquando venga previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

L’OCC svolge, in specie, un ruolo fondamentale poiché non solo presenta la domanda, predispone il piano e la proposta di concordato minore (art. 75 – art. 76), ma cura l’esecuzione del procedimento come ausiliario del giudice (art. 78). Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. È pertanto richiesta la maggioranza assoluta dei crediti calcolata sulla base dell’elenco dei creditori e dei crediti. Non è più necessario il raggiungimento del 60% come è stabilito nella normativa vigente ex art. 11 della Legge n. 3/2012. (art. 79).

Il Tribunale è onerato a omologare con una specifica sentenza  il concordato minore, qualora sia stata fatta una verifica sulla opportunità del piano e sia stato raggiunta la maggioranza. è possibile presentare delle contestazioni e il Tribunale potrebbe vagliarle e omologare il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell’esecuzione del piano. E’ comunque escluso e inibito al creditore il diritto di presentare delle eccezioni o eventuali contestazioni, qualora il soggetto abbia consapevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (art. 74).

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