Codice del Consumo: novità con la direttiva “omnibus”

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Il d.lgs. n. 26/2023 che attua la direttiva cd. omnibus, apporta novità al Codice del Consumo in tema di vendite promozionali, ricerche on line, recensioni sui prodotti.

Indice

1. L’attuazione della direttiva UE cd. “omnibus”


Sulla G.U. del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del  27  novembre  2019,  che  modifica  la  direttiva 93/13/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  98/6/CE,  2005/29/CE   e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  per  una  migliore applicazione e una modernizzazione delle norme  dell’Unione  relative alla protezione dei consumatori”, con vigore al 2 aprile, mentre le disposizioni di cui all’articolo 1,  comma  2,  si  applicano alle campagne  promozionali a  decorrere  dal  novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore.


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2. Le modifiche al Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)


Il d.lgs. n. 26/2023 va a novellare alcune parti del Codice del Consumo e, tra le novità più importanti, vanno segnalate:

  • l’inserimento di uno specifico articolo (art. 17-bis) rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”, dove si dispone che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il  prezzo  precedente  applicato  dal professionista  per un   determinato   periodo   di   tempo   prima dell’applicazione di tale riduzione, definendo il “prezzo  precedente” come il  prezzo  più basso applicato dal professionista alla  generalità dei  consumatori  nei 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo. Si evidenzia che questa ultima disposizione non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili (di cui all’art. 2, c. 1, lett. m), e all’art. 4, c. 5-bis, d.lgs. n. 198/2021). Quanto ai prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il professionista è tenuto a indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, facendo eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da   successivi   annunci   di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina in parola. Inoltre, tale disposizione si   applica   anche   ai    fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ex art. 15, c. 5, d.lgs. n. 114/1998, mentre non si applica alle vendite sottocosto ex art. 15, c. 7, d.lgs. n. 114/1998, e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del suesplicitato “prezzo precedente”.
  • Le novità riguardano finanche l’apparato sanzionatorio, poiché, secondo il decreto in disamina, la violazione di tali disposizioni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, c. 3, d.lgs. n. 114/1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:
    • natura, gravità, entità e durata della violazione;
    • eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
    • eventuali   violazioni   commesse   in   precedenza    dal professionista;
    • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
    • sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri ove informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394;
    • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;
  • in merito alle campagne promozionali, all’art. 21, c. 2, codice consumo, dopo la lettera b) è stata aggiunta la b-bis), dove si dispone che una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato UE, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi;
  • viene disposta una specifica tutela dei consumatori per le ricerche on line: ove sia  fornita  ai  consumatori   la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi  o da consumatori sulla base  di  una  ricerca  sotto  forma  di  parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal  luogo  in  cui  le operazioni  siano  poi  effettivamente  concluse,  sono   considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in  un’apposita sezione dell’interfaccia online che  sia  direttamente  e  facilmente accessibile dalla pagina in cui sono  presentati  i  risultati  della ricerca,  in  merito  ai  parametri  principali  che  determinano  la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della  sua  ricerca  e  all’importanza  relativa  di  tali  parametri rispetto ad altri parametri. Viene precisato che tale disciplina non si applica ai fornitori di motori di ricerca online;
  • ove un professionista fornisca l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono   considerate   rilevanti   le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Avv. Biarella Laura

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