Controversie avvocato-cliente: si applica il Codice del Consumo?

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dal cd. intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo. Pertanto, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore prescritte dal Codice del Consumo. Lo ha statuito la Corte di Cassazione, Sez. VI-3 Civile, nell’Ordinanza 7 marzo 2022, n. 7357.

Indice:

  1. La vicenda
  2. Non è competente il foro dove l’avvocato ha patrocinato la causa
  3. L’operatività del foro del consumatore
  4. Quando può essere derogato il foro del consumatore

La vicenda

Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni suoi clienti, per il pagamento di competenze professionali dovute al fatto di avere svolto in favore di quest’ultime attività professionale davanti a un Tribunale, onde ottenere il risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva di alcuni terreni. Detto Tribunale ha ritenuto la competenza esclusiva di un altro Tribunale, quale foro del consumatore che prevale su quello indicato dalla ricorrente. L’avvocato ha proposto regolamento di competenza avverso tale decisione, che tuttavia è stato rigettato.

Non è competente il foro dove l’avvocato ha patrocinato la causa

Il legale ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 150/2011, art. 14, in tema di compensi ed onorari degli avvocati, sostenendo che il foro deve essere individuato nel luogo in cui l’avvocato ha patrocinato la causa e non secondo altri criteri. La Cassazione non ha condiviso l’impostazione, ribadendo che opera il foro del consumatore.

L’operatività del foro del consumatore

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, art. 3, c. 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dal cd. “intuitu personae” e sia non di contrapposizione, bensì di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo. Pertanto, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D. Lgs. n. 206/2005, art. 33, c. 2, lett. u).

Quando può essere derogato il foro del consumatore

Il foro del consumatore può essere derogato solo quando la prestazione sia stata resa in un giudizio riguardante l’attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente, ma nella specie concreta non ricorreva tale circostanza.

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Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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