Cittadini stranieri, condanna penale e permesso di soggiorno

sentenza 20/05/10
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Il fatto che il cittadino straniero riporti una delle condanne previste dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/ 1998 (che ricomprende anche i casi di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) costituisce in sé motivo ostativo al rilascio, come anche al rinnovo, del permesso di soggiorno, potendosi la Pubblica Amministrazione in questo caso legittimamente limitare a richiamare tali tipi di condanne per negare il provvedimento richiesto.

Né l’omessa traduzione del provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno nella lingua propria dell’istante integra un vizio caducante dell’atto ma al più una mera irregolarità, che consente alla parte, nel concorso delle condizioni, a chiedere di essere rimessa in termini per l’impugnativa del provvedimento.

N. 04520/2010 REG.SEN.

N. 00740/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 740 del 2007, proposto da:
***************, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso l’avv. **************** in Bologna, via Garibaldi, n. 9;

contro

Ministero dell’Interno, Questura della Provincia di Ravenna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni n. 4;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto Cat. A.12/nr. 100/2007 del 10.4.2007 con il quale il Questore della Provincia di Ravenna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno nr. C983773 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura della Provincia di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Questore della Provincia di Ravenna, con decreto Cat. A.12/nr. 100/2007 del 10.4.2007 rigettava l’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno nr. C983773 rilasciato per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Motivava il rigetto con la presenza a carico del ricorrente di precedenti giudiziari in materia di stupefacenti, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, valutando la pericolosità sociale del medesimo ricorrente.

Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente non aveva la titolarità di un documento di identità valido.

Quest’ultimo impugnava il suddetto provvedimento di diniego, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:

1) Contestava parte ricorrente che i precedenti penali a suo carico erano insufficienti a formulare un giudizio di pericolosità sociale ostativo all’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.

Lamentava inoltre che il provvedimento di diniego avrebbe come conseguenza il suo allontanamento dalla convivente more uxorio, affetta da malattia invalidante e dal figlio minore.

2) Deduceva ancora che la Questura avrebbe omesso una specifica valutazione della sua pericolosità sociale.

Aggiungeva l’impossibilità oggettiva di procurarsi un documento d’identità del suo paese d’origine.

3) *********, infine, che il provvedimento di diniego non sarebbe stato tradotto in una lingua a lui comprensibile.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 544/2007, “considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento” e “considerati infatti ad un primo esame condivisibili i rilievi in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente ostativi alla conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato, salvi i provvedimenti su eventuale diversa istanza fondata su motivi familiari, per i quali questo giudice difetta di giurisdizione”, respingeva l’istanza cautelare.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 25.3.2010 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso è infondato.

Il Collegio rileva come sia dirimente al fine dell’affermazione della legittimità del provvedimento di diniego la circostanza dell’esistenza dell’impedimento derivante da reato di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98, a causa dalla condanna subita dal ricorrente, con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna, in materia di stupefacenti e, specificamente, per il reato di cui all’art.73, comma 5, D.P.R. n.309/90 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso).

A ciò si aggiunga, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, il precedente della sentenza di patteggiamento del 22.7.2004 del Tribunale di Ravenna per rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, nonché il deferimento del 13.1.2007 all’Autorità Giudiziaria da parte del personale della Guardia di Finanza per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Al riguardo, secondo giurisprudenza, che si ritiene di condividere, la presenza di una delle condanne previste dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (che ricomprende anche i casi di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.), tra cui vi sono quelle per reati inerenti gli stupefacenti, costituisce motivo per sé ostativo al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno, potendosi la Pubblica Amministrazione in questo caso legittimamente limitare a richiamare tali tipi di condanne per negare il provvedimento richiesto (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27 maggio 2008, n. 1856; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1803).

Né, in ogni caso, irragionevole o manifestamente iniquo appare il giudizio di pericolosità sociale effettuato dalla Questura sulla base dei richiamati precedenti che denotano una volontà di non corretto inserimento nel tessuto sociale.

2) Non possono, inoltre, essere prese in considerazione quali cause di illegittimità del diniego le ragioni di carattere familiare addotte dal ricorrente, in quanto inerenti eventualmente ad una richiesta di permesso di soggiorno per diverso titolo (motivi familiari) rispetto a quello richiesto, la cui eventuale valutazione in sede giurisdizionale, risulterebbe essere, in ogni caso, spettante al giudice ordinario.

3) Quanto al motivo relativo al vizio formale della mancata traduzione del provvedimento impugnato, l’omessa traduzione del provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno nella lingua propria dell’istante non integra un vizio caducante dell’atto ma una mera irregolarità, che consente alla parte, nel concorso delle condizioni, a chiedere di essere rimessa in termini per l’impugnativa del provvedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 9 aprile 2009 , n. 2211; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 maggio 2009 , n. 1421).

4) Irrilevante diviene a questo punto l’esame della censura inerente alla mancanza di un documento di identità valido, in quanto il motivo relativo ai precedenti penali, in relazione ai quali sono stati rigettate le cesure formulate dalla parte ricorrente, è da solo idoneo e sufficiente a fondare il provvedimento di diniego gravato.

Per i suesposti motivi il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

****************, Presidente

Grazia Brini, Consigliere

*********************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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