CdS esame avvocati: la commissione è tenuta ad indicare le parti oggetto del presunto plagio

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È questo il principio con cui la IV Sezione del CdS ha respinto l’istanza cautelare connessa all’appello principale, proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza con cui il TAR Lecce aveva ritenuto illegittimo l’annullamento degli elaborati della ricorrente in quanto asseritamente frutto di plagio, senza però indicare le parti di testo incriminate.

Anche per il CdS, quindi, negli esami per l’abilitazione forense è necessaria, ai fini dell’annullamento della prova, l’indicazione delle parti che si presumono oggetto di copiatura.

In particolare, la Sezione ha “ritenuto di respingere l’appello cautelare in epigrafe, posto che se è vero che ai fini della congruità della motivazione dell’adozione del provvedimento sanzionatorio dell’esclusione dalla sessione di esami la commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell’avvenuta copiatura tra temi con l’indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l’elaborato, nondimeno deve comunque enunciare la propria certezza circa la copiatura dell’elaborato e l’indicazione della supposta parte copiata (cfr. sul punto la decisione n. 15 dd. 9 gennaio 1991 resa da questa stessa Sezione): obbligo, nella specie, disatteso”.

Avv. ****************

Dott.ssa ****************

 

N. 00404/2011 REG.PROV.CAU.

N. 10466/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10466 del 2010, proposto da:

 

Ministero della Giustizia, Commissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2009 Corte d’Appello di Lecce, Commissione per gli esami di Avvocato – Sessione 2009 Corte d’Appello di Salerno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

……, costituitasi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. ********************, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, n. 02147 dd. 21 ottobre 2010, resa tra le parti concernente la mancata ammissione dell’attuale appellata alle prove orali degli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2009-2010 2009 – 2010 MCP

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ……….;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 il Cons. ************ e udito l’Avvocato dello Stato ******** per la ricorrente Amministrazione e l’Avv. ************* per l’appellata ……..;

 

Ritenuto di respingere l’appello cautelare in epigrafe, posto che se è vero che ai fini della congruità della motivazione dell’adozione del provvedimento sanzionatorio dell’esclusione dalla sessione di esami la commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell’avvenuta copiatura tra temi con l’indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l’elaborato, nondimeno deve comunque enunciare la propria certezza circa la copiatura dell’elaborato e l’indicazione della supposta parte copiata (cfr. sul punto la decisione n. 15 dd. 9 gennaio 1991 resa da questa stessa Sezione): obbligo, nella specie, disatteso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 10466/2010).

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

****************, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, ***********, Estensore

*****************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Costabile Gerardo

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