Cassazione: ora di religione anche con genitore contrario

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La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24/02/2023 n. 6802, ha accolto il ricorso di un padre contro l’opposizione di una madre.
Come riporta il quotidiano Il Sole 24 Ore, secondo la Cassazione le gerarchie di credo stanno sempre più diminuendo e si sta andando verso la ricerca comune di una dimensione spirituale, perché, di fatto, le scuole sono sempre più multiculturali e l’ora di religione è diventata l’ora delle religioni.
Si tratta di attimi nei quali la gerarchia dei credo affermati si sente sempre meno, facendosi spazio la ricerca comune di una dimensione spirituale che ogni bambino maturerà in modo individuale. Con queste premesse i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso di un padre separato che, essendo lui cattolico, voleva, contro l’opinione della ex moglie, che sua figlia minore frequentasse, alle elementari, l’ora di religione, per crescere in modo sano ed equilibrato.
Il modo di vedere la situazione da parte della donna era molto diverso.
Secondo lei non rientrava  nell’interesse della figlia minorenne, avere un indottrinamento religioso, prima di essere in grado di fare scelte consapevoli.
A questo si aggiunge che, sempre secondo lei, era motivo di disorientamento per la figlia, che non aveva ancora sei anni, fare una scelta diversa da quella fatta per la figlia maggiore, entrambe conviventi con lei, considerando che la bambina non aveva avuto un’educazione religiosa.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 6802 del 24-02-2023

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Indice

1. Il ruolo del giudice nella scelta


Prima di arrivare alla Suprema Corte di Cassazione, la Corte d’Appello aveva dato ragione alla madre, sostenendo che la bambina fosse piccola per potere esprimere una sua posizione sulla questione.
Secondo la sopra menzionata Corte, “il diritto del padre di educare la figlia secondo le proprie convinzioni non prevale sul diritto della madre a non impartire un’educazione religiosa siano a quando la figlia non potrà compiere una propria scelta”.
La Cassazione, da parte sua, ha annullato con rinvio la decisione, invitando la Corte territoriale a rimeditarla su altre basi.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice, in caso ci siano dei contrasti tra genitori separati in relazione alle linee di educazione, attraverso il suo ruolo di soggetto al di sopra delle parti, si deve “intromettere” nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, se i genitori non sono stati capaci di comporre i dissidi di carattere ideologico.
L’intromissione può portare anche all’adozione di “provvedimenti di contenimento o restrittivi dei genitori”, considerando sempre come superiore l’interesse del minorenne.
I Supremi Giudici, a questo proposito menzionano il provvedimento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con la sentenza n.54032/2022, aveva giudicato legittima la decisione italiana di bloccare le pressioni del padre, che dopo la separazione era diventato testimone di Geova, e voleva che la figlia frequentasse la “sala del regno”.


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2. Le aspirazioni della minorenne


I Giudici di Legittimità, dopo avere preso in considerazione la questione, hanno invitato anche a procede a un’osservazione della minorenne per potere cercare di individuare  nel migliore modo possibile le sue aspirazioni, facendo ricorso a un consulente psicologico.
Il padre, dal canto suo, affermava che la piccola avesse espresso il desiderio di coltivare l’insegnamento della religione seguito per tre anni, alla scuola materna, come la sorella maggiore, e la madre, da parte sua, lo aveva negato.
La Cassazione ha tenuto a precisare che la  Corte d’Appello ha ritenuto che la richiesta della madre fosse da accogliere perché ritenuta più in linea con l’interesse concreto della minorenne, che non proveniva da una famiglia praticante, con il rischio di dare segnali contraddittori.

3. Lo statuto pedagogico


La Corte territoriale, aveva evidenziato di volere ignorare lo statuto pedagogico della cosiddetta ora di religione “sempre più orientato non all’adesione a un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità, al punto che, come si legge nel provvedimento, qualcuno in proposito  parla dell’ora delle religioni”.
Una simile situazione, è l’effetto della presenza sempre maggiore negli istituti di bambini di nazionalità diverse.
Secondo i Giudici:
la crescita del multiculturalismo nelle scuole spinge proprio nella direzione di un esame complessivo del fenomeno religioso, senza particolari gerarchie, alla comune ricerca di premesse per una dimensione spirituale da coltivare nei modi che matureranno singolarmente”.
Per questi motivi la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del padre.

Dott.ssa Concas Alessandra

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