Cassazione civile Sezione I, 24-05-2012, n. 8221 in materia di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori di Società per azioni

sentenza 07/03/13
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Svolgimento del processo

L’assemblea ordinaria della //// s.p.a., nella riunione del 26 luglio 2002, su proposta del nuovo socio di maggioranza *** basata sulla acquisita conoscenza di un patto parasociale sottoscritto, fra gli altri, dai soci componenti del Consiglio di Amministrazione ***. (presidente), sua figlia *** che avrebbe fatto venir meno il rapporto fiduciario con gli amministratori stessi, revocò l’intero consiglio di amministrazione, nominando in sostituzione i soggetti proposti dal socio di maggioranza, salvo due consiglieri la cui nomina competeva statutariamente alla minoranza.

P.F.P. e P.M.G., adducendo l’insussistenza della giusta causa della revoca a norma dell’art. 2383 c.c., comma 3, chiesero quindi al Tribunale di Torino, unitamente ad altri due consiglieri revocati, Ca.St. e B.S., la condanna della //// s.p.a. al risarcimento del danno in loro favore, costituito dal lucro cessante (e cioè dal venir meno dei compensi previsti per il triennio decorrente dalla nomina avvenuta nell’aprile 2002) e dal danno emergente per la lesione all’immagine professionale. La società convenuta si costituì in giudizio contestando sotto più profili la domanda.

Il Tribunale di Torino, con sentenza resa pubblica l’11 gennaio 2005, rilevata la validità del patto parasociale e la mancanza di prova di alcuna violazione, da parte degli attori, dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà, accolse la domanda e condannò la //// s.p.a., a corrispondere agli attori le somme corrispondenti ai danni liquidati.

Il gravame proposto dalla società, la quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dalle controparti, è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Torino, che ha respinto le domande proposte da P.P.F. e da *******, confermando invece il disposto risarcimento in favore del B. e del Ca., i quali non avevano partecipato al patto parasociale.

La Corte torinese, premesso che il patto parasociale sottoscritto nel marzo 2000 prevedeva, da un lato, che i partecipanti riconoscevano alla direzione del sindacato la facoltà di adottare, a maggioranza semplice, le decisioni che avrebbe ritenuto più opportune e convenienti circa le deliberazioni da prendere nelle assemblee ordinarie e straordinarie della ////, dall’altro che assunzione e/o licenziamento di dirigenti e quadri rientravano nelle competenze del sindacato e che tutte le altre delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione dovevano essere votate secondo quanto stabilito dalla maggioranza del patto, ha ritenuto che, sotto il profilo dell’esercizio del voto in assemblea, la distinzione tra il rapporto parasociale e il rapporto sociale, e la connessa efficacia vincolante del primo esclusivamente su un piano esterno a quello della organizzazione sociale (si da non poter impedire al socio l’eventuale voto in assemblea in senso difforme dalla scelta della direzione del sindacato), consente di escludere il paventato svuotamento dei poteri assembleari quale effetto della sottoscrizione del patto. Ha invece ritenuto che, con le disposizioni relative all’attività degli amministratori e al Consiglio di Amministrazione, il patto si riveli quale strumento per mezzo del quale i contraenti venivano ad incidere sull’organo di gestione e sulla sua attività, determinando un sostanziale esautoramento del consiglio stesso con grave pregiudizio per le decisioni dell’assemblea e grave situazione di conflitto potenziale, negli amministratori partecipanti al patto, tra gli obblighi derivanti – da un lato – dalla legge, dallo statuto e dalle decisioni dell’assemblea e dall’altro dalle decisioni del sindacato. Ha quindi ritenuto che l’obbligo, assunto da ******* e da P.M.G., di amministrare la società secondo decisioni “altrui”, pregiudicasse il necessario rapporto fiduciario tra società e amministratori, sì da integrare giusta causa di revoca dei medesimi.

Avverso tale sentenza, depositata il 31 maggio 2006, i signori P., con atto notificato il 26 settembre 2006, hanno proposto ricorso a questa Corte sulla base di cinque motivi. Resiste la //// s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale, al quale resistono a loro volta con controricorso i ricorrenti principali. La //// s.p.a. ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Si impone innanzitutto, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

Giova inoltre rilevare sin d’ora l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dai ricorrenti, secondo la quale il controricorso, con ricorso incidentale, della //// sarebbe inammissibile perchè notificato oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. Civ..

Premesso che, a norma dell’art. 149 c.p.c., comma 3 (aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, che peraltro ha recepito quanto già statuito da Corte Cost. n. 477/2002 e dalla giurisprudenza di questa Corte), la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario, si osserva che dalla ricevuta UNEP in atti risulta che tale consegna è avvenuta il 6 novembre 2006, e quindi tempestivamente, tenendo presente che il ricorso era stato notificato il 26 settembre 2006 e che il termine ex art. 370 c.p.c., scadente il 5 novembre 2006, giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo ex art. 155 c.p.c., comma 4.

RICORSO PRINCIPALE:

1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge (art. 345 cod. proc. civ.), l’accoglimento da parte della Corte territoriale di ragioni di invalidità del patto parasodale (nella parte riguardante la gestione della società), che la //// non aveva dedotto in primo grado, così consentendo inammissibilmente l’introduzione in appello di una eccezione/domanda nuova (per diversità della causa petendi), non rilevabile d’ufficio.

1.1. Con il secondo motivo, la violazione di legge viene prospettata dai ricorrenti anche sotto il distinto profilo della mancanza di ogni riferimento, nella motivazione della revoca contenuta nella delibera assembleare del luglio 2002 che l’ha disposta, alle suddette ragioni di invalidità del patto. La prospettazione è così riassunta nel quesito di diritto conclusivo: “E’ ammissibile per una società che abbia deliberato la revoca degli amministratori addurre motivi di giusta causa diversi da quelli indicati nel verbale della delibera assembleare relativa?”. Nella illustrazione del motivo di ricorso in esame, peraltro, si fa riferimento anche ad una contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza tuttavia esporre al riguardo in alcun modo la sintesi, omologa al quesito di diritto, richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 20603/07; Sez. 3 n. 16002/07; n. 8897/08). Ne deriva l’inammissibilità di tali ulteriori deduzioni, delle quali non può dunque tenersi conto.

2. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione, sono privi di fondamento.

2.1. Innanzitutto, va precisato che l’oggetto di questo giudizio non consiste nell’accertamento circa la validità, o non, del patto parasociale, bensì circa la sussistenza, o non, del diritto al richiesto risarcimento del danno ex art. 2383 c.c., comma 3 per difetto di una giusta causa della revoca: la questione controversa attiene alla sussumibilità nella ipotesi normativa della giusta causa (clausola generale) del fatto costituito dalla partecipazione degli amministratori revocati ad un patto parasociale avente le caratteristiche sopra descritte. La Corte d’appello ha risposto positivamente a tale quesito, non ha accolto una domanda o un’eccezione di nullità del patto, che non risultano esser state mai proposte dalla //// s.p.a. D’altra parte, che la allegazione della giusta causa della revoca facesse per l’appunto riferimento, sin dall’inizio, al complessivo contenuto del patto parasociale – incidente sull’esercizio non solo del diritto di voto in assemblea, ma anche della funzione gestoria – si evince chiaramente: a) dalle espressioni riportate nel verbale della delibera assembleare del 26 luglio 2002 – trascritte nel controricorso della //// – con le quali l’azionista di maggioranza motivava la sua richiesta di revoca (evidenzianti il venir meno del necessario rapporto di fiducia e la violazione del dovere di lealtà, fedeltà e correttezza, presente in tutti i rapporti di gestione di affari altrui, per la sottoscrizione di un patto parasociale diretto a condizionare ogni deliberazione e scelta di gestione della società); b) dalla comparsa di risposta della //// in primo grado, nella quale si riporta per intero la suddetta verbalizzazione e, tra i vari profili in discussione, si evidenzia anche la violazione del dovere, gravante sugli amministratori, di perseguire l’interesse sociale; c) dalla comparsa conclusionale della //// in primo grado, ove tali concetti risultano ribaditi e approfonditi. Rettamente, dunque, la società ha insistito in atto di appello in questi aspetti della sua difesa, presenti sin dall’inizio e disattesi dal primo giudice.

2.2. Tali considerazioni si mostrano idonee a smentire anche la critica esposta nel secondo motivo di ricorso. In relazione al quale deve inoltre precisarsi come la discussa esigenza di indicazione nella delibera delle ragioni della revoca – esigenza sottesa al principio di buona fede ed alla appartenenza alla sola assemblea della relativa valutazione (così Cass. n. 23557/08) – può comunque costituire valida ragione per ritenere preclusa la deduzione, nel corso del successivo giudizio per il risarcimento del danno, di fatti e circostanze ulteriori rispetto a quelli indicati nella delibera stessa, non anche lo sviluppo in quella sede di ulteriori considerazioni e argomentazioni in diritto circa le implicazioni dei fatti indicati. E poichè comunque nella specie risulta pacifica la avvenuta contestazione in sede assembleare del fatto costituito dalla partecipazione degli amministratori revocati ad un patto parasociale avente un determinato contenuto, le varie considerazioni e argomentazioni in diritto espresse al riguardo in giudizio dalla società non le erano precluse.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione di legge (art. 1322 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2341 bis cod. civ.), sostenendo la liceità dei patti parasociali, aventi esclusivamente efficacia interna ai partecipanti e non risultando opponibili alla società, e l’insufficienza della loro mera stipulazione ad integrare la giusta causa di revoca degli amministratori. Denunciano inoltre l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui (come si riassume nella rubrica) la Corte di merito avrebbe ritenuto illecito il patto con riguardo alla sua incidenza sul funzionamento dell’organo gestorio e viceversa lecito con riguardo alla sua incidenza sulla assemblea. Con il quarto motivo la censura di violazione di legge nei riguardi della sussunzione della fattispecie in esame nella previsione normativa della giusta causa di revoca viene sviluppata ulteriormente con l’assunto secondo cui il patto parasociale sottoscritto dai ricorrenti avrebbe mera efficacia obbligatoria e disciplinerebbe le decisioni attinenti alla sola competenza dell’assemblea dei soci. Si deduce anche la insufficienza e contraddittorietà della motivazione per quanto attiene (come riassunto nella rubrica) alla rilevanza e alla vincolatività del patto, limitato ai soli soci (in tale qualità i ricorrenti avrebbero sottoscritto il patto), con riguardo alle competenze ed al corretto funzionamento dell’organo gestorio. Si tratterebbe nella specie, ad avviso dei ricorrenti, di un sindacato di voto e non di gestione, che in ogni caso, quand’anche per il suo contenuto fosse in ipotesi idoneo ad incidere sull’organo di gestione e sulla sua attività, non potrebbe costituire giusta causa di revoca degli amministratori, i quali ben potevano determinarsi diversamente nel voto in Consiglio.

Con il quinto motivo, infine, la violazione di legge viene prospettata sotto l’ulteriore profilo che il patto parasociale, ove nullo per la parte riguardante il sindacato di gestione, non sarebbe conseguentemente idoneo a vincolare l’organo amministrativo, e quindi la sua mera stipulazione, in assenza di prova di operazioni e atti concreti in violazione dei doveri inerenti alla funzione gestoria, non varrebbe ad integrare la giusta causa. Viene anche svolta una censura in ordine alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione, della quale tuttavia, in assenza di sintesi idonea, non può tenersi conto, come già rilevato in relazione ad altro motivo.

4. Tali censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono prive di fondamento.

4.1. Si ritiene utile esaminare prioritariamente le critiche riguardanti la (motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento alla) ricostruzione della fattispecie concreta in esame, in particolare l’interpretazione del contenuto del patto parasociale sottoscritto dai ricorrenti nel senso che esso prevedeva anche un c.d. sindacato di gestione, in base al quale i ricorrenti si sono obbligati, come amministratori, a svolgere i loro compiti di gestione della società in conformità a quanto voluto e deciso dalla direzione del sindacato a maggioranza semplice. Invero, la sentenza impugnata, riportando testualmente gran parte del capo 8 dell’accordo parasociale (cfr. sopra), ha da tali inequivoche espressioni letterali tratto la logica conclusione: 1) che l’accordo prevedeva non solo un sindacato di voto nelle delibere assembleari, ma anche in ogni delibera del consiglio di amministrazione (non escluse quelle riguardanti la nomina di dirigenti e quadri), e quindi aveva ad oggetto anche l’attività di gestione della società; 2) che i ricorrenti, componenti del consiglio di amministrazione, sottoscrivendo il patto, si erano impegnati direttamente a rispettare le decisioni che la direzione del sindacato, a maggioranza semplice dei partecipanti, avrebbe assunto in ordine alla gestione sociale. Le critiche che i ricorrenti muovono a tale interpretazione contrapponendone una diversa (tendente a ridurre il contenuto dell’accordo ad un sindacato di voto in assemblea pattuito tra soli soci), non risultando fondate sulla evidenziazione di uno o più elementi decisivi di prova che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare (o avrebbe insufficientemente analizzato), si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame del merito, estranea al controllo, riservato a questo giudizio di legittimità, sulla motivazione della sentenza impugnata. Motivazione che, stante la chiarezza delle espressioni riportate, non appare illogica nè insufficiente per non aver ritenuto i ricorrenti estranei, in quanto amministratori, al patto parasociale da essi pacificamente sottoscritto, avente un contenuto quale quello descritto.

4.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, va qui ribadito come la questione della nullità del patto parasociale in esame non costituisca propriamente il tema da decidere, anche se il percorso argomentativo può in parte coincidere. Qui il tema da decidere è se il giudice di merito abbia rettamente giudicato sussistente la giusta causa della revoca a norma dell’art. 2383 c.c., comma 3, nel ritenere che gli obblighi giuridici che dal patto parasociale derivano a carico dei ricorrenti pongano questi ultimi, nell’espletamento delle loro funzioni di co-gestori della società, in una situazione di potenziale quanto immanente conflitto – tale da ledere il necessario rapporto fiduciario con la società – nella quale essi si trovano a seguito della sottoscrizione del patto parasociale in esame: conflitto tra il dovere di fedeltà nei confronti della società e quello nei confronti del patto di sindacato. Nel compiere tale disamina, peraltro, deve tenersi presente che, in tema di c.d. clausole generali quale quella sulla giusta causa contenuta nell’art. 2383 c.c., comma 3, il controllo di legittimità sulla sussunzione della fattispecie controversa nella clausola generale, operata dal giudice di merito, deve limitarsi ad un giudizio di ragionevolezza di tale sussunzione (cfr. ex multis S.U. n. 5/01).

4.3. La questione così riassunta non può essere affrontata senza distinguere tra c.d. sindacato di voto in assemblea e c.d. sindacato di gestione, quale quello qui in esame. Il porre l’esigenza di tale distinzione non appare in contrasto con il principio generale, affermato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte (non però in relazione al tema specifico dei sindacati di gestione), secondo cui i patti parasociali, pur vincolando esclusivamente le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, devono ritenersi illegittimi quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili, ma non quando siano destinati a realizzare un risultato pienamente consentito dall’ordinamento (cfr. n. 10215/10; n. 15963/07; n. 14865/01; n. 9975/95). Vero è che l’applicazione di tale principio generale alle singole fattispecie ha spesso condotto alla affermazione della legittimità di patti parasociali aventi ad oggetto l’espressione del voto dei soci aderenti nell’assemblea sociale: ciò in quanto, essenzialmente, si è ritenuto che tali patti, avendo ad oggetto atti destinati comunque a restare nella libera disponibilità dei soci secondo gli interessi e le contingenti valutazioni di questi ultimi, non violano, di per sè stessi (salve ipotesi specifiche in relazione alla illiceità dell’oggetto del patto, come per l’esonero degli amministratori dall’azione di responsabilità: cfr. n. 10215/10; n. 7030/1994), norme imperative o principi inderogabili dell’ordinamento. Ma tali orientamenti non appaiono giustificare – neppure invero sotto il profilo della legittimità affrontato nelle pronunce richiamate – le conclusioni cui pervengono i ricorrenti in tema di sindacati di gestione. La differenza tra sindacato di voto in assemblea e sindacato di gestione, che induce a ravvisare in questo secondo caso una situazione immanente di conflitto per il solo fatto della adesione al patto parasociale, non appare invero collegabile ad una diversa forza vincolante del patto nell’un caso rispetto all’altro, bensì all’incidenza del sindacato di gestione su comportamenti di soggetti che, a differenza dei soci, sono investiti inderogabilmente di una funzione, hanno cioè l’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, nell’interesse della società ed anche dei terzi che con essa vengano in vario modo in contatto. Il principio generale della attribuzione in via esclusiva agli amministratori della attività di gestione risulta invero affermato espressamente, nella normativa regolante le società per azioni contenuta nel codice civile, solo a seguito della riforma del diritto societario approvata con D.Lgs. n. 6 del 2003 (inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che ha introdotto l’art. 2380 bis cod. civ., il cui comma 1 per l’appunto precisa che la gestione dell’impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori. Ma tale principio, come è noto, era, già prima del suo recepimento da parte del legislatore della riforma (che del resto in più punti appare aver seguito tale metodo), affermato da dottrina e giurisprudenza sulla base di una interpretazione sistematica di alcune norme del codice civile (artt. 2364, 2392, 2394, 2395) che delimitavano le competenze dell’organo deliberativo rispetto alla competenza generale dell’organo investito della gestione della società, e attribuivano a quest’ultimo la responsabilità piena di tale attività nei confronti non solo della società ma anche dei terzi, a chiusura e garanzia di un sistema incentrato sulla responsabilità limitata dei soci. Può dunque a ragione ritenersi che all’intervento del legislatore della riforma nella normativa regolante la società per azioni non sia attribuibile più che un valore rafforzativo del principio della esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Innovazioni vere e proprie nell’ambito dei rapporti tra i soci e la funzione della gestione sociale sono piuttosto rinvenibili, nella riforma in questione, nell’ambito della regolamentazione del modello della società a responsabilità limitata (cfr. artt. 2368 e 2475 cod. civ.), ma tale problematica (dalla quale forse potrebbe derivare la necessità di una diversa considerazione della questione in esame nell’ambito della s.r.l.) non rileva in questa sede.

4.4. Va poi senz’altro escluso che la impugnata statuizione sulla giusta causa della revoca abbia violato l’art. 2341 bis cod. civ. Si tratta, in primo luogo, di norma introdotta anch’essa dal D.Lgs. n. 6 del 2003, ed avente certamente portata innovativa (quantomeno sotto il profilo della estensione a tutte le società per azioni di un riconoscimento dei patti parasociali che il Legislatore aveva in precedenza espresso solo in normative settoriali), si da escluderne, ratione temporis, la applicabilità alla fattispecie in esame.

D’altra parte, quand’anche non si condividesse tale esclusione, dovrebbe comunque rilevarsi come l’art. 2341 bis, da un lato, si limiti a dettare (insieme all’art. 2341 ter) alcuni profili di disciplina dei patti parasociali senza alcun carattere esaustivo, specie con riferimento ai limiti di ammissibilità di tali accordi.

D’altro lato, tale norma non appare contemplare, nella descrizione ivi contenuta, patti parasociali incidenti direttamente sulla gestione sociale, neppure nella ipotesi contemplata alla lettera c), che, nel preciso riferimento all’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società, richiama le varie situazioni di controllo previste dall’art. 2359 cod. civ., in nessuna delle quali si evidenzia un diretto controllo esterno sulla gestione, bensì sulla assemblea sociale. Quand’anche, dunque, dovesse ritenersi in qualche modo operante in una fattispecie (quale quella in esame) definita anteriormente alla sua entrata in vigore, l’art. 2341 bis non dovrebbe comunque ritenersi rilevante in tema di sindacati di gestione, sulla base della interpretazione qui esposta, che appare del resto coerente, sotto il profilo sistematico, con la regola generale della esclusività della funzione di gestione, espressamente dettata dallo stesso Legislatore della riforma.

4.5. Il giudizio sulla ricorrenza nella specie di una ipotesi di giusta causa di revoca degli amministratori trova dunque valido fondamento nel principio normativo della esclusività della funzione gestori a, e quindi nelle peculiarità dei doveri ad essa inerenti, e si mostra non irragionevolmente motivato con il riferimento al venir meno del necessario rapporto fiduciario conseguente alla grave situazione immanente di conflitto nel quale, con la partecipazione al patto parasociale in questione, i ricorrenti versano. Situazione che, del resto, non può essere direttamente equiparata a quella dell’influenza che possa derivare sull’agire dell’amministratore dai meri orientamenti espressi dal socio di maggioranza che lo ha nominato, stante l’assunzione nel caso in esame di uno specifico vincolo giuridico di natura obbligatoria, che del resto non avrebbe ragione di essere costituito ove non aggiungesse alcunchè. Non vale ad intercettare la suddetta ratio decidendi la deduzione da parte dei ricorrenti, nel quinto motivo, della inefficacia del patto parasociale, ove nullo: come si è detto, ciò che rileva ai fini della statuizione impugnata non è la illiceità in sè del patto, bensì le sue implicazioni sul rapporto fiduciario tra amministratori aderenti al patto e società. Il rigetto del ricorso principale si impone dunque.

RICORSO INCIDENTALE:

1. Sono assorbiti nella pronuncia di rigetto del ricorso principale sia il secondo motivo (con il quale si censura la ritenuta inammissibilità della produzione di documenti in appello relativi alla infondatezza della domanda di controparte) sia il terzo, quarto e quinto motivo, condizionati all’accoglimento del ricorso avversario.

2. E’ fondato il primo motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate ai P. a seguito della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. Risulta dall’esame delle conclusioni formulate in atto di appello (consentito in relazione ad una censura di vizio in procedendo) che in quella sede la //// ebbe a chiedere l’emissione da parte della Corte territoriale di ogni provvedimento consequenziale, anche restitutorio delle somme tutte corrisposte agli appellati in virtù della immediata esecutorietà della sentenza impugnata. Trattasi invero di domanda conseguente alla richiesta di modifica della sentenza impugnata e ad un fatto sopravvenuto nelle more, che dunque è ritualmente e tempestivamente formulata in atto di appello (cfr. ex multis Cass. n. 12622/10; n. 16152/10; n. 25589/10). La sentenza deve pertanto essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

sentenza

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