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Indice
- 1. La questione: violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, anche sotto forma del travisamento della prova
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa vanno dedotte a norma dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.
1. La questione: violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, anche sotto forma del travisamento della prova
La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il delitto di riciclaggio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, anche sotto forma del travisamento della prova, in ordine all’affermazione di responsabilità. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricorso per Cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016).
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3. Conclusioni: le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa vanno dedotte a norma dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come vanno dedotte in Cassazione le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che le censure sull’attendibilità dei testimoni per violazione dell’art. 192 c.p.p. non sono deducibili come violazione di legge ex art. 606, lett. c), ma solo come vizio di motivazione ai sensi della lett. e), nei limiti ivi previsti.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debbano prospettare doglianze di questo genere in sede di legittimità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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