Casellario giudiziale: una questione di difficile soluzione, tra interesse collettivo e diritto alla privacy

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Premessa

La questione concernente il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati appare una delle più salienti in materia di diritto alla privacy, posto che la diffusione di informazioni relative a trascorsi con la giustizia penale – ovvero a carichi pendenti – reca un notevole nocumento a partire al buon nome della persona. Trattandosi il reato di un’azione che viola gravemente l’ordine sociale, i dati relativi a precedenti giudiziari acquistano indubbiamente una dimensione di interesse generale all’interno della società. Pertanto, se da una parte il trattamento di suddetti dati deve essere quanto più scrupoloso e riservato, al fine di rispettare la privacy della persona e di evitare che dalla divulgazione dei propri dati questa subisca un effetto diffamatorio, dall’altra l’eccessiva segretezza di informazioni relative a condanne penali e reati di un individuo collide con la necessità della società civile di conoscere di quelle azioni – i reati – che proprio perché hanno violato l’ordine sociale, coinvolgono l’intera collettività.

A ben vedere, le contrapposte posizioni soggettive non sono paritarie: se nel corso degli anni è andato sempre più affermandosi e consolidandosi un diritto alla privacy della persona ed alla riservatezza dei propri dati, il privato che voglia conoscere dei trascorsi giudiziari (o dei carichi pendenti), anche se per leciti motivi quali l’assunzione ad un lavoro, non è che titolare di un mero interesse.

La normativa di riferimento per poter risolvere la contrapposizione tra le due posizioni ha riguardo principalmente della disciplina del casellario giudiziale – in particolar modo dei servizi certificativi relativi allo stesso – e all’istituto della non menzione della condanna previsto dal codice penale; il codice della privacy e la normativa internazionale circa il trattamento dei dati a carattere personale, da ultimo integrata con il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio.

La problematica di fondo del casellario giudiziale

Il «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati[1]. E’ stato da ultimo riformato con il d.P.R. n. 313 del 2002, ovvero il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, che raccoglie l’intera disciplina dell’istituto. Ciò che qui interessa maggiormente non è tanto discutere sull’inscrizione nel casellario di procedimenti penali ed amministrativi – che, ad opinione dello scrivente, appare indiscutibilmente necessaria alla pubblica autorità e di evidente utilità pratica al giudice nella sua attività di valutazione ai sensi dell’art. 133 c.p. – quanto analizzare i servizi certificativi prodotti dagli uffici del casellario giudiziale che comportano la divulgazione di dati estremamente sensibili e che rischiano di “costituire un mezzo legale attraverso il quale si origina e prende corpo la stigmatizzazione sociale”[2].

Nel corso della storia si è posto un argine all’indiscriminata possibilità di ottenere certificati dagli uffici del casellario: se dapprima, nel codice di procedura penale del 1930 si prevedeva che i privati potessero – per motivi di assunzione ad un lavoro, impiego o servizio – richiedere direttamente agli uffici del casellario giudiziale certificati inerenti a carichi pendenti o condanne, la normativa successiva ha escluso tale possibilità. Pertanto, secondo il T.U., i soggetti che possono ordinariamente acquisire certificati sono: l’autorità giudiziaria; il pubblico ministero ed il difensore previa autorizzazione del giudice procedente, nei confronti dell’imputato, della persona offesa dal reato e dei testimoni nel procedimento penale; l’interessato, anche senza motivazione; il datore di lavoro in caso di attività che comportino contatti regolari e diretti con i minori, sul quale anzi vige un obbligo legale di acquisizione del certificato; le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi (di cui tratteremo separatamente).

Ora, specialmente nel settore del lavoro privato, sebbene i singoli datori di lavoro siano impossibilitati ad acquisire direttamente certificati, nulla nel concreto impedisce loro di chiederne la presentazione all’interessato per valutare i requisiti del concorrente. L’effetto che ne deriva è sicuramente una minorazione della sua “appetibilità”, se non una totale esclusione dall’impiego cui vorrebbe accedere. La divulgazione di tali dati incide inoltre su una situazione che di per se è già critica: esaminando le statistiche offerte dal ministero di giustizia si può osservare che su 28.135 detenuti, 16.203 hanno raggiunto solamente la licenza di scuola media inferiore, mentre sono unicamente 514 ad aver ottenuto una laurea[3]. L’ambito lavorativo cui potranno accedere, pertanto, sarà già in partenza limitato e si restringerà ancor di più a quegli impieghi in cui il datore di lavoro non ha un forte interesse a conoscere della storia del dipendente o non ritiene rilevante una condanna penale ai fini dell’assunzione. Dunque, specialmente avuto riguardo degli effetti della certificazione del casellario giudiziale nel settore del lavoro privato, bisogna chiedersi se la disciplina di questo istituto sia conforme non solo alla normativa relativa che regola il trattamento dei dati sensibili in rispetto della privacy, ma alla stessa Costituzione, art. 27³, che prevede la risocializzazione del condannato dopo aver scontato la sua pena. Una divulgazione forzata – determinata dalla richiesta di esibire un proprio certificato – di dati relativi a sentenze di condanna, infatti, sia compromette la riservatezza della persona, sia impedisce il concreto reinserimento del condannato nella società, essendo così costretto a patire gli effetti della pena anche dopo la sua espiazione.

A fronte di queste considerazioni occorrerà valutare se l’interesse della collettività a conoscere di condanne penali e reati sia tanto rilevante da giustificare una così profonda incisività nella vita del condannato. E’ opportuno pertanto discostarsi per un breve istante dalla discussione della normativa e dal mondo fenomenico, addentrandoci momentaneamente in un diverso ambito, quello psicologico, per ricercare le ragioni che sottendono quell’interesse a conoscere di eventuali pregressi con la giustizia penale. In termini generali di comportamento, la relazione tra due soggetti presuppone un reciproco scambio di dati conoscitivi che qualifichino entrambi, al fine di una previa valutazione della convenienza -secondo parametri soggettivi – di tale relazione. Nella percezione soggettiva la materia penale ben si presta ad essere assunto – per via della morale – come parametro valutativo della personalità; sicché, qualificando il condannato come personalmente “distorto”, si degrada la possibilità di un passo successivo, quello della relazione. In caso di reati, la commissione del reato non viene percepita come commissione di un fatto semplice, limitato temporalmente, che appartiene al mondo fenomenico, ma come un fatto qualificante, indice della personalità. Se allora nella commissione del reato la personalità si è manifestata “realmente” in una data maniera, non può che considerarsi “potenziale” un’ulteriore manifestazione di quella stessa personalità. Rimanendo il reato un futuribile, scema la convenienza della relazione – specie se qualificata (come è il rapporto di lavoro) – con un soggetto condannato penalmente. In quest’ottica, quanto più una condanna penale sarà ritenuta qualificante la personalità del soggetto, tanto più egli sarà estromesso ed emarginato.

Il legislatore stesso, riconoscendo il potenziale effetto diffamatorio che può derivare dalla divulgazione di dati giudiziari, ha elaborato una misura tesa a tutelare il condannato una volta estinta la sua pena ed a favorire il suo reinserimento sociale. L’istituto in questione è il “beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale”, previsto dall’art. 175 c.p. Tale disposizione permette infatti – alla luce di determinate circostanze – la non menzione di taluni reati, non nel casellario, ma nei certificati rilasciati dagli uffici: viene così assicurata la massima riservatezza del condannato. Tuttavia, i limiti applicativi di tale beneficio (possono usufruirne solamente i non recidivi che devono scontare una pena inferiore ai due anni) impediscono una diffusa concessione, tanto che si esclude chi di fatto, privato più a lungo di un entrata economica, necessita maggiormente di un effettivo reinserimento sociale. La non menzione, concretamente, incide favorevolmente nei confronti di pochi condannati e di chi si trova in una condizione già favorevole: entro i limiti dei due anni è parimenti possibile, infatti, l’applicazione della sospensione condizionale, con la conseguenza che tali individui possono godere della sommatoria dei benefici. Ne consegue che ampliando l’ambito applicativo della non menzione si potrebbe garantire un’effettiva riservatezza anche a chi è stato condannato ad una pena superiore ai due anni, la cui categoria comprende la maggior parte degli ex detenuti. Preme qui ricordare che la detenzione in carcere, nella quasi totalità dei casi, comporta la perdita della posizione lavorativa preesistente (sempre che il detenuto ne disponesse) oltre la mancanza di un guadagno effettivo durante l’intero arco della sua durata [sebbene la lg. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario preveda il lavoro come elemento del trattamento penitenziario, la sua concretizzazione è molto limitata: il lavoro all’interno del carcere dipendente da cooperative/imprese e tanto più dalla amministrazione penitenziaria, qualora concesso, implica il più delle volte una remunerazione minima; il lavoro all’esterno e non alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria che invece permette l’espletamento di mansioni che possono essere seguitate anche dopo l’uscita, coinvolge tuttavia neanche il 5% dei detenuti in Italia[4]. In ogni caso, una buona parte del salario dovrà essere utilizzata dal detenuto per far fronte alle spese di beni di prima necessità, visti la qualità dei pasti forniti e gli esorbitanti prezzi dello spaccio penitenziario]. Una volta scontata la pena alla reclusione, l’ex detenuto – ancor più di chi ha goduto della sospensione condizionale – necessiterà di un impiego per poter sostenere le spese proprie e familiari. Inoltre, sebbene l’iscrizione di condanne sia eliminata dalla certificazione una volta verificatasi la riabilitazione del condannato, si può ben notare che egli il più delle volte non potrà permettersi di aspettare un arco di tempo minimo di tre anni, posto che proprio durante la fase successiva alla permanenza in carcere dovrà cercare un impiego. Pertanto si può concludere che il ristretto ambito applicativo del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, almeno nella previsione vigente, finisce per escludere chi più ne necessiterebbe.

Il legislatore realizza invece un bilanciamento diverso, o meglio, un vero e proprio sbilanciamento a favore della riservatezza dei dati giudiziari di una categoria di soggetti: gli ottuagenari. Il T.U., infatti, dispone che al compimento di ottant’anni siano eliminate tutte le inscrizioni, non solamente nei certificati, ma addirittura nel casellario stesso. La disposizione appare alquanto discutibile, tant’è che è stata sollevata in due occasioni la questione di incostituzionalità innanzi la Consulta[5]. Sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il ricorso per irrilevanza nel giudizio a quo, nel dispositivo della sentenza auspica «che il legislatore riprenda in considerazione la norma oggetto del presente giudizio, per valutarne l’adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale»[6]. Questo perché si riconosce che la ratio della norma (prevista ancor prima dal codice di rito penale) stava nell’intenzione di smaltire una gran mole di materiale cartaceo prodotto dagli uffici del casellario, considerato anche che la durata media della vita umana era sensibilmente più breve e la stessa efficienza psico-fisica degli ottuagenari era talmente ridotta da presumersi che non sarebbero stati in grado di compiere reati. Pertanto, la sussistenza di questa norma favorisce in modo del tutto arbitrario l’ultraottantenne dal momento che, in conseguenza della eliminazione delle iscrizioni dal casellario, risultano di fatto inapplicabili gli istituti della recidiva e della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; inapplicabile l’istituto della revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168 c.p., comma 3. I precedenti giudiziari, di cui si abbia notizia aliunde,  avranno rilevanza nella misura in cui siano stati assunti come prove nel processo (es. tramite copia autenticata di una sentenza di condanna precedente), con il corollario che l’ultraottantenne, i cui precedenti vengono sottaciuti a causa dell’eliminazione, si avvantaggerà ingiustamente della situazione.

Il caso più problematico per i carichi pendenti

È opportuno a questo punto far riferimento alla tipologia dei certificati che possono richiedersi agli uffici del casellario giudiziale, dal momento che a quanto sinora detto deve aggiungersi un ulteriore considerazione. Infatti, oltre al certificato penale (contenente dati relativi a condanne e reati), civile (indicante principalmente le misure limitative della capacità del condannato) e a quello generale (che comprende la totalità dei procedimenti) è possibile richiedere il certificato del casellario dei carichi pendenti, che contempla l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato[7]. Le considerazioni sinora discusse, quanto ai gravi effetti del trattamento dei dati personali relativi a condanne e reati, potranno valere anche per la persona che sia solo imputata e che ai sensi della Costituzione debba presumersi non colpevole. La gravità della questione sta nel fatto che il soggetto può accusare un danno tanto personale, quanto economico, dalla divulgazione di un dato che solo probabilmente corrisponde alla rappresentazione di un fatto certo, provato. Mentre infatti l’inscrizione di una condanna fa riferimento ad un evento – il reato – di cui se ne è accertato il realizzarsi, attraverso lo svolgimento compiuto di un processo, l’inscrizione di una imputazione comporta l’attribuzione di un evento che solo probabilmente si è verificato o, meglio, che presumibilmente non si è verificato, dato il principio di cui all’art. 27 della Costituzione. In aggiunta, è necessario evidenziare quanto rilevante divenga per l’imputato la durata del processo penale: quanto più infatti si dilungherà, tanto più la persona manterrà la qualità di imputato ed aumenterà la probabilità di un danno personale a causa della divulgazione dei dati giudiziari.

Il diritto al rispetto alla vita privata: l’altro peso della bilancia

Come precedentemente detto, al condannato –  tanto quanto all’imputato – nel corso della storia si è sempre più riconosciuto un vero e proprio diritto alla riservatezza dei propri dati, anche senza una puntuale positivizzazione in una norma di riferimento. Considerando la genesi dell’affermazione di tale diritto, si scoprirà facilmente che esso trae origine dall’enunciazione di una più generica categoria: il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tanto l’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quanto l’art. 8 C.E.D.U., parallelamente all’enunciazione della posizione giuridica soggettiva («Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza[…]») – affermazione positiva- prevede un espresso divieto ad ingerenze, immissioni, nella vita personale dell’individuo («[…] Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto […]») – l’affermazione negativa. Muovendo da questa sfera applicativa ampia e generica si aggiunge una terza statuizione, che a differenza delle “non-limitazioni” esterne non è volta ad ampliare l’ambito applicativo del diritto: si riconosce[8] contestualmente all’enunciazione del diritto la possibilità di limitare lo stesso, se tale limitazione costituisce una misura necessaria alla difesa dell’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al rispetto dei diritti e libertà altrui e alla prevenzione dei reati.

Muovendo da questa previsione generica di rispetto di vita personale e famigliare, il diritto alla privacy si specifica, riferendosi ad acquisizione o divulgazione di dati inerenti qualità, stati, condizioni personali, mantenendo la struttura della previsione normativa: affermazione positiva, affermazione negativa e deroghe ammesse.

Posto che condanne penali e reati sono fatti che incidono profondamente nella storia della persona e dunque attengono precipuamente alla vita privata, occorrerà chiedersi se l’acquisizione o divulgazione di tali dati ed il danno che il più delle volte ne deriverà per il condannato o imputato possa trovare ragione in una delle fattispecie derogative individuate dalle carte internazionali («[…] a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui»). Per quanto attiene alla prevenzione dei reati, nella realtà si riscontra che si fa prevenzione risocializzando il condannato, ovvero permettendo che si inserisca nuovamente nella società (ad esempio trovando un’occupazione) e non persista in ambienti o situazioni che facilitino la commissione di reati (come condizioni economiche gravose). Una volta discussa la questione della prevenzione dei reati, saranno risolte conseguenzialmente le ipotesi sulla necessità delle misure relative alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico: si garantisce l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza prevenendo i reati. Ma se la divulgazione dei dati relativi a condanne penali e reati, per quanto detto, favorisse l’esclusione del condannato e non la prevenzione dei reati, ne deriva che non potrebbero essere giustificate misure sulla pubblica sicurezza o ordine pubblico. Ed ancora, nel settore del lavoro privato l’acquisizione di dati giudiziari non potrebbe causare una violazione di un diritto o libertà altrui posto che i privati non sono titolari di alcun diritto o libertà a conoscere tali informazioni.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea aggiunge un elemento di importante incidenza nel rapporto tra privati e condannato o imputato: ovvero che i dati a carattere personale «devono essere trattati […]in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge»[9]. L’insussistenza di una di queste condizioni determina pertanto una violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tra cui quelli giudiziari. A fronte di tale contestazione è facile riscontrare che la prassi diffusa nel settore del lavoro privato sinora analizzata determina una siffatta violazione, posto che non trova fondamento in nessuna delle due condizioni: né una norma prevede la possibilità per i privati di acquisire informazioni circa i dati giudiziari inscritti nel casellario giudiziale; né tanto meno potrà dirsi che la persona interessata possa prestare un consenso pieno a tale trattamento. Come precedentemente affermato, l’attestazione del certificato del casellario giudiziale non potrà che essere forzosa dal momento che, ove la persona si rifiutasse di concederlo, perderebbe a priori la possibilità di accedere all’occupazione.

Si potrebbe inoltre rilevare che la richiesta dei privati di fornire certificati del casellario costituisce, in via indiretta, un accesso ai dati di carattere personali: il datore di lavoro – che rappresenta la parte preminente nel rapporto lavorativo – a mezzo dell’attività dell’interessato acquisisce i dati inscritti nel casellario. Tale accesso de facto non trova però alcuna autorizzazione nel nostro ordinamento, mancando una disposizione normativa che preveda la possibilità che terzi interessati possano accedere ai dati inseriti nel casellario. Pertanto, a norma dell’art. 7 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale[10], si dovrebbero adottare misure di sicurezza per evitare un’acquisizione non autorizzata, che oggi continua a provocare discriminazioni nell’accesso ad impieghi privati. È inoltre doveroso rilevare che un siffatto prelievo di dati giudiziari avviene senza alcun controllo da parte della pubblica autorità (dunque senza che alcuna garanzia venga riconosciuta all’interessato in un tale trattamento), in quanto a figurare non è il datore di lavoro, ma lo stesso soggetto interessato, che acquisisce certificati dal casellario giudiziale anche senza motivazione. La lacuna legislativa determina dunque un scostamento dalla normativa europea ultimamente introdotta dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio che prevedono che: «il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati […] deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati».[11] D’altronde, l’esclusione dei privati in qualità di datori di lavoro comporta una agevolazione solo apparente per il condannato/imputato. Pertanto se non è conveniente prescrivere un divieto per i datori di lavoro di richiedere la presentazione dei certificati del casellario, sarebbe più ragionevole prevedere sì l’accesso al casellario, ma per ottenere un certificato selettivo, che abbia riguardo alle tipologie dei reati inerenti concretamente all’occupazione di specie.

L’accesso ai dati giudiziari da parte della Pubblica Amministrazione

Occorre ora trattare un capitolo diverso. Fin qui infatti si è parlato degli effetti pregiudizievoli prodotti nel settore del lavoro privato, senza prendere in considerazione il rapporto con la pubblica amministrazione. Si potrebbe pensare che in tale ambito non dovrebbe prodursi quell’effetto diffamatorio consideratosi e che l’accesso ai dati giudiziari avverrebbe nel pieno rispetto della privacy. Tuttavia, si riscontrano nel settore pubblico questioni ancor più discutibili.

Il T.U. prevede infatti che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati del casellario giudiziale, quando tale certificato è necessario per l’esercizio delle loro funzioni[12]. La scelta di attribuire un diritto in capo alla pubblica amministrazione e perfino ai gestori di pubblici servizi di ottenere certificati direttamente dalla pubblica autorità, senza alcuna garanzia per la persona, stride totalmente con l’esclusione dei privati ad accedere al casellario giudiziale. Perché infatti una pubblica amministrazione in occasioni simili a quelle del settore del lavoro privato, quali l’accesso pubblico impiego o gare d’appalto, avrebbe posizioni giuridiche rinforzate rispetto al singolo datore di lavoro?

Inoltre, la locuzione «necessario per l’esercizio delle loro funzioni» lascia alle pubbliche amministrazioni piena discrezionalità nel definire quando sia necessario accedere ai servizi certificarvi (a rigore di logica potrebbe dunque accadere che un gestore di un servizio pubblico, come ENEL o Trenitalia, se ritenesse necessario accedere al casellario giudiziale di una persona che usufruisce del servizio, nell’esercizio di una funzione addirittura statistica avrebbe diritto di ottenere il certificato richiesto). Nelle norme che regolamentano il sistema di consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte della pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi[13], il Ministero di Giustizia ha in parte limitato questo ampio potere disponendo che la consultazione debba avvenire «nel rispetto dell’obbligo, previsto dagli articoli 11, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i soggetti pubblici, di trattare dati personali, e giudiziari in particolare, che siano pertinenti, completi, non eccedenti ed indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli procedimenti amministrativi di loro competenza»[14]. Prevede poi un sistema in cui le amministrazioni interessate, dopo aver stipulato o aderito ad una convenzione con il Ministero di Giustizia, accedano direttamente al SIC per ottenere un “certificato selettivo” (e non più il certificato generale), ovvero che riporti solamente le inscrizioni corrispondenti a provvedimenti giudiziari indicati nella convenzione. Fintanto che le amministrazioni interessate non hanno attivato la procedura per l’accesso al SIC, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 313/2004, che prevedono il rilascio del certificato generale ai soggetti pubblici che ne facciano richiesta per l’espletamento delle loro funzioni. Nel 2014, nel parere richiesto dal Ministero di Giustizia per la proroga della vigenza delle disposizioni transitorie previste dal decreto n. 313/2004, lo stesso Garante per la privacy riferiva la necessità di superare il regime transitorio nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità nel trattamento dei dati giudiziaria[15]; principi che vengono indubbiamente sacrificati dall’accesso al certificato generale, che comprende – ricordiamolo – la totalità dei procedimenti. Tale regime transitorio continua oggi ad essere vigente ed applicato da quasi la totalità delle amministrazioni pubbliche[16], motivo per il quale le disposizioni del codice della privacy (d.lgs.196/2003) inerenti la diffusione dei dati giudiziari (precisamente gli artt. 11, 21 e 22), che pure costituiscono legge ordinaria, rimangono disattese.

Constatata una prassi amministrativa incardinata su una persistente mancata adeguazione alla normativa vigente, occorre chiedersi se una volta superato tale inadempimento il risultato finale sia poi sufficiente a soddisfare i principi del trattamento dei dati giudiziari così come individuato dal codice della privacy. A ben vedere, dal momento che sono le stesse pubbliche amministrazioni ad indicare le fattispecie di reato che interessano loro, l’accesso ai dati giudiziari sarà sì limitato, ma sarà un’ autolimitazione puramente discrezionale: ben più ragionevole sarebbe demandare la scelta delle fattispecie di reato ad un soggetto terzo, quale il legislatore, e lasciare che sia questo ad indicare a quali dati giudiziari e per quali procedimenti amministrativi le pubbliche amministrazioni possano accedervi.

Tutto il sistema sinora analizzato si fonda su una struttura di fondo che segue un particolare schema: commissione del reato + previsione della fattispecie del reato che più interessa = esclusione. Ovvero, le pubbliche amministrazioni individuano discrezionalmente quale fattispecie di reato sia ostativa al raggiungimento di un determinato scopo: dovranno poi solamente accertare la sussistenza o meno del reato. Tuttavia il codice penale presenta già una soluzione diversa, sintetizzata nel seguente schema: commissione del reato + giudizio del giudice = esclusione. Ovvero, l’art. 19 c.p. prevede che il giudice può comminare pene accessorie, quali: l’interdizione dai pubblici uffici; l’interdizione o sospensione da una professione o arte; l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nel dare piena valorizzare ai poteri attribuiti dal legislatore al giudice in questa disposizione, qualora i soggetti pubblici necessitino durante la propria attività di acquisire dati in materia penale, si dovrebbe accordare loro un certificato non penale (seppure selettivo), ma civile, dove le pene accessorie sono indicate, demandando esclusivamente al giudice, che ha modo di conoscere la storia personale dell’imputato – almeno riguardo i fatti rilevanti al processo – la valutazione dell’idoneità o meno della singola persona ad essere escluso o meno nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. D’altronde, se le pubbliche amministrazioni posso discrezionalmente fissare come soglia di sbarramento generale la condanna penale per determinati reati, l’irrogazione o meno delle pene accessorie da parte del giudice diverrebbe completamente irrilevante: quell’effetto preclusivo si realizza a prescindere.

Conclusioni

In conclusione, il casellario giudiziario – tanto in rapporti pubblicistici quanto in quelli privatistici –è capace, nella previsione normativa attuale, di effetti stigmatizzanti. Ciò che interessa rilevare è che l’esclusione sociale di soggetti condannati, resa possibile dalla circolazione dei certificati, costituisce un ampio fattore criminogeno, causa spesso della recidiva. Il legislatore, escludendo formalmente i terzi dall’accesso ai dati giudiziari permette de facto, con il vuoto normativo, che essi possano comunque accedervi. Dovrebbe pertanto prenderne atto, garantendo ai condannati o imputati – che sono già soggetti socialmente deboli a causa commissione del reato, della soggezione ad una pena, del processo – ambiti maggiori di riservatezza. Con ciò non si vuole negare che in alcune circostanze sia necessario e prudente acquisire informazioni su dati giudiziari, ma in virtù di tale necessità non si può consentire un accesso indiscriminato. Sarebbe pertanto più ragionevole garantire un accesso diretto al casellario da parte di terzi, ma che possa qualificarsi come un accesso selettivo, limitato a quelle informazioni che attengano ai rischi del caso concreto. Tale selettività non può però riconoscersi nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, perché in questo ambito l’ordinamento prevede già una soluzione: l’intervento del giudice.

 

[1]Art. 2, lett. a), d.P.R. n. 313/2002.

[2]S. Larizza, Non menzione della condanna nel certificato penale, in Digesto Penale VIII, Torino, 1994, p. 237.

[3]http://www.giustizia.it.

[4]Ibid.

[5]Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2987 e sentenza n.184/2006.

[6]Corte Costituzionale, sentenza n. 184/2006.

[7]Art. 2, lett. b), d.P.R. 313/2002.

[8] Art. 8 C.E.D.U. e art. 12 in combinato disposto art. 29 D.U.D.U.

[9] Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea, art. 8.

[10] Convenzione di Strasburgo, n. 108/1981.

[11] Art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

[12]Artt. 28 e 32, d.P.R. 313/2002.

[13]Ministero di Giustizia, Decreto 5 dicembre 2012. Regole per l’attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.

[14]Art. 1, n.2, d. 5 dicembre 2012.

[15]Garante della Privacy, Parere su un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in materia di consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, 19 giugno 2014.

[16]Ministero di Giustizia, Decreto 17 giugno 2016, Proroga termine per la consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, cit: «Considerato che ad oggi sono pervenute le seguenti istanze di accesso al SIC: n. 400 con ambito territoriale comunale (di cui 6 da parte di società partecipate, 4 comunità montane e 5 società consociate con ambito intercomunale) su circa 8000 amministrazioni comunali; n.11 con ambito territoriale provinciale; n. 26 con ambito territoriale regionale; n. 55 da articolazioni Ministeri anche periferiche; n.251 da istituti scolastici; n. 12 da ordini professionali territoriali; n. 4 da Autorità varie».

 

 

Dott. Pietrella Tommaso

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